Il decreto sulle droghe passa alla Camera

MOLTE NOVITA’, MA LA PAROLA DEFINITIVA SPETTA AL SENATO

di Alessia Rondelli (praticante avvocato presso lo studio legale RPC)

ROMA, 04 MAGGIO 2014- Approvato alla Camera il testo del decreto legislativo sulle droghe e tossicodipendenze con svariate novità rispetto al testo originario n. 36 del 2014 cd decreto Lorenzin. Le principali novità riguardano in primis le nuove tabelle per la distinzione delle sostanze stupefacenti: sono 5 la prima e la terza per le droghe pesanti, la seconda e la quarta per quelle cd leggere. La quinta è a sé stante relativa ai medicinali a cui si è accompagnato anche la riscrittura dell’articolo inerente l’utilizzo off label dei farmaci, cioè fuori indicazione. La versione approvata non prevede l’obbligo di sperimentazione da parte dell’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) e offre un’ampia possibilità di accesso a farmaci più economici rispetto a quelli utilizzati per le stesse cure. Problema centrale si pone rispetto all’area delle droghe leggere -cd ‘nodo cannabis’- rispetto alla quale si considera tale solo la forma naturale, mentre le derivazione sintetica del Thc è inserita tra le droghe pesanti. Si preannuncia perciò un forte scontro in Senato proprio su questo punto considerando il fatto che ad oggi la cannabis in pianta è nella quasi totalità di tipo ogm e, dunque, con contenuti del principio attivo Thc dannoso analoghi a quelli della cannabis sintetizzata. L’incongruenza sarebbe quindi evidente nella differente gravità del trattamento tabellare e quindi di pena a parità di contenuto di principio attivo. Altra novità fondamentale riguarda la condotta di piccolo spaccio ovvero avente ad oggetto la cessione di piccole quantità di droga, senza distinzione per tipologia, lasciando al giudice la facoltà di decidere in base alla quantità e qualità della droga la pena da infliggere. Tale previsione è stata introdotta anche al fine di riportare ordine nella confusione creata dalla sentenza di recente emessa dalla Corte Costituzionale in materia. La dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge Fini-Giovanardi ha fatto rivivere la precedente normativa (legge Iervolino-Vassalli). Tale legge prevede la distinzione tra droghe leggere punite con la reclusione da 2 a 6 anni e droghe pesanti punite da 8 a 20 anni, creando ovvi problemi d’applicazione pratica della legge penale. Con tale novità il problema dovrebbe essere risolto almeno per quel che riguarda il piccolo spaccio (punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da € 1000 a 15000) in pratica rimettendosi nelle mani dei giudici che valutano i casi concreti. La riduzione della pena in pratica evita la custodia cautelare in carcere, l’arresto facoltativo sarà possibile solo in caso di flagranza. Inoltre l’acquisto e la detenzione di droghe per uso personale perde la rilevanza penale, pur restando comunque le sanzioni amministrative con durata variabile: per le droghe pesanti da 2 mesi a un anno, per le droghe leggere da uno a 3 mesi. Tornano anche i lavori di pubblica utilità come pena sostitutiva della detenzione: nel caso di piccolo spaccio o altri reati minori il giudice può stabilire la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione a detenzione e multa. Soddisfatta del risultato raggiunto il Ministro della salute Lorenzin che ha affermato: “Siamo giunti ad un testo equilibrato. C’è la necessità di dare un messaggio forte al Paese, e cioè che drogarsi non è normale e dobbiamo sconfiggere la cultura della normalizzazione del drogarsi che sta provocando danni enormi sia agli adulti sia ai giovani”.

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