Truffa online: il punto della Cassazione su consumazione e competenza territoriale

MOMENTO DELLA DEMINUTIO PATRIMONII IN RELAZIONE AI DIVERSI METODI DI PAGAMENTO

di Avv. Michela Foglia

unknownLa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3991/2018 si è recentemente pronunciata in merito ad un conflitto di competenza territoriale con riferimento al delitto di truffa contrattuale realizzata online.

In considerazione della diffusione in misura sempre maggiore del fenomeno degli acquisti realizzati mediante la piattaforma informatica e, in particolare, su siti internet dedicati ad incrociare domanda e offerta di beni e servizi, appare interessante, al fine di meglio comprendere le conclusioni a cui è giunta la Suprema Corte, approfondire il fenomeno in questione.

E’, difatti, indubbio come, realizzando una spersonalizzazione delle trattative negoziali costituenti una caratteristica peculiare degli schemi di conclusione del contratto di compravendita disciplinati dal codice civile, si sia conseguentemente assistito ad un progressivo ampliamento dell’area del penalmente rilevante, con inevitabili ricadute circa le questioni giuridiche riguardanti il reato di truffa di cui all’art. 640 c.p., nell’alveo del quale, principalmente, la giurisprudenza riconduce tutte le fattispecie concrete in cui alla domanda (e la preventiva dazione di denaro come adempimento), non corrisponda l’effettiva consegna del bene.

Il reato di truffa punisce, infatti, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032, chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

In primo luogo, dunque, per poter distinguere una mera ipotesi di inadempimento contrattuale da un fatto di rilevanza penale, occorre che, nella fase delle trattative virtuali, il venditore abbia inteso carpire la buonafede dell’acquirente ponendo in essere comportamenti che, dissimulando la realtà, fossero finalizzati ad indurre quest’ultimo in errore circa l’esito positivo del contratto.

Venendo al momento consumativo del reato, la cui individuazione risulta fondamentale, ex art. 8 c.p.p., per stabilire la competenza territoriale, l’orientamento ancora prevalente è quello affermatosi a partire da una sentenza delle Sezioni Unite della fine degli anni Sessanta, a parere della quale il reato di truffa si considera perfezionato “soltanto con l’effettivo conseguimento del bene economico o di altro bene che sia idoneo ad una valutazione patrimoniale, con la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo”(Cfr. Cass. S.U. 22 marzo 1969, P.m. c. Carraro e altro).

La peculiarità del reato di truffa, rispetto ad altri reati contro il patrimonio, è, infatti, la cooperazione della vittima nella realizzazione del danno, ottenuta mediante gli artifici e raggiri di cui sopra e in grado di produrre quelle conseguenze patrimoniali, quali l’“ingiusto profitto con altrui danno” nelle quali si manifesta l’offesa e che non richiedono un’ulteriore attività del reo, in presenza della quale, anzi e al contrario, si individuerebbe una diversa offesa al patrimonio, contraddistinta da un’aggressione diretta al patrimonio stesso.

Con specifico riguardo alle truffe commesse per via telematica e in considerazione del fatto che l’art. 8 c.p.p. fa espresso riferimento, per l’individuazione del giudice competente, al “luogo in cui il reato è stato consumato”,la premessa da cui partire è quella per cui la competenza in materia spetta al giudice del luogo nel quale è stato compiuto l’atto di disposizione patrimoniale con il quale la vittima, agendo all’interno della propria sfera patrimoniale, ha danneggiato se stessa in favore del soggetto attivo.

Per la categoria di truffa in esame, infatti, l’atto di disposizione ottenuto con gli artifici e raggiri, risulta essere rappresentato dall’effettivo esborso della somma di denaro in pagamento del bene del quale il “compratore” in buona fede è stato indotto a credere di pervenire, in seguito all’adempimento, in possesso.

E’ necessario, pertanto, prendere in considerazione le molteplici e tra loro piuttosto diversificate modalità di invio della somma di denaro, ad oggi a disposizione della vittima di reato; con riguardo, ad esempio, all’ipotesi di invio mediante il vaglia veloce ovvero al money transfer qualora il pagamento avvenga all’estero, occorre tenere conto del fatto che all’effettivo esborso di denaro deve affiancarsi la comunicazione al beneficiario dei dati necessari per la riscossione della somma. Solo con l’invio della parola chiave abbinata al trasferimento può, dunque, considerarsi perfezionato l’atto di disposizione patrimoniale e, di conseguenza, il reato sicchè è nel luogo da cui tale comunicazione è partita che dovrà individuarsi il giudice competente.

La questione è più controversa per quanto concerne i pagamenti che avvengono con bonifico bancario o postale: un più risalente orientamento giurisprudenziale riteneva che a rilevare ai fini dell’individuazione della competenza territoriale, fosse il luogo in cui era partito l’ordine di trasferimento della somma sul conto del venditore con l’immediato pagamento in contanti ovvero con l’imputazione in addebito sul conto dell’ordinante. Ciò sia con riguardo ai bonifici effettuati presso lo sportello bancario o dell’ufficio postale, sia all’eventualità in cui essi fossero disposti telematicamente, tenendo sempre in considerazione il luogo in cui la vittima si trovava al momento del compimento dell’atto di disposizione.

Più recentemente a tale orientamento si è contrapposto, divenendo poi prevalente e trovando una condivisa soluzione dopo un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale, il principio secondo il quale “nell’ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni ed il conseguente pagamento “on line”, il reato si consuma nel luogo ove l’agente consegue l’ingiusto profitto e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa”(Cass. 7749/2015).

Trattandosi, infatti, di un reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la “deminutio patrimoni” del soggetto passivo (SS.UU. 1/1999) e che, quindi, si consuma nel momento in cui si verifica l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (Cass. 10539/2000; Cass. 37855/2010; Cass. 42958/2010;Cass. 12795/2011; Cass. 8438/2013), va da se che, ove il pagamento sia avvenuto con bonifico bancario, il beneficiario ovvero l’imputato agente, consegue il profitto solo quando riscuote il denaro e, pertanto, è nel luogo in cui tale riscossione avviene che deve individuarsi il “locus commissi delicti”cui fare riferimento ai fini della competenza territoriale.

Di gran lunga prevalente è, tuttavia, il pagamento mediante ricarica Postepay o altra carta prepagata che, d’altra parte, è quello preso in esame dalla sentenza in commento: il Supremo Consesso ha, infatti, nuovamente ribadito che qualora il mezzo per saldare il prezzo avvenga mediante versamento della somma su una carta ricaricabile, il depauperamento nella sfera economica della vittima del raggiro e la creazione della provvista in favore del beneficiario risultano essere contestuali e temporalmente coincidenti.

Ne consegue che, in simili ipotesi, momento e luogo di consumazione del reato corrispondono a quelli nei quali è stato eseguito il pagamento sicchè ove la vittima abbia effettuato la ricarica di una carta Postepay, competente sarà il giudice del luogo nel quale si trova l’ufficio postale ovvero la sede presso il quale la ricarica è avvenuta in quanto in quel luogo il reato risulta essere giunto a consumazione, non assumendo alcun rilievo il diverso momento/luogo in cui il titolare della carta ha potuto beneficiare della somma accreditatagli.

E’, tuttavia, innegabile che la soluzione cui giunge la Cassazione, da ultimo dichiarando la competenza del Tribunale di Vasto in considerazione del luogo dov’è effettivamente avvenuta la ricarica Postepay per il pagamento di un’autovettura mai consegnata, pur apparendo coerente, per quanto sinora detto, con la particolare struttura del reato di specie, presenta dei risvolti problematici sul piano dell’attività investigativa.

Questo criterio, infatti, oltre a non garantire affatto che al medesimo ufficio giudiziario giungano tutte le denunce eventualmente presentate nei confronti del soggetto agente nel caso le vittime si trovino in luoghi diversi del Paese, appare anche poco conforme alla ratio sottesa alla disciplina del codice di procedura penale e, in particolare all’art. 8 c.p.p.

Nel garantire la precostituzione del giudice ai sensi del primo comma dell’art. 25 della Carta Costituzionale, la regola generale affermata nell’art. 8 c.p.p. dispone che il “giudice naturale” sia quello del locus commissi delicti proprio in quanto la vicinanza con l’ambiente nel quale viene a realizzarsi il reato dovrebbe contribuire a rendere più efficaci la ricerca e la raccolta delle prove nonché a consentire alla sentenza di condanna di svolgere al meglio la sua funzione dissuasiva.

Ebbene, nel caso della truffa online il cui prezzo venga saldato con ricarica e secondo quanto recentemente confermato dalla Cassazione, il rispetto della competenza territoriale verrebbe a incardinare il processo in un luogo che potrebbe risultare del tutto estraneo a quello nel quale il reo si trova ad operare il che renderà senz’altro più difficoltosa l’attività investigativa.

Del resto, le medesime problematiche vengono in rilievo per tutti quei reati in cui l’azione venga commessa servendosi delle interconnessioni tra sistemi informatici e si realizzi uno sfasamento tra il luogo nel quale si realizza la condotta e nel quale si trova l’elaboratore utilizzato dal reo, e quello nel quale si verifica l’offesa, sia essa la lesione ovvero la messa in pericolo del bene tutelato dalla norma. Si veda, infatti, oltre alla fattispecie della truffa online e quelle riguardanti altri reati informatici, anche le diverse ipotesi in cui la condotta penalmente rilevante riguardi la diffusione per via telematica di notizie, immagini o programmi dei quali è la conoscenza da parte di un numero rilevante e indeterminato di persone: in tutti questi casi la rapidità della comunicazione elettronica rende sostanzialmente irrilevante quale momento si ritenga decisivo per la consumazione del reato tra quello dell’invio dei dati contenenti l’informazione e quello della loro ricezione da parte del sistema informatico che li rendi pubblici. Anche in questi casi appare, del resto, maggiormente agevole, in particolare ai fini delle indagini, che la competenza territoriale si radichi, indipendentemente dalla sede di consumazione del reato, nel luogo in cui l’agente ha realizzato la condotta.

Per quanto, dunque, la giurisprudenza abbia nel tempo fissato principi fondamentali cui fare riferimento per i reati commessi mediante gli strumenti informatici, ad avviso di chi scrive appare oltremodo auspicabile un intervento legislativo che , tenuto conto della “liquidità” della rete internet e dei dati in essa contenuti, consenta di individuare la competenza territoriale mediante un criterio diverso rispetto a quello incentrato sul luogo di consumazione del reato affinchè, essa sia radicata dove la condotta esecutiva è stata effettivamente realizzata e, pertanto, nel luogo nel quale si trova l’elaboratore elettronico usato dall’agente.

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