Al via la riforma del giustizia: l’analisi

IN ATTESA DI CONOSCERE MEGLIO LE MISURE VARATE, CONOSCIAMO IL PROVVEDIMENTO

di Avv. Tommaso Rossi (Studio Legale Associato Rossi-Papa-Copparoni)

imagesLa notizia arriva dopo le vacanze estive, ed è una di quelle notizie che da anni si aspetta.

La giustizia in Italia è un atavico problema, per la lentezza del suo iter e per la farraginosità della sua struttura. Metter mano al sistema giustizia è cosa assai sbandierata da tutti i governi che si insediano, ma ahimé mai portata a termine in modo sistematico.

In questi giorni il Governo Renzi ha annunciato, per bocca del ministro della Giustizia Orlando, il varo di un decreto legge di riforma della Giustizia, sia civile che penale. Una vera e propria “rivoluzione”, – la definisce il premier Renzi – che ha come obiettivo  il dimezzamento dell’arretrato della giustizia civile, nuovi tempi per una decisione (un anno in primo grado), passando per le nuove norme sul falso in bilancio e sulla prescrizione, sulle norme riguardanti la responsabilità civile dei magistrati secondo il principio di “chi sbaglia paga”. E poi ancora, fuori dal pacchetto, la delega per l’emanazione di una legge uniforme sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali e il dimezzamento della pausa estiva per i tribunali.

-GIUSTIZIA CIVILE-

Obiettivo snelllire la giustizia civile. Sulla giustizia civile l’obiettivo che si pone la riforma  è la “degiurisdizionalizzare la domanda di giustizia, cioè togliere ciò che non è strettamente necessario davanti al giudice”. Ad esempio, divorzi e separazioni consensuali davanti ad altra apposita autorità non giudiziaria. Si cercherà poi di agevolare l’attività di negoziazione tra parti con incentivi evitando il ricorso all’Autorità Giudiziaria e di ridurre le liti temerarie, così da garantire processi più rapidi e in minor numero. Allargare le attribuzioni e gli strumenti del tribunale delle imprese e delle famiglie. Di fronte a 5 milioni di procedimenti arretrati, il piano – un decreto legge e un disegno di legge delega da realizzare in 18 mesi – punta a definire entro l’anno fra il 20 e il 40% delle pendenze, cioè da uno a 2 milioni di cause.

Arbitrato
Valido per i procedimenti pendenti in tribunale e corte d’appello tranne quelli sui diritti indisponibili (lavoro, previdenza e assistenza sociale): il giudice trasmette il fascicolo al presidente del Consiglio dell’Ordine forense circondariale per la nomina di uno o più arbitri individuati tra gli avvocati iscritti da almeno 3 anni all’albo e si prosegue  la lite di fronte all’arbitro. Il lodo ha valore di sentenza.

Negoziazione assistita
Le parti che non hanno adito un giudice o un arbitro possono risolvere la controversia con l’assistenza dei legali. Sono esclusi i diritti indisponibili (lavoro,assistenza e previdenza sociale). La negoziazione deve in ogni caso essere tentata, prima di adire il Tribunale, per il risarcimento danni da circolazione stradale e le domande di pagamenti di somme entro i 50mila euro. I tempi entro cui dovrà svolgersi la negoziazione vengono determinati dalle parti, ma non possono essere inferiori al mese e superiori a 4 prorogabili per non più di 2. Anche il giudice può invitare a procedere alla negoziazione. Il Consiglio nazionale forense monitora le procedure di negoziazione assistita e trasmette i dati annualmente al ministero della Giustizia.

Separazioni e divorzi
Non sarà più necessario  rivolgersi necessariamente al giudice per sciogliere il matrimonio: la negoziazione si applica anche a separazioni e divorzi consensuali se non ci sono figli minori o con handicap. L’avvocato trasmette all’ufficiale di stato civile del Comune copia autenticata dell’accordo raggiunto, pena una sanzione. Un’ulteriore semplificazione, sempre se non ci sono figli minori o con handicap, consentirà ai coniugi di comparire davanti all’ufficiale di stato civile per concludere un accordo di separazione o scioglimento del matrimonio: l’assistenza dei difensori in quel caso non è neppure obbligatoria.

Il difensore può sentire i testi fuori dal processo civile
Le dichiarazioni scritte rese al difensore di una delle due parti, anche prima del giudizio, possono costituire fonti di prova nel processo civile. Il giudice potrà inoltre sentire i testimoni a distanza in videoconferenza

Tutela del credito
Chi non paga volontariamente i debiti, pagherà di più: fissato un incremento del tasso di interesse moratorio all’8,15% (quello per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) nel caso in cui le parti non determinino la misura del tasso prima. Scatta la ricerca telematica dei beni da pignorare: su istanza del creditore, verrà disposta dal Presidente del Tribunale, autorizzando l’ufficiale giudiziario ad accedere in via telematica alle banche dati della Pa, anagrafe tributaria, archivio dei rapporti finanziari, Pra, in ciò scavalcando i limiti di tutela della privacy che altrimenti negherebbero questi controlli

Rafforzato il principio di soccombenza nei giudizi civili.
Chi perde nel giudizio rimborsa le spese del processo. Questo in teoria già succede, ma spesso il giudice compensa le spese a meno di cause al confine con la temerarietà della lite. Ora verranno limitati i casi di compensazione ai soli casi di soccombenza reciproca.

Rafforzato il tribunale delle imprese
Verranno ampliate le sue competenze, comprendendo anche ambiti di particolare importanza per la competitività del sistema imprenditoriale come concorrenza sleale, pubblicità ingannevole, class action a tutela dei consumatori.

Istituzione del tribunale della famiglia
L’istituzione del tribunale per la famiglia e i diritti delle persone allarga l’ambito di quelle che già sono le competenze dei tribunali per i minori, includendovi competenze oggi attribuite al tribunale ordinario: diritti delle persone, in particolare i minori, e diritti della famiglia, tra cui separazioni, divorzi, contenzioso legato alla crisi delle relazioni familiari.

Semplificazione del processo civile
Viene modificata anche la fase di trattazione e discussione processuale, anticipando gli scambi di memorie per consentire di avere il quadro completo della lite alla prima udienza. Si rafforza il principio di provvisoria efficacia delle sentenze di primo e secondo grado. Si afferma il principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice. Rimodulati e ridotti i tempi processuali: si rafforza il profilo impugnatorio dell’appello col divieto di nuove allegazioni di eccezioni e prove e la tipizzazione dei motivi di gravame. Si configura un intervento per evitare impugnazioni strumentali, con la revisione del giudizio camerale in Cassazione.

– GIUSTIZIA PENALE-

Interruzione della prescrizione. Interrompere la prescrizione al primo grado di giudizio: questo, a dire del ministro Orlando, dovrebbe disincentivare le condotte dilatorie delle parti. Ma entro due anni massimo si dovrà avere la sentenza di appello.

Se dopo due anni non c’è la sentenza di appello la prescrizione ricomincia a correre. La “nuova” prescrizione entrerà in vigore subito, anche per i processi in corso. Vedremo di analizzare meglio la norma transitoria, che stabilirà le modalità di raccordo per i processi in corso, con successivi articoli di approfondimento.

Sul processo penale lo scopo di snellire l’iter che porta al giudizio finale  dovrà realizzarsi attraverso interventi sull’udienza preliminare e  sull’appello, per cui è stata pensata una apposita delega al Governo

 

Reintrodotto ( o meglio riallargato) il reato di falso in bilancio. Vengono reintrodotti il reato di autoriciclaggio e falso in bilancio. RIcordiamo che il reato di false comunicazioni sociali (il c.d. falso in bilancio), fu modificato nel 2002 e di molto ridimensionato nella portata, consiste nell’esposizione, da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, di “fatti materiali non rispondenti al vero”, al fine di ingannare i soci o il pubblico e conseguire “per sé” un ingiusto profitto, e nell’omissione di informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società imposte dalla legge. La riforma del 2002 La riforma del 2002 ha quindi introdotto, in luogo di un’unica ipotesi delittuosa (il vecchio art. 2621 c.c.), un’ipotesi contravvenzionale (attuale art. 2621 c.c.) e due ipotesi delittuose (art. 2622 c.c.). e  ha al contempo previsto che la falsità sia commessa attraverso una delle comunicazione sociali previste dalla legge (bilanci, relazioni ecc.), non essendo sufficiente una qualsiasi comunicazione (es. orale). Affinchè la falsificazione assuma una rilevanza penale, infatti, era finora necessario che essa avesse una idoneità offensiva per il patrimonio della società, dei soci o dei creditori. e a tal fine erano state previste delle soglie di punibilità: ai fini della sussistenza del reato è necessario cioè di realizzare un danno patrimoniale che superi il limite di cui al comma 3 dell’art. 2621 c.c. ed al comma 5 dell’art. 2622 c.c.
Nell’attesa di conoscere per intero il nuovo testo introdotto dal Governo Renzi, sappiamo già di sicuro che per il falso in bilancio il caso delle piccole imprese (con pene più leggere),  verrà distinto da quello delle società quotate, per le quali la pena sarà da tre a otto anni.
L’autoriciclaggio invece è una particolare forma del riciclaggio di denaro di provenienza illecita, e rappresenta il reato commesso dallo stesso individuo che ha ottenuto tale denaro in maniera illegale.
Per le intercettazioni telefoniche e ambientali, come accennato, si procederà con separato DDL.
Nei prossimi numeri di Fatto&Diritto Magazine ulteriori approfondimenti sul testo di riforma e sui successivi interventi in materia di giustizia civile e penale.

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