Equitalia: pronto il regolamento attuativo per chiedere la dilazione di pagamento fino a 120 rate

UNA MANNA PER I CITTADINI IN TEMPO DI CRISI

di dott.ssa Anna Maria Marini (dottore commercialista in Ancona)

Si è fatto attendere, ma finalmente è stato firmato il decreto attuativo contenente le regole applicative e quindi le istruzioni per Equitalia, in merito alla possibilità per il contribuente di chiedere la dilazione di pagamento dei debiti tributari fino ad un massimo di 120 rate.

In un precedente articolo abbiamo esaminato le novità introdotte in materia di riscossione dal c.d. decreto del fare (decreto legge n.69/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.98/2013), in questa sede, dopo una breve sintesi delle disposizioni introdotte, ci occuperemo delle norme attuative previste nel decreto di prossima pubblicazione in G.U.

Con il decreto del fare è stata introdotta la possibilità per i contribuenti che versano in una comprovata situazione di difficoltà finanziaria legata alla congiuntura economica e non dipendente dalla loro responsabilità, di richiedere all’Agente della riscossione la rateazione delle somme dovute fino ad un massimo di 120 rate.

Secondo quanto previsto dal D.L. 69/2013, la maggiore dilazione rispetto alla rateazione ordinaria (ovvero la rateazione con un massimo di 72 rate) può essere concessa quando:

  • esiste una condizione di accertata impossibilità per il contribuente di onorare il pagamento del debito tributario secondo una piano di rateazione ordinario;

  • il contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile può risultare solvibile.

La stessa norma prevedeva poi che le modalità di attuazione di tali disposizioni, e quindi i presupposti oggettivi per accedere alla maggiore dilazione, erano demandate ad un decreto ministeriale da emanarsi nel termine di 30 giorni dalla conversione del decreto del fare e quindi praticamente entro il 20 settembre ultimo scorso.

I tempi in questo senso evidentemente non sono stati rispettati, ma finalmente il tanto atteso decreto, dopo una serie di modifiche anche dell’ultimo minuto, è giunto alla firma del ministro competente e manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Alla luce di quanto si legge nella stampa specializzata, a seguito del provvedimento in commento il panorama dei piani di rateazione richiedibili e concedibili da Equitalia è così riassumibile:

  • piano di rateazione ordinario: il contribuente che versa in una situazione di obiettiva difficoltà economica può inoltrare richiesta di rateazione fino ad una massimo di 72 rate. Come ricordato nel nostro precedente articolo, se l’importo da rateizzare è al di sotto di Euro 50.000 il contribuente non deve produrre alcuna documentazione ulteriore rispetto alla semplice istanza; viceversa se il debito da dilazionare risulta superiore ad Euro 50.000, unitamente all’istanza va allegata la documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica. In ogni caso non è più necessario produrre ulteriori garanzie (es. fideiussione).

  • proroga del piano di rateazione ordinario: in caso di evidente peggioramento della situazione economica del contribuente, e in assenza di decadenza, la dilazione può essere prorogata, una sola volta per:

  • un ulteriore periodo di 72 rate che potremmo definire di dilazione ordinaria; in ipotesi di proroga, la dilazione ed il numero delle ulteriori rate concedibili sono a discrezione dell’agente della riscossione che effettuerà una valutazione in funzione dell’importo oggetto di richiesta e della documentazione a supporto prodotta dal contribuente;

oppure

  • un ulteriore periodo, che potremmo chiamare di dilazione straordinaria, di massimo ulteriori 120 rate purché ricorrano le condizioni previste per la concessione di un piano di rateazione straordinario (di seguito esposto).

  • piano di rateazione straordinario: il contribuente che versi in una situazione di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, non dipendente dalla sua responsabilità, può chiedere già in prima istanza, laddove non sia in grado di sopportare finanziariamente un piano di rateazione ordinario come sopra specificato e sia valutato “solvibile” (secondo le linee che di seguito vedremo), un piano di rateazione straordinario con un numero massimo di 120 rate.

  • proroga del piano di rateazione straordinario: in pratica laddove ci sia un peggioramento della condizione economica del contribuente che ha richiesto in prima battuta un piano di rateazione straordinario, il medesimo contribuente può richiedere, per una sola volta, una ulteriore dilazione del debito residuo in un numero massimo di ulteriori 72 rate o 120 rate.

A questo punto, stando al contenuto del decreto attuativo di prossima pubblicazione, anticipato dalla stampa specializzata di maggiore diffusione, vediamo di capire quando ricorrono le condizioni per ottenere un piano di rateazione straordinario o un piano di proroga straordinario.

La condizione di accertata impossibilità di adempiere con un piano ordinario

Il regolamento attuativo prevede che l’accertata impossibilità per il contribuente di provvedere al pagamento entro un termine di rateazione ordinaria, e quindi lo stato di una comprovata e grave situazione di difficoltà, sussiste quando ricorrono condizioni distinte in funzione del soggetto che la richiede, in particolare:

  1. persone fisiche (privati ed imprese in regime di contabilità semplificata)

In questo caso la condizione sussiste quando l’importo della rata calcolabile con un piano di rateazione ordinario è pari o superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare. Reddito che viene calcolato in funzione dell’indicatore Irs desumibile dal modello Isee (Indicatore della situazione economica equivalente); tale modello, che può essere richiesto presso qualunque CAF, riassume la posizione economica e reddituale del contribuente prendendo in considerazione tutti i redditi di cui il medesimo può disporre, sia quelli che emergono dalla dichiarazione dei redditi sia quelli che pur non essendo oggetto di dichiarazione sono comunque nella disponibilità del debitore (es. reddito delle attività finanziarie).

  1. altri soggetti (imprese diverse dalle precedenti)

In questo caso la condizione in esame sussiste se l’importo della rata “ordinaria” è pari o superiore al 10% del valore della produzione media mensile riconducibile al contribuente. Il regolamento in questo caso, fissa i criteri da seguire per la determinazione del valore della produzione, richiamando l’articolo 2425 del codice, ovvero il Conto Economico del bilancio di esercizio. In particolare, il valore della produzione rilevante ai fini della rateazione è pari alla sommatoria dei componenti riconducibili ai ricavi dell’attività tipica d’impresa (voce A1); alla variazione dei lavori in corso su ordinazione (voce A3) e ai ricavi e proventi dell’attività economica accessoria (voce A5), correttamente riclassificate secondo le disposizioni civilistiche ed i principi posto in materia contabile.

Il valore della produzione così determinato viene ricondotto ad un valore “mensile” e rapportato con la rata che dovrebbe essere pagata secondo un piano di rateazione ordinario.

La condizione di “solvibilità” del richiedente

Se fino a qualche giorno fa, condizione di solvibilità del contribuente richiedente la rateazione straordinaria veniva ricondotta alla disponibilità di un reddito stabile o comunque documentabile oppure alla presenza di immobili non gravati da ipoteche, pegni o sequestri, nella versione definitiva del provvedimento attuativo, la presenza di tali aspetti è stata integralmente eliminata e in pratica la solvibilità in capo al richiedente si considera sussistente ogni qual volta vengano rispettati i limiti e le condizioni riportate al paragrafo precedente alle lettere a. e b.

Per i soggetti di cui al punto b. un ulteriore riferimento preso in considerazione per valutare la solvibilità del richiedente, tra l’altro preso in considerazione anche in relazione a piani di rateazione ordinaria, è il c.d. “indice di liquidità” conosciuti nella prassi aziendalistica (calcolato come rapporto tra le liquidità immediate + differite e le passività correnti) il cui valore deve essere superiore a 0,5.

Per completezza segnalo che è stato chiarito che della dilazione extra potranno usufruire anche coloro che hanno un piano di rateazione già in corso al momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione.

Resta invece in attesa di risposta la problematica sollevata da Equitalia, nella nota interna del 1 luglio 2013, in merito alla possibilità per i soggetti che erano incorsi nella decadenza dalla rateazione, secondo la vecchia regola del mancato pagamento di due rate consecutive, di poter beneficiare della nuova decadenza fissata nel mancato pagamento di numero otto rate anche non consecutive e quindi conseguentemente di poter beneficiare delle ulteriori nuove disposizione in materia di riscossione.

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