‘Femminicidio’: il Senato approva il decreto-legge che ora è legge

APPROVATO ANCHE DAL SENATO IL DL SULLE NORME DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE.

di Avv. Valentina Copparoni (Studio Legale Associato Rossi-Papa-Copparoni di Ancona)

femminicidio-13 ottobre 2013-Il decreto legge n. 93 ormai conosciuto come “decreto anti-femminicidio”, dopo l’approvazione  lo scorso 9 ottobre dalla Camera con 343 voti favorevoli e 20 astenuti, è stato approvato l’11 ottobre anche dal Senato con 142 voti favorevoli e 3 contrari. La Lega, Sel e Movimento 5 Stelle non hanno partecipato al voto critici sul fatto che il decreto contenesse anche norme eterogenee su argomenti vari tipo sulla protezione civile, vigili del fuoco e sul commissariamento delle province.
Si conclude pertanto il tortuoso e lungo iter legislativo di questo testo  che ha trovato numeroso ostacoli e prese di posizioni contrarie per diversi motivi.

Il testo approvato è identico a quello licenziato dalla Camera qualche giorno prima del passaggio definitivo, un testo  in parte modificato dalle commissioni Affari costituzionali e Giustizia rispetto a quello originario, con l’introduzione di nuove aggravanti e l’aumento degli strumenti per la tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza domestica (anche attraverso risorse finanziarie per uno specifico Piano d’azione antiviolenza e la creazione di una rete di case-rifugio).
Più nello specifico il testo ora sinteticamente prevede:

     – Maggiore rilievo alla relazione tra due persone a prescindere da un’ effettiva convivenza o legame matrimoniale. Pertanto se la violenza viene commessa contro una persona con cui si ha tale relazione si applicheranno aggravanti e specifiche misure di prevenzione.

     – Introduzione di  aggravanti comuni applicabile al reato di maltrattamenti in famiglia e a tutti quelli di violenza fisica commessi in danno o in presenza di minorenni o in danno di donne incinte Per quanto attiene invece la circostanza aggravante applicabile allo stalking quando viene commesso dal coniuge, viene meno la condizione che vi sia separazione legale o il divorzio.
Inserite, invece, aggravanti specifiche nel caso di violenza sessuale contro donne in gravidanza o commessa dal coniuge (anche separato o divorziato) o da chi sia o sia stato legato da relazione affettiva.

    – Sul tema dell’irrevocabilità della querela per il reato di stalking, questione a lungo dibattuta, si è arrivati ad una soluzione di mediazione tra le diverse ed opposte posizioni: in presenza di gravi e reiterate minacce, ad esempio con armi, la querela diventa irrevocabile altrimenti resta revocabile negli altri casi, ma la remissione può essere fatta solo in sede processuale davanti all`autorità giudiziaria.

    – In presenza di percosse o lesioni, il Questore può procedere con un formale ammonimento del responsabile ( che deve essere anche informato sui centri di recupero e servizi sociali disponibili) compresa anche l’eventuale sospensione della patente da parte del Prefetto. Non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle generalità del segnalante.

    – In caso di flagranza, l’arresto diviene obbligatorio anche per i reati di maltrattamenti in famiglia e stalking.

   – Al di fuori delle ipotesi di arresto obbligatorio, la polizia giudiziaria, se autorizzata dal Pubblico Ministero e se ricorre la flagranza di reati gravi tra cui lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze, può applicare la misura “precautelare” dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

   – Il soggetto nei cui confronti viene disposto l’allontanamento dalla casa familiare potrà essere controllato attraverso il braccialetto elettronico o altri strumenti elettronici. Possibile il ricorso alle intercettazioni telefoniche nel caso di atti persecutori.

    – La persona offesa vittima delle violenze e maltrattamenti assume un ruolo più centrale e sostanzialmente più informato all’interno del procedimento penale a carico del responsabile ( e ciò anche in applicazione di quanto disposto dalla direttiva europea sulla tutela delle vittime di reato) . Ad esempio la persona offesa dovrà essere informata della facoltà di nomina di un difensore e di tutto ciò che attiene alla applicazione o modifica di misure cautelari o coercitive nei confronti dell`imputato in reati di violenza alla persona.

   – Le donne straniere che subiscono violenza, lesioni, percosse, maltrattamenti in ambito domestico potranno ottenere il permesso di soggiorno sulla base di un parere (necessario) dell`autorità giudiziaria. Chi viene condannato per reati di violenza potranno essere espulsi dal territorio anche in caso di sentenza non definitiva.

   – Le vittime di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili potranno essere ammesse al patrocinio a spese dello stato a prescindere dal reddito.

   -  Previsti fondi (10 milioni di euro) per finanziare un vero e proprio “piano antiviolenza” per azioni di prevenzione, educazione e formazione che dovrà anche promuovere il recupero dei soggetti autori di violenze e sensibilizzare i media ad adottare codici di autoregolamentazione per una informazione che rispetti le donne. Previsti anche fondi per i centri anti-violenza e case rifugio.

Ora rimane soltanto la pubblicazione dle tetso definitivo in Gazzetta Ufficiale.

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