Condanna per stupefacenti? Corte Costituzionale: la revoca della patente non è automatica.

LA CORTE COSTITUZIONALE SI PRONUNCIA SULLA PARZIALE ILLEGITTIMITA’ DELL’ART. 120 COMMA 2° C.d.S.

di Avv. Alessia Bartolini

ritiro-revoca-patenteLa Corte Costituzionale con sentenza n. 22/2018 del 24/01/2018, depositata il 09/02/2018, ha dichiarato la <<illegittimità costituzionale dell’art.120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – con riguardo all’ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente>> per violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.

E’ stata, pertanto, ritenuta fondata e meritevole di accoglimento la questione sollevata dal Tribunale di Genova con ordinanza n. 210/2016 che denunciava la disposizione di cui all’art. 120 comma 2° C.d.S. ai sensi del quale, nel caso i requisiti morali per ottenere il titolo abilitativo alla guida venissero meno a seguito del rilascio per via di una condanna legata agli stupefacenti, il prefetto doveva provvedere alla revoca della patente di guida senza alcun potere discrezionale di valutazione della fattispecie concreta di reato e della personalità del soggetto condannato.

Secondo la Corte Costituzionale la violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. si riscontra nella circostanza che l’art. 120 comma 2° C.d.s. ricollega in via automatica il medesimo effetto, la revoca del titolo di guida,  alla sopravvenienza di una condanna penale  per i reati di cui gli artt. 73 e 74 T.U. stupefacenti le cui disposizioni, tuttavia, comprendono una varietà di fattispecie, potendo riguardare reati di diversa natura ed entità, anche alla luce delle modifiche introdotte con d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito in L. 10/2014, che hanno reso fattispecie autonoma di reato l’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73 comma 5° D.P.R. 309/1990. Senza considerare, poi, che la irrevocabilità della condanna sopraggiunge, in gran parte dei casi, a distanza di anni dalla commissione del fatto di reato e tale dato dovrebbe, di per sé, far ritenere irragionevole l’automatismo del venir meno dei requisiti morali in termini di attualità della perdita degli stessi.

Altro profilo di irragionevolezza della disposizione denunciato dal Tribunale di Genova e ritenuto fondato dalla Corte riguarda l’automatismo della “revoca” amministrativa da parte del Prefetto rispetto alla parallela discrezionalità della misura del “ritiro” della patente da parte del Giudice penale che,  ai sensi dell’art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, «può disporre», motivandola, «per un periodo non superiore a tre anni».  La censura non si fonda tanto sulla natura del venir meno del titolo di guida in sede penale e amministrativa in quanto la Corte Costituzionale ha ribadito in più occasioni che il provvedimento del Prefetto non ha natura sanzionatoria, quanto piuttosto sul dato che non può ritenersi ragionevole che sulla base dello stesso presupposto, la sopravvenienza di una condanna penale per droga, le due Autorità abbiano uno la facoltà e l’altro il dovere di incidere negativamente sul titolo di guida.

Di qui la dichiarazione della parziale illegittimità costituzionale dell’art. 120 comma 2° del C.d.S.  perché in contrasto con l’art. 3 Cost. nella parte in cui prevede che il prefetto “provvede” invece che “può provvedere” alla revoca della patente in relazione alle ipotesi di condanna per reati di cui agli art. 73 e 74 D.P.R. 309/1990 che intervenga in data successiva al rilascio del titolo di guida.

Non resta che attendere di conoscere come le Prefetture intendano mettere in pratica la decisione della Corte Costituzionale e si confida in una sempre più pregante valutazione caso per caso dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti che possano effettivamente ritenersi privi dei requisiti morali per mantenere la patente.

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