Emergenza carceri: Napolitano apre ad indulto e amnistia

 “SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO, SERVONO MISURE URGENTI”

di Alessia Rondelli (praticante avvocato Studio Legale RPC)

 Napolitano-Roma, 13 ottobre 2013- Un messaggio lungo ben 12 pagine in cui il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si rivolge alle Camere, invitandole a provvedere quanto prima agli interventi di riforma del sistema giustizia. Interventi necessari sicuramente a livello complessivo e generale per affrontare gli annosi problemi giudiziari italiani, ma molto più urgenti quelli riferiti in particolare al fenomeno sovraffollamento carceri, da risolvere in tempi stretti. Perciò il Presidente ha sentito la necessità di sollecitare il Parlamento con un atto formale esplicito, dove si pone l’accento sulla grave situazione delle carceri in Italia, che più volte è stata sanzionata dalla Corte di Strasburgo, sottolineando che è arrivato il momento di ottemperare ai moniti. Sì dunque ai rimedi straordinari già prospettati dal Ministro Cancellieri dell’indulto e dell’amnistia, come unica ed estrema ratio ormai rimasta al nostro paese per rispettare i tempi imposti. Per capire bene di cosa si parla va compreso il significato di questi due istituti giuridici per così dire emergenziali e perciò non frequenti.
L’amnistia è un atto di clemenza generale dello Stato consistente nella rinuncia a perseguire determinati reati considerati bagatellari, cioè di non particolare allarme sociale. È causa di estinzione del reato, per cui vengono individuati determinati reati, di solito in base al massimo di pena irrogata, per i quali, per ragioni di opportunità e pericolosità, non si applica la pena. L’indulto è anch’esso un provvedimento d’indulgenza generale ispirato alla stessa ratio dell’amnistia, ma diversamente da questa si tratta di un condono o una commutazione della pena. È pertanto causa di estinzione della pena, ma solamente di quella principale, in tutto o in parte, e non anche di quelle accessorie e degli altri effetti penali della condanna, salvo che la legge di concessione dica diversamente. Entrambi gli istituti, data la loro particolarità, dal 1992 sono approvati con legge statale a maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale, quindi con un procedimento piuttosto complicato. Altro elemento comune è la loro efficacia retroattiva, cioè nella legge viene stabilito il termine per la loro applicazione, esclusa per tutti quei reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. Sono evidenti quindi le motivazioni per cui il Presidente Napolitano si è esposto sullo scottante tema del sovraffollamento con il richiamo a tali rimedi, sfruttando il loro effetto combinato -un indulto per pene pari a 3 anni e un’amnistia su reati non gravi- per ottenere la liberazione di circa 20.000 detenuti. Questo permetterebbe all’Italia di rientrare negli standard imposti dall’Europa, uscendo dall’attuale condizione umiliante in cui si trova, per violazione dei principi sul trattamento umano dei detenuti e per frustrazione del principio costituzionale del carattere rieducativo della pena. Ovviamente queste parole hanno scatenato in Parlamento la corsa alle proposte, in pochi giorni sono già stati presentati tre ddl, e di conseguenza è aumentato anche il livello di scontro tra le varie forze politiche trattandosi comunque di un tema delicato con un impatto sociale considerevole.

 

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