Nuove tutele per le vittime di reato

MAGGIORI GARANZIE IN ATTUAZIONE DI UNA DIRETTIVA EUROPEA

di dott.ssa Letizia Bongelli

imagesEntrerà in vigore il prossimo 20 gennaio il decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212 recante “Attuazione della direttiva 2012/29/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/Gai.”. Tale decreto apporta una serie di modifiche al codice di procedura penale volte a fornire maggiori garanzie e tutele per le vittime di reato.

Vediamo nel dettaglio quali sono le novità introdotte.

In primis viene aggiunto il comma 2 bis all’articolo 90 c.p.p. nel quale viene previsto che, qualora sussista incertezza sulla minore età della persona offesa, il giudice dovrà disporre perizia e se i dubbi permangono nonostante la perizia, la minore età è presunta ma soltanto ai fini delle disposizioni processuali.

Al fine di garantire maggiori informazioni e comunicazioni alla persona offesa vengono introdotti rispettivamente l’art. 90 bis e l’art. 90 ter c.p.p.

Con l’art. 90-bis c.p.p. viene introdotto l’obbligo, da parte dell’autorità procedente, di fornire alla persona offesa, in una lingua a lei comprensibile, informazioni necessarie in merito alle modalità di presentazione degli atti di denuncia e querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto di avere conoscenza della data e del luogo del processo e dell’imputazione e, se costituita parte civile, di ricevere notifica della sentenza anche per estratto, alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato e altre sue facoltà e diritti, nonché in merito alle strutture sanitarie, case famiglia, centri antiviolenza e case rifugio presenti sul territorio.

In caso di delitti commessi con violenza alla persona, il nuovo art. 90 ter c.p.p. prevede che deve essere immediatamente data comunicazione, alla persona offesa che ne faccia richiesta, dei provvedimenti di scarcerazione, cessazione della misura di sicurezza detentiva, dell’evasione dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato nonché della volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva.

Tale decreto legislativo introduce, inoltre, l’art. 90-quater per effetto del quale la condizione di particolare vulnerabilità in cui versa la persona offesa può desumersi oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e dalle circostanze del fatto per cui si procede.

Tra le cautele processuali introdotte nei confronti della persona offesa vulnerabile si evidenziano: il diritto all’assistenza di un esperto in psicologia o psichiatria qualora debba fornire sommarie informazioni alla P.G.; l’applicazione delle regole stabilite dall’art. 190-bis c.p.p., qualora questa venga chiamata a rendere testimonianza; l’adozione della modalità protetta di cui all’art. 398, comma 5-bis, c.p.p. per l’effettuazione dell’esame della stessa e la riproduzione audiovisiva delle sue dichiarazioni che può essere disposta anche al di fuori dei casi di assoluta indispensabilità di cui all’art. 134 c.p.p.

Viene introdotto, inoltre, l’ulteriore articolo 143 bis c.p.p. che sancisce il diritto della persona offesa che non conosca la lingua italiana (al pari dell’imputato), alla nomina di un interprete nei casi in cui occorra procedere all’audizione della stessa o quando questa voglia partecipare all’udienza o abbia fatto richiesta di essere assistita da un interprete.

L’assistenza dell’interprete può essere assicurata anche mediante l’utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, salvo i casi in cui la presenza fisica dell’interprete sia necessaria per consentire alla persona offesa di comprendere lo svolgimento del procedimento e di esercitare correttamente i suoi diritti.

La persona offesa ha ora diritto anche alla traduzione gratuita degli atti, o parti di essi, che contengono informazioni utili all’esercizio dei suoi diritti.

 L’art. 2 del decreto in questione apporta delle modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p. introducendogli artt. 107 ter e 108 ter disp. att. e coord. c.p.p.

Il nuovo art. 107 ter disp. att. e coord. c.p.p. dispone che la persona offesa che non conosce la lingua italiana e presenta denuncia, ovvero propone querela dinnanzi la procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha il diritto di utilizzare una lingua a lui conosciuta e, allo stesso modo, qualora lo richieda, di ottenere nella sua lingua, l’attestazione di ricezione della denuncia o della querela.

In merito alle denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell’Unione Europea, il nuovo art. 108 ter disp. att. e coord. c.p.p prevede che, nell’ipotesi in cui il denunciate o il querelante, sia persona offesa residente o che abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica dovrà trasmettere al procuratore generale presso la Corte d’Appello, le denunce o le querele per i reati commessi in altri Stati Ue, affinché quest’ultimo ne curi l’invio all’autorità giudiziaria competente.

Da ultimo, il successivo art. 3 del decreto in esame attiene alle disposizioni finanziarie relative agli oneri derivanti dall’attuazione del suddetto decreto legislativo, valutati in € 1.280.000,00, per la copertura dei quali si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’art. 41 bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

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