Terra dei Fuochi: approvato il decreto legge

BRUCIARE RIFIUTI SARA’ REATO

di avv. Tommaso Rossi (Studio Legale Associato Rossi-Papa-Copparoni)

imagesQuesta settimana si conclude con un importante passo avanti dell’Italia nel contrasto alla criminalità ambientale, spesso intrecciata con quella mafiosa.

È stato approvato in consiglio dei Ministri il decreto legge sulla Terra dei Fuochi.

A darne per primo notizia è stato un entusiasta ministro dell’Ambiente Andrea Orlando, con un tweet. «Approvato decreto terra dei fuochi, afferma un principio fondamentale: tutela ambiente è tutt’uno con lotta alla criminalità organizzata».

Il provvedimento passa ora al Parlamento, per la conversione in legge.

Con il decreto legge approvato è stato finalmente introdotto nell’ordinamento penale italiano il reato di combustione dei rifiuti, per provare a porre un freno ai roghi tossici e nocivi dei cumuli di “monnezza”, spesso di origini sconosciute, abbandonata. Il decreto ha inoltre previsto la perimetrazione delle aree agricole interessate e della campagna (per distinguere le aree contaminate da quelle sane),  un accurato controllo entro 150 giorni di tutti i suoli e un’accelerazione delle procedure per le bonifiche, oltre alla possibilità dell’uso dei militari per le azioni di contrasto in tal materia.

L’area denominata Terra dei Fuochi, tra Napoli e Caserta, spesso regno indisturbato dei clan camorristici, diventa sorvegliata speciale, e lo Stato cerca di disciplinare con risposte organiche e non solo emergenziali un fenomeno ormai radicato e duro da sradicare.

Ma qual’era, ad oggi, la normativa applicabile in materia di ambiente e rifiuti?

 I reati ambientali sono stati introdotti in maniera dettagliata nel sistema penale italiano con il d.lgs. 152/2006 (cd. codice dell’ambiente). Tuttavia, a parte i due soli delitti del trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario d’identificazione (art. 258, 4°) e delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260), le fattispecie illecite sono tutte contravvenzioni che si prescrivono in 5 anni e hanno un trattamento sanzionatorio molto lieve (per esempio, possibilità di oblazione con conseguente estinzione del reato; non configurabilità del tentativo; inammissibilità dell’applicazione di misure cautelari; impossibilità di procedere ad intercettazioni telefoniche).
In precedenza i reati ambientali erano stati introdotti nel 2001 con modifica del decreto Ronchi. Di recente è anche in entrato in vigore il d.lgs. 121/2011 che attua una serie di direttive europee  sulla tutela dell’ambiente prevedendo per la prima volta l’estensione della responsabilità per i c.d. reati ambientali anche alle persone giuridiche.
In particolare la nostra disciplina classifica i rifiuti in base all’origine (rifiuti urbani e rifiuti speciali) ed in base alle loro caratteristiche di pericolosità (rifiuti pericolosi e  non pericolosi).

– Il traffico illecito di rifiuti punisce con la reclusione da uno a 6 anni “chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti”. E’ un delitto a concorso necessario ove il dolo deve consistere nella volontà di dare un contributo ad una attività complessa e plurisoggettiva di traffico di rifiuti.

Mentre le contravvenzioni previste già dal decreto Ronchi ed ora riportate dal d.lgs. 152/2006 tutelano il bene giuridico “ambiente”, il reato di cui all’art. 260 riguarda la protezione della incolumità pubblica, la quale vede nell’aggressione ambientale la causa di un’effettiva lesione o di una messa in pericolo, e si prescrive in 7 anni e mezzo.

Il reato di avvelenamento di acque è previsto dall’art. 439 c.p. Tra i delitti contro l’incolumità pubblica ed è punito con la reclusione non inferiore a 15 anni. La prescrizione, in questo caso, sarebbe di oltre 18 anni e pertanto non maturata.

Il reato di disastro ambientale, che come il precedente è stato escluso in questo caso, è previsto dall’art. 434 c.p. E secondo la Cassazione consiste in una condotta diretta a cagionare un nocumento che metta in pericolo, anche solo potenzialmente, un numero indeterminato di persone. La pena sarebbe della reclusione da uno a 5 anni per la mera messa in pericolo e della reclusione fino a 12 anni se il disastro ambientale avvenisse. In qusto ultimo caso la prescrizione sarebbe di 15 anni.

 

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