Coffee Lex – La figura dell’amministratore di sostegno

IL NOTAIO CI AIUTA A CONOSCERE UNA FIGURA MOLTO IMPORTANTE: L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

di dott. Stefano Sabatini (Notaio)

coffe lexLa Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 (che ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell’amministratore di sostegno) è andata a colmare una lacuna normativa, ma allo stesso tempo si è posta in continuità con altre norme che già conoscevano la legale rappresentanza in ambito sanitario:

- D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 211 art. 5 = è ammessa la partecipazione alla sperimentazione clinica di adulti incapaci, che non hanno dato o non hanno rifiutato il loro consenso informato prima di divenire incapaci, a condizione che vi sia il consenso informato del legale rappresentante, tale da costituire una presunzione di volontà dell’incapace;

- Convenzione di Oviedo – art. 6 comma 3 =“allorquando un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge”;

- Legge 22 maggio 1978 n. 194 – art. 13 =in merito alla posizione di una donna interdetta per infermità di mente, la richiesta di interruzione della gravidanza può essere presentata, oltre che dalla medesima, anche dal suo tutore (e poi confermata dalla donna).

Gli articoli del codice civile che si occupano dell’istituto giuridico in esame sono :

* 408 che disciplina la designazione soggettiva del proprio nominando amministratore di sostegno;

* 424 che richiama il citato articolo 408 come criterio di scelta per il Giudice nella nomina del tutore;

* 406 che legittima il futuro beneficiario alla proposizione del proprio ricorso per nomina di amministratore di sostegno;

* 407 che richiede quale contenuto del ricorso per l’istituzione dell’amministratore di sostegno l’indicazione delle ragioni per cui si richiede la nomina e che impone al Giudice tutelare di sentire personalmente la persona interessata dal procedimento e di tenere conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa;

* 410 codice civile che impone al nominato amministratore di sostegno di tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

Purtroppo questo istituto in verità non proprio ‘nuovo’ è tuttora molto poco utilizzato, probabilmente perché non troppo conosciuto: al contrario, come vedremo, può rappresentare valida soluzione ponendosi come alternativa all’interdizione ed alla inabilitazione, che sono le più tradizionali figure di sostituzione e che riguardano situazioni che richiedono anch’esse la sostituzione o l’affiancamento ad una persona che non sia in grado (abituale infermità di mente) o sia parzialmente in grado (minore infermità di mente o prodigalità o abuso di bevande alcoliche o stupefacenti) di tutelare i suoi interessi  esponendo sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici: così gli artt. 414 e 415 del Capo II del Titolo XII – rubricato “Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale” del vigente Codice Civile. Il legislatore, con la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004, ha voluto inserire l’amministratore di sostegno al Capo I dello stesso Titolo XII quasi a voler anteporre soluzioni intermedie se non preventive alle due previsioni di infermità : così l’art. 404 individua la persona che possa essere assistita da un amministratore di sostegno in colui che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Trattasi di norma di non poco conto, in quanto con essa il legislatore ha radicalmente rivisto la materia delle limitazioni relative alla capacità di agire delle persone prevedendo la possibilità di sostituire o di assistere la persona che non in grado di provvedere alla tutela del proprio patrimonio, della famiglia e dei creditori, in quanto affetto da infermità fisica o psichica che lo renda impossibilitato, anche parzialmente ed anche temporaneamente, a provvedere ai suoi interessi.

La richiesta della nomina dell’amministratore di sostegno può essere fatta dallo stesso soggetto bisognoso di assistenza, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado o dal pubblico ministero.

L’Amministratore di sostegno viene nominato – a richiesta e su designazione dei soggetti interessati indicati agli artt. 406, 417 (che richiama gli artt. 414 e 415) c.c. – dal  Giudice Tutelare del Tribunale competente per territorio, il quale, accertate le concrete esigenze dell’ausilio, disporrà, per gli atti o per le categorie di atti per i quali  ravvisi l’opportunità del sostegno, la sostituzione ovvero la mera assistenza della persona che non sia in grado di darvi autonoma esecuzione. Quindi detto Amministratore può praticamente svolgere le funzioni normalmente delegate al tutore (nel caso di interdetto) o al curatore (nel caso di inabilitato) sostituendosi o semplicemente assistendo la persona bisognosa di assistenza. Il giudice assegnando l’incarico all’amministratore di sostegno determinandone i poteri.

I soggetti per la tutela dei quali si applica l’istituto in oggetto sono soggetti disabili, alcolisti, tossico-dipendenti o colpiti da ictus cerebrale: si tratta, quindi, di persone che vengono a trovarsi anche temporaneamente nelle condizioni di non essere in grado di espletare le normali attività di regolamentazione e tutela del proprio patrimonio, con grave pregiudizio per sé stessi e per la loro famiglia, nonché per i loro eventuali creditori. Al venir meno di tali condizioni, la nomina dell’amministratore di sostegno può essere revocata su disposizione del Giudice Tutelare con apposito decreto a seguito di specifica istanza dell’interessato, del suo amministratore o degli altri soggetti interessati.

Nella pratica notarile è assai frequente, anzi direi sempre più frequente, trovarsi ad interloquire con persone apparentemente capaci di intendere e di volere per scoprire poi che presentano deficienze intellettuali che potrebbero compromettere l’esito degli affari che intendono concludere : particolare attenzione deve quindi usare il Notaio che pensi di trovarsi di fronte anche ad un semplice disagio psichico, con il rischio di ricevere un atto che potrebbe essere annullato ai sensi dell’art. 428 del codice civile (gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere .. possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore).

L’attenzione del legislatore si è focalizzata sulla situazione della persona, sulla sua carenza anche limitata di autonomia e sulla sua difficoltà o impossibilità di ben comprendere la situazione in cui viene a trovarsi, tralasciando o quanto meno ponendo in secondo piano le ragioni specifiche della necessità del sostegno.

E’ peraltro possibile prevenire questi eventi, disponendo in piena lucidità mentale, così eliminando preventivamente quei disagi che potrebbero avere risvolti decisamente gravi, mediante la designazione di amministratore di sostegno, in previsione di una eventuale futura incapacità fisica o psichica nonchédettando le direttive da seguire nello svolgimento dell’ufficio sia in ordine alla futura gestione patrimoniale sia alla cura della propria persona, che si desidera siano recepite nel decreto di nomina del proprio amministratore di sostegno, in quanto le stesse rappresentano i propri “bisogni” e le proprie “aspirazioni” e che si esige vengano tenute in debito conto sia dall’Autorità giudiziaria sia dal proprio nominando amministratore.

La Giurisprudenza prevalente non consente la designazione attuale dell’amministratore di sostegno “ora per allora”, ma solo all’esito della sopraggiunta incapacità (così Tribunale di Verona con decreto del 4 gennaio 2011 che ha affermato che “il documento contenente la designazione ora per allora può essere portato in giudizio davanti al giudice tutelare per l’apertura di una amministrazione di sostegno, al momento del verificarsi della futura incapacità; fino a tale momento il ricorso non può trovare accoglimento poiché difetta una delle condizioni dell’azione ovvero l’attualità della infermità cui è sotteso l’interesse ad agire”); tuttavia trova piena coerenza nella Raccomandazione UE n. 1418 sulla “Protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dei malati incurabili e dei morenti” del 25 giugno 1999, secondo cui il rappresentante legale del paziente può assumere in sostituzione dell’interessato decisioni basandosi su precedenti dichiarazioni formulate dal paziente stesso.

Si potrà quindi disporre, ad esempio :

- in ordine alla gestione del proprio patrimonio che il designato amministratore di sostegno dovrà proseguire nelle attività di manutenzione e cura del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare, effettuando tutte le spese necessarie al fine di garantire ad esso beneficiario il medesimo tenore di vita precedente;

- in ordine alla cura della propria persona:

1) che il nominato amministratore di sostegno non disponga, in caso di sopraggiunta incapacità di intendere e di volere, il ricovero in istituto per anziani, ma si adoperi per far continuare a vivere il bisognoso di sostegno presso l’attuale dimora fino all’apertura della propria successione, se in possesso di disponibilità economiche sufficienti a garantire la presenza di una o più persone, presso la propria abitazione, che possano occuparsi della propria persona, senza, perciò, dover far ricorso a contributi di terzi;

2) che le decisioni che l’amministratore di sostegno andrà a prendere vengano rispettate dai medici che lo avranno in cura, in ossequio:

A) all’articolo 32 della Costituzione Italiana che prevede che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo …(omissis)… Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”;

B) all’articolo 34 del “Codice di Deontologia Medica”, rubricato “Autonomia del cittadino” che prevede che “Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso. …(omissis)…”;

C) all’articolo 9 della Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina del 4 aprile 1997, articolo rubricato “Desideri precedentemente espressi”, Convenzione ratificata con la Legge n. 145 del 28 marzo 2001 (pur mancante dello strumento di attuazione), che prevede che “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”;

Inoltre potrà rivolgere indicazioni all’Autorità giudiziaria, al proprio futuro nominando amministratore, alla propria famiglia, ai medici curanti e a tutti coloro che saranno coinvolti nella cura della sua persona, ad esempio:

” voglio (oppure non voglio) essere informato sul mio stato di salute, anche se fossi affetto da malattia grave ed inguaribile;

- voglio (oppure non voglio) essere informato sui vantaggi e sui rischi degli esami diagnostici e delle terapie;

- dispongo che, in caso di ricovero – temporaneo e non permanente (utisupra) presso nosocomi o istituti di cura, al nominato amministratore di sostegno siano consentiti tutti gli accessi e visite necessari per incontrarmi e prendere atto del mio stato, senza preclusione alcuna”.

* * *

L’Amministratore di sostegno, come abbiamo visto sopra, può assistere la persona parzialmente incapace o sostituirla laddove sia incapace di provvedere al compimento dell’atto : l’art. 404 prevede generalmente l’assistenza alla persona, mentre l’art. 405 fa la distinzione tra le sue attività (di assistenza o di rappresentanza) prevedendo che all’amministratoredi sostegno provvisorio possono essere indicati “gliatti che è autorizzato a compiere” e nei numeri 3 e 4dello stesso articolo che pongono espressamente i duecasi di amministratore di sostegno di rappresentanza(“oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratoredi sostegno ha il potere di compiere in nome e per contodel beneficiario”) e di assistenza (“atti che il beneficiariopuò compiere solo con l’assistenza dell’amministratoredi sostegno”).

Il beneficiario per gli atti che non richiedono rappresentanza, mantiene la propria capacità di agire (art. 409), quindi la funzione dell’amministratore di sostegno è quella di assisterlo e controllare che quanto sta per compiere sia conveniente e non rechi pregiudizio al patrimonio dell’assistito, potendo anche ricorrere al Giudice in caso di dissenso con lo stesso (art. 410).  Tale previsione sembra avere portata generale, senza distinzionetra amministrazione di rappresentanza e di assistenza.

Il controllo dell’attività dell’amministratore è comunque demandata al Giudice Tutelare con l’articolo411 in tema di tutela deiminori (in materia di interdizione) o dei minori emancipato(inmateria di inabilitazione).

Nella pratica il notaio potrà, a seconda dei casi, far intervenirein atto l’amministratore di sostegno quando si

tratti di rappresentanza (come il tutore dell’interdetto)o il beneficiario assistito dall’amministratore di sostegnoquando si tratti di amministratore assistente (comeper la inabilitazione).

Auspico che questo interessante ed utile istituto trovi la giusta collocazione nell’ambito della tutela delle persone e che il notariato si renda propositivo in questo delicato settore che riguarda la tutela degli incapaci. L’allungamento della vita ci pone sempre di più il problema e non capisco perché non si debba porre un rimedio, anche preventivo come abbiamo visto, decisamente poco costoso ma altrettanto decisamente utile.

Spero altresì di aver dato ai lettori un suggerimento utile con l’augurio che non serva MAI.

 

 

Print Friendly
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppGoogle+TumblrEmailPrintFriendlyCondividi

Leave a Reply