Terrorismo internazionale:la finalità terroristica per l’ordinamento italiano

DOPO I FATTI DI PARIGI L’ANALISI DELLA DISCIPLINA GIURIDICA

di Dott.ssa Alessia Rondelli (Studio Associato Rossi-Papa-Copparoni)

I drammatici fatti accaduti negli scorsi giorni hanno riportato l’attenzione sul devastante fenomeno del terrorismo internazionale, lasciando impresse ancora una volta immagini di una crudeltà sconvolgente come, purtroppo, sempre più spesso accade.

Il nostro ordinamento penale prevede a tal riguardo una specifica circostanza aggravante comune ad effetto speciale introdotta dall’art. 1 del d.l. 625/1979 convertito dalla legge 15/1980 che introduce per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico un aumento della pena pari alla metà (salvo che tale circostanza sia elemento costitutivo del reato stesso). Tale previsione ha ovviamente posto il problema della individuazione della precisa definizione normativa di terrorismo, in particolare internazionale, su cui si è pertanto sviluppato un vivace dibattito giurisprudenziale, ma anche politico. La Corte di Cassazione ha precisato che “il terrorismo rappresenta un metodo di lotta che mira a spargere il disordine, il panico o, meglio, che la finalità di terrorismo si individua in quella di incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette cioè non contro le singole persone ma contro quello che esse rappresentano o, se dirette contro la persona, indipendentemente dalla sua funzione nella società, miranti ad incutere terrore per scuotere la fiducia nell’ordinamento costituito ed indebolirne le strutture”. Si è poi ulteriormente precisato che questo metodo di lotta si caratterizza per il ricorso sistematico a mezzi particolarmente violenti, cioè ad una violenza eccessiva, spietata, gratuita, dimostrativa di assoluto disprezzo per i beni tutelati dall’ordinamento.  

Anche a tal fine il legislatore è intervenuto in tale ambito prevedendo l’inasprimento della disciplina prevista per i reati commessi con tale finalità e colmando così finalmente una lacuna ormai ingiustificabile. Con la legge n. 155/2005, infatti, il Parlamento ha convertito il decreto legge n. 144/2005 recante misure per il contrasto del terrorismo internazionale e della criminalità. La più grande novità è rappresentata dall’inserimento nel codice penale dell’art. 270-sexies che finalmente fornisce una definizione di condotte con finalità di terrorismo. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia. In realtà a seguito di tale previsione sono sorti problemi di coordinamento con la pregressa disciplina sovranazionale in relazione ai requisiti necessari per individuare i confini di rilevanza penale degli atti terroristici. Infatti, a differenza del legislatore italiano che ha scelto una definizione per così dire aperta, a livello internazionale si è optato per la redazione di elenchi chiusi di ‘fatti base’ accomunati dall’elemento della lesività o messa in pericolo dei primari beni quali vita, integrità fisica e libertà delle persone. Pertanto la norma italiana va interpretata in conformità a tali fonti così che il requisito dell’idoneità ad arrecare un grave danno al Paese viene affiancato da quello dell’idoneità al conseguimento di uno degli scopi oggetto del dolo specifico, nella sua duplice valenza soggettiva ed oggettiva. In tal modo si circoscrive l’ambito applicativo alle sole condotte di particolare gravità, disponendo di criteri esaustivi per la valutazione dei fatti concreti al fine di evitare errori giudiziari in un ambito particolarmente delicato e sensibile all’opinione pubblica.  

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