‘Un veterinario in famiglia’- Anagrafe canina: cos’è e come funziona

L’APPLICAZIONE DEL MICROCHIP OBBLIGATORIA PER LEGGE

di dott.ssa Alessandra Gargiulo (Medico Veterinario)*

imagesIn questo articolo tratterò l’argomento dell’applicazione del

microchip ne l cane, pratica peraltro obbligatoria per legge

Innanzitutto …Che cosa è l’anagrafe canina?

E’ un sistema di registrazione, informatizzato, per ora obbligatoria solo

alla specie canina, presente nel territorio regionale istituito in

riferimento alla Legge Regionale 20 gennaio 1997 e succ. modd. presso i

Servizi Veterinari di ogni Zona Territoriale dell’ASUR e presso i Medici

Veterinari LLPP abilitati ad accedere all’anagrafe canina

informatizzata regionale.

Questo sistema è prioritario e del tutto indipendente dalla registrazione

dei cani all’Ente Nazionale Cinofilo Italiano (ENCI); il cane registrato

ENCI, pur se riconosciuto il sistema di individuazione, va comunque,

obbligatoriamente, iscritto all’anagrafe canina; è sbagliato dunque

pensare, che l’iscrizione ENCI comporti automaticamente l’iscrizione

all’anagrafe canina.

 

Come funziona?

La registrazione avviene mettendo in relazione bi-univoca un cane, individuato attraverso la razza,

il sesso, il colore ecc., ed un codice numerico presente in un microchip

inoculato sottocute all’animale.

Il cane, così individuato, viene a sua volta messo in relazione ad un

proprietario che deve essere maggiorenne. La relazione fra proprietario e

cane può essere con un solo cane (uno a uno) o con più cani (uno a molti).

Il tutto viene archiviato in un sistema informatizzato.

Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far

identificare e registrare l’animale nel secondo mese di vita (cioè tra

i 30 ed i 60 giorni), mediante l’applicazione del microchip.

L’applicazione avviene con inoculazione sottocutanea al lato sinistro del

collo di un chip della grandezza di un “chicco di riso”, già predisposto

in una siringa sterile monouso.

Tale intervento è considerato un atto medico-veterinario, e deve essere

effettuato esclusivamente:

a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;

b) da veterinari libero professionisti che siano stati abilitati ad

accedere all’anagrafe canina regionale.

I veterinari che provvedono all’applicazione del microchip devono

contestualmente effettuare la registrazione nell’anagrafe canina dei

soggetti identificati.

Il certificato di iscrizione in anagrafe canina, debitamente stampato e

controfirmato da veterinario e proprietario, deve accompagnare il cane in

tutti i trasferimenti di proprietà.

Uno specifico strumento di cui sono forniti i Servizi Veterinari e la

Polizia locale (dispositivo di lettura ISO compatibile, c.d. “lettore di

microchip”) consente la rilevazione e lettura del chip e permette quindi

di risalire ai dati del proprietario.

Effetti collaterali?:

se l’inoculazione è fatta rispettando le consuete norme di disinfezione ed

asepsi, nessuno; il chip, una volta inoculato, è assolutamente indolore,

l’organismo tende ad isolarlo nel punto di inoculo e rimane leggibile per

l’intera vita del soggetto.

 

Dove si può fare?

presso le strutture dei Servizi Sanità Animale dei Dipartimenti di

Prevenzione delle ZoneTerritoriali–ASUR

presso gli Ambulatori e le Cliniche private dei Medici Veterinari Liberi

Professionisti convenzionati per l’anagrafe canina regionale.

Chi è tenuto a farlo?

I proprietari o i detentori dei cani a qualsiasi titolo (affezione o

commercio).

I proprietari o detentori di cani provenienti da altre Regioni o

dall’Estero devono provvedere a farne denuncia entro 10 giorni ai Servizi

di Sanità Animale.

Secondo l’ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008 il proprietario o il

detentore di cani di eta’ superiore ai due mesi ha avuto a

disposizione trenta giorni dalla data di entrata in vigore per

identificare e registrare il proprio cane, così come, negli stessi

termini, chi avesse avuto cani gia’ identificati ma non ancora

registrati, e’ stato obbligato a provvedere alla registrazione.

 

Chi non deve farlo?

Le disposizioni della nuova Ordinanza non si applicano ai cani già

identificati, in conformita’ alla legge 14 agosto 1991, n. 281 e

alla Legge Regionale 10 del 1997.

Quindi anche i cani contraddistinti da tatuaggio leggibile e gia’

iscritti nell’anagrafe canina sono in regola con la normativa attuale

e non devono effettuare alcuna nuova registrazione.

E dopo aver iscritto il proprio cane all’anagrafe canina regionale…

Cosa segnalare?

la scomparsa

la morte

il trasferimento a qualsiasi titolo dell’animale

 

A chi segnalare?

Ai Servizi di Sanità animale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Zone

Territoriali – ASUR

Quando farlo?

La scomparsa dell’animale va segnalata immediatamente con il mezzo di

comunicazione più veloce, cui seguirà entro tre giorni comunicazione

scritta che necessita di conferma entro cinque giorni dall’evento.

La morte dell’animale entro il secondo giorno successivo

all’evento, per consentire eventualmente al servizio veterinario

l’accertamento delle cause di morte, anche in questo caso confermata

per iscritto entro cinque giorni dall’evento.

La segnalazione di trasferimento deve essere fatta, entro 15 giorni, per

iscritto e controfirmata dal nuovo proprietario

Per la violazione delle norme su esposte si applicano delle sanzioni

amministrative pecuniarie, che verranno indicate dagli organi competenti.

 

Se acquisto un cane?

Poiché è vietata la vendita di cani di eta’ inferiore ai due mesi,

nonchè di cani non identificati e registrati ,bisogna fare attenzione al

momento dell’acquisto che ogni regola sia stata rispettata.

Dopodiché è sufficiente recarsi presso il Servizio Sanità Animale della

propria Zona territoriale – ASUR per aggiornare i dati, presenti

nell’Anagrafe canina regionale, in relazione all’avvenuto passaggio di

proprietà.

 

E i cani randagi?

I Comuni sono tenuti ad identificare e registrare in anagrafe canina, a

cura del Servizio Veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul

territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero

convenzionate.

Chi volesse adottare un cane dai canili pubblici lo troverebbe quindi già

in regola con le leggi.

Nel caso in cui il proprietario o il detentore intenda rinunciare alla

proprietà o alla detenzione dell’animale da affezione per sopravvenuta e

comprovata impossibilità di mantenimento, deve darne immediata

comunicazione al Sindaco del Comune di residenza che, accertata la

fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento dell’animale nelle

strutture di ricovero.

Le spese per il ricovero nei canili degli animali da affezione, nonchè per

gli eventuali trattamenti sanitari sono a carico dei proprietari o

detentori. La rinuncia alla proprietà o detenzione e il mancato ritiro dai

canili non esclude l’addebito a carico dei proprietari o detentori delle

spese di mantenimento sostenute dal Comune, salvo i casi di disagio

socio-economico accertati dal Comune.

* Ambulatorio Veterinario TRE ARCHI (Osimo, Ancona) 

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