Ecoreati, finalmente la legge che tutela l’ambiente da chi inquina

L’ANALISI DELLA NUOVA LEGGE E DELLA DISCIPLINA PREVIGENTE

di avv. Tommaso Rossi (Studio Legale Rossi-Papa-Copparoni)

10930852_796366017066257_384114340084289072_nLa lotta agli ecoreati finalmente è diventata legge. Dopo 18 anni di battaglie di associazioni ambientaliste e tanti cittadini, i crimini contro l’ambiente non sono più contravvenzioni ma delitti. In particolare vengono inseriti nel codice penale l’inquinamento, il disastro ambientale, l’impedimento dei controlli, l’omessa bonifica, il traffico di materiale radioattivo. La prima conseguenza è che i tempi di prescrizione aumentano radicalmente (minimo 7 anni e mezzo, fino a 20 anni) e le pene possono arrivare a 15 anni di reclusione. Non ci dovrebbero essere altri scandali giudiziari come l’Eternit o la discarica di Bussi.

Il Senato, dopo un iter lungo e travagliato, fatto di migliaia di emendamenti che hanno reso necessari vari ping pong tra Camera e Senati, finalmente ha messo la firma sulla nuova legge con la precisa volontà di dare un segnale chiaro e forte alla lotta contro l’ambiente, rinviando eventualmente ad un secondo momento il perfezionamento di alcuni punti della legge.

Ecco i punti principali della nuova legge:

 Il testo inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro l’ambiente, all’interno del quale vengono previsti i nuovi delitti di

inquinamento ambientale;

– disastro ambientale;

– traffico e abbandono di materiale radioattivo;

– impedimento al controllo.

In particolare, il nuovo delitto di inquinamento ambientale (452-bis) del codice penale punisce l’inquinamento ambientale con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento “significativi e misurabili” dello stato preesistente “delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo” o “di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Sono inoltre previste delle aggravanti: reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall’inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale; reclusione da 3 a 8 anni se ne derivi una lesione grave; reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione gravissima reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona. Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siamo plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione.

Il delitto di disastro ambientale  punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale, specificando che tale deve considerarsi, alternativamente l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o l’offesa all’incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Prevista anche l’aggravante relativa all’ipotesi che il delitto di disastro sia commesso in un’area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Il delitto di inquinamento ambientale e quello di disastro ambientale commessi per colpa e non per dolo sono puniti con pene ridotte fino ad un massimo di due terzi . Una ulteriore diminuzione di un terzo della pena è prevista per il delitto colposo di pericolo per l’ambiente.


Abbandono di materiale radioattivo.
 Il delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452- quinquies) punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività, ovvero lo abbandona o se ne disfa illegittimamente.

Il delitto di impedimento del controllo punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza sul lavoro ovvero ne compromette gli esiti.

Associazione mafiosa. Ulteriori circostanze aggravanti riguardano i casi in cui un’associazione per delinquere sia finalizzata a commettere reati ambientali o un’associazione mafiosa sia finalizzata a commettere un delitto ambientale od all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale.  Un’altra aggravante  per il caso che dell’associazione criminale facciano parte anche pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Le sanzioni pecuniarie e la responsabilità delle persone giuridiche. Prevista anche la responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, stabilendo specifiche sanzioni pecuniarie (quantificate in quote, ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro) per ciascuno dei nuovi delitti di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote), di traffico di materiale radioattivo (da 250 a 600 quote) e di associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata (da 300 a 1.000 quote).

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Diminuzione di pena dalla metà a due terzi per chi si impegna a evitare che l’attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, “prima che sia dichiarata l’apertura del dibattimento di primo grado”. Se si collabora  concretamente con l’autorità di polizia o giudiziaria ricostruire i fatti illeciti e per rintracciare e gli autori ha una diminuzione della pena da un terzo alla metà

CONFISCA
In caso di condanna o patteggiamento per i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo nonché per i reati associativi il giudice deve sempre ordinare la confisca delle cose che sono il prodotto o il profitto del reato o che sono servite a commetterlo. Niente confisca quando i beni appartengano a terzi estranei al reato.
Se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente. I beni e i proventi confiscatin sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi. Niente confisca quando l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi e, se necessario, alla loro bonifica e ripristino. In caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice ordina al condannato il recupero e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi,

PROCURATORE ANTIMAFIA
Il procuratore della Repubblica che procede per  delitti contro l’ambiente, dà notizia dell’indagine all’Agenzia delle entrate e al procuratore nazionale antimafia.

ILLECITI AMMINISTRATIVI
Si prevede un procedimento per l’estinzione delle contravvenzioni collegato all’adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni e del pagamento di una somma di denaro.
Riguarda violazioni che non hanno provocato nè danno nè pericolo concreto e attuale di danno alle risorse

SPARISCE IL REATO DI UTILIZZO DELLA TECNICA ‘AIR GUN’
Il divieto di uso della tecnica dell’air gun era stato soppresso dalla Camera e nella quarta e ultima lettura del Senato non sono state approvate modifiche sul punto.

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La situazione prima della nuova legge

I reati ambientali sono stati introdotti in maniera dettagliata nel sistema penale italiano con il d.lgs. 152/2006 (cd. codice dell’ambiente). Tuttavia, a parte i due soli delitti del trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario d’identificazione (art. 258, 4°) e delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260), le fattispecie illecite sono tutte contravvenzioni che si prescrivono in 5 anni e hanno un trattamento sanzionatorio molto lieve (per esempio, possibilità di oblazione con conseguente estinzione del reato; non configurabilità del tentativo; inammissibilità dell’applicazione di misure cautelari; impossibilità di procedere ad intercettazioni telefoniche).
In precedenza i reati ambientali erano stati introdotti nel 2001 con modifica del decreto Ronchi. Di recente è anche in entrato in vigore il d.lgs. 121/2011 che attua una serie di direttive europee  sulla tutela dell’ambiente prevedendo per la prima volta l’estensione della responsabilità per i c.d. reati ambientali anche alle persone giuridiche.
In particolare la nostra disciplina classifica i rifiuti in base all’origine (rifiuti urbani e rifiuti speciali) ed in base alle loro caratteristiche di pericolosità (rifiuti pericolosi e  non pericolosi).

– Il traffico illecito di rifiuti punisce con la reclusione da uno a 6 anni “chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti”. E’ un delitto a concorso necessario ove il dolo deve consistere nella volontà di dare un contributo ad una attività complessa e plurisoggettiva di traffico di rifiuti.

Mentre le contravvenzioni previste già dal decreto Ronchi ed ora riportate dal d.lgs. 152/2006 tutelano il bene giuridico “ambiente”, il reato di cui all’art. 260 riguarda la protezione della incolumità pubblica, la quale vede nell’aggressione ambientale la causa di un’effettiva lesione o di una messa in pericolo, e si prescrive in 7 anni e mezzo.

Di recente approvato anche un decreto legge con cui è stato introdotto– sull’onda del disastro ambientale della terra dei fuochi. nell’ordinamento penale italiano il reato di combustione dei rifiuti, per provare a porre un freno ai roghi tossici e nocivi dei cumuli di “monnezza”, spesso di origini sconosciute, abbandonata. Il decreto ha inoltre previsto la perimetrazione delle aree agricole interessate e della campagna (per distinguere le aree contaminate da quelle sane),  un accurato controllo entro 150 giorni di tutti i suoli e un’accelerazione delle procedure per le bonifiche, oltre alla possibilità dell’uso dei militari per le azioni di contrasto in tal materia.

Il reato di avvelenamento di acque è previsto dall’art. 439 c.p. Tra i delitti contro l’incolumità pubblica ed è punito con la reclusione non inferiore a 15 anni. La prescrizione, in questo caso, sarebbe di oltre 18 anni e pertanto non maturata.

Il reato di disastro ambientale, che come il precedente è stato escluso in questo caso, è previsto dall’art. 434 c.p. E secondo la Cassazione consiste in una condotta diretta a cagionare un nocumento che metta in pericolo, anche solo potenzialmente, un numero indeterminato di persone. La pena sarebbe della reclusione da uno a 5 anni per la mera messa in pericolo e della reclusione fino a 12 anni se il disastro ambientale avvenisse. In qusto ultimo caso la prescrizione sarebbe di 15 anni.

Ai casi di disastro ambientale, per ora, mancando una apposita previsione normativa, si applicava dunque il reato  “disastro innominato” (l’art. 434, comma 1 codice penale ), reato di pericolo e non di evento, che prevede. “Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punti, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è quella della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene”

La giurisprudenza si  è trovata di volta in volta nella difficoltà di doversi pronunciare sulle caratteristiche che deve avere il danno ambientale per configurarsi il disastro di cui all’art. 434 del nostro codice penale; in particolare il danno ambientale deve essere ampio , straordinariamente grave ed irreparabile e comportare danno o pericolo per la pubblica incolumità.
L’elemento oggettivo del reato è, dunque, l’esistenza di un disastro ma è altresì necessario che vi sia un pericolo per la pubblica incolumità.
I requisiti che connotano la nozione di “disastro” ambientale sono la “potenza espansiva del nocumento” anche se non irreversibile, e l’”attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità”.

Uno dei problemi maggiori legai all’attuale formulazione dell’art 434.cpc è che il delitto di disastro ambientale allo stato è configurato dal legislatore come reato permanente.
Ciò significa che il reato si perfeziona con il comportamento offensivo posto in essere dal soggetto, e soprattutto si consuma nel momento in cui cessa la condotta antigiuridica.
La prescrizione per il reato permanente decorre, attualmente, dal compimento dell’azione che interrompe la condotta illecita ovvero, se la permanenza non risulti cessata, dalla data della sentenza di primo grado.
Evidentemente, data la necessità di lunghe indagini per accertare questo tipo di reati e la lentezza dei processi che in primo grado possono raggiungere anche diversi anni, la prescrizione interviene, in molti casi, già nel primo grado di giudizio.

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DI SEGUITO PUBBLICHIAMO IL TESTO DELLA NUOVA LEGGE:

Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente

Art. 1.

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO VI-bis

DEI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE

Art. 452-bis. — (Inquinamento ambientale). — È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-ter. — (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale). — Se da uno dei fatti di cui all’articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l’ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Art. 452-quater. — (Disastro ambientale). — Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;

2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies. — (Delitti colposi contro l’ambiente). — Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies. — (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-septies. — (Impedimento del controllo). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-octies. — (Circostanze aggravanti). — Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bissono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-novies. — (Aggravante ambientale). — Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell’ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l’ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d’ufficio.

Art. 452-decies. — (Ravvedimento operoso). — Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all’articolo 416 aggravato ai sensi dell’articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

Art. 452-undecies. — (Confisca). — Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi.

L’istituto della confisca non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 452-duodecies. — (Ripristino dello stato dei luoghi). — Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l’esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all’articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

Art. 452-terdecies. — (Omessa bonifica). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».

2. All’articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L’osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

3. All’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

4. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-quater, 452-octies, primo comma,» e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,».

5. All’articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,» sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies,» e dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti: «, nonché dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

6. All’articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bisdel libro secondo,».

7. All’articolo 118-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «, nonché per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appello» sono inserite le seguenti: «nonché all’Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale e all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia».

8. All’articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per la violazione dell’articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell’articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell’articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell’articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell’articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell’articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)».

9. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

«PARTE SESTA-BIS

DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 318-bis. — (Ambito di applicazione). — 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Art. 318-ter. — (Prescrizioni). — 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l’organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale.

Art. 318-quater. — (Verifica dell’adempimento). — 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell’articolo 318-ter, l’organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonché l’eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l’inadempimento della prescrizione, l’organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Art. 318-quinquies. — (Notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore). — 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

Art. 318-sexies. — (Sospensione del procedimento penale). — 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 318-quater,commi 2 e 3, del presente decreto.

2. Nel caso previsto dall’articolo 318- quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 318-septies. — (Estinzione del reato). — 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’articolo 318-quater, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l’archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell’articolo 318-quater, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza sono valutati ai fini dell’applicazione dell’articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 318-octies. — (Norme di coordinamento e transitorie). — 1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

Art. 2.

1. All’articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»;

c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

2. All’articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «con l’ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l’arresto da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l’ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l’arresto da sei mesi ad un anno»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell’ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi»;

c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila»;

d) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila».

3. All’articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

4. All’articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila».

5. All’articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro duemila».

6. All’articolo 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro trentamila».

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE

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