La sicurezza nel pubblico spettacolo – FOCUS n.4

LA SAFETY E SECURITY DOPO LE CIRCOLARI GABRIELLI E PIANTADOSI E LA RESPONSABILITA’ PENALE COLPOSA

di AVV. TOMMASO ROSSI /unknown-3Rossi, Copparoni & Partners Studio Legale)

SAFETY:  Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone da rischi e incidenti fortuiti

SECURITY: Servizi di ordine e sicurezza pubblica per la protezione da minacce e attacchi criminali

Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza eventi pubblici:

  • Circolare n. 555 del 7 giugno 2017 del Capo della Polizia Gabrielli: Dopo i gravi fatti di Torino Indica singole prescrizioni ed evidenzia il ruolo fondamentale che- in merito all’analisi e alla valutazione delle pianificazioni di intervento- riveste il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Infatti, è innanzi a tale organo collegiale che dev’essere effettuata, nell’ambito di una sicurezza integrata, la sintesi delle iniziative da adottare, anche con il concorso della Polizia Locale, secondo modelli di “prevenzione collaborativa” per la vigilanza attiva delle aree urbane.
  • Direttiva Capo Gabinetto Min. Interno n.11001/110 del 28/7/2017 (circolare Morcone): requisiti di capienza dell’area della manifestazione. Tabelle per la classificazione del rischio.
  • Circolare Capo Dipartimento VVF n.11464 del 19/6/2017
  • Direttiva Capo Gabinetto Min. Interno 18/7/2018 (Piantedosi)approccio più flessibile

 PER CONCLUDERE:

LE RESPONSABILITA’ PENALI CONNESSI AI PUBBLICI SPETTACOLI SONO PERLOPIU’ INQUADRATE DA NORME DEL CODICE PENALE CHE DISCIPLINANO I REATI COLPOSI

  • ART.589 c.p.- Omicidio colposo: chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Nel caso di morte di più persone o di morte di una e lesioni di altre, si applica la pena più grave aumentata fino al triplo, non oltre i 15 anni.
  • ART.590 c.p.- Lesioni personali colpose: chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a € 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da 1 a 6 mesi o la multa fino a €609; se la lesione è gravissima reclusione da 3 mesi a 2 anni o multa fino a 1239 €. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena più grave aumentata fino al triplo, non oltre i 5 anni.
  • ARTT.449/423 c.p.- Incendio Colposo e altri disastri colposi(crollo di costruzioni o altri disastri “innominati”): Chiunque cagiona per colpa un incendio o altri disastri è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

E’ quindi necessario anzitutto che l’evento temuto  si verifichi e che vi sia stata imperizia, imprudenza o negligenza, le quali devono valutarsi in rapporto alla qualifica ed all’attività in concreto svolta dall’agente (sulla base delle quali viene poi commisurato il modello di diligenza media) , o violazione di leggi e regolamenti.

Occorre cioè stabilire se sussiste rapporto di (con)causalità tra evento e condotta (commissiva o omissiva), cioè se può essere mosso un rimprovero a titolo di COLPA, che come detto può essere:

  1. 1.Generica(negligenza o imprudenza nell’espletamento del proprio ufficio)
  2. 2.Specifica

A. Imperizia nell’individuazione delle misure e cautele atte a impedire l’evento a rischio

B. Violazione di leggi, regolamenti, ordini a a quello scopo finalizzati

ART. 43 C.P.: Il reato è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

  • Nel reato colposo l’evento non è voluto; la condotta può essere volontaria o meno: quel che rileva non è la volontà, ma il fatto che il soggetto potesse agire diversamente.
  • Requisiti della colpa: mancanza di volontà dell’evento; violazione di una regola cautelare; l’evento provocato deve essere esattamente quello previsto dalla norma
  • ART. 40 c.p.- Rapporto di causalità:Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato , se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione.
  • Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo (Posizione di garanzia, di cui abbiamo parlato con riguardo alla Commissione Tecnica di Vigilanza)
  • ART. 41 c.p.- Il concorso di causepreesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l’azione/omissione e l’evento a meno che siano cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento.E’ stato stabilito che:
    • Il titolare di un locale pubblico, che omette di effettuare l’opportuna manutenzione alla struttura e che non impedisce ad alcuni avventori di avere comportamenti negligenti e imprudenti che possano mettere a rischio l’incolumità delle persone (ballare sui tavolini), è responsabile delle lesioni personali accorse a un cliente (Cass. pen. sez. IV,1/03/2011, n. 24109).
    • Il Comune e’ sempre responsabile per la sicurezza di concerti e spettacoli in piazza.La legge «prescrive una serie di  accertamenti preventivi, in quanto strumentali al rilascio della necessaria autorizzazione di polizia,  e successivi, al fine di verificare le condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e la solidità delle strutture all’uopo predisposte».Il giudice «deve  accertare se il comune ha osservato i suddetti obblighi, adottando tutte le misure preventive e protettive onde prevenire rischi e scongiurare pericoli per l’incolumità e la sicurezza pubblica sia all’atto dell’autorizzazione» alla associazione organizzatrice dell’evento «di allestire il palco per lo spettacolo canoro» nonché «controllando la fase di progettazione ed esecuzione dell’opera, le scelte tecniche, dei materiali e della loro predisposizione a regola d’arte, sia durante lo spettacolo, onde impedire la prevedibile e non eccezionale invasione del palco, costruito con tavoloni di legno, da parte degli spettatori, sia assicurandosi che le impalcature fossero adeguatamente rinforzate, sia sorvegliando che le transenne, se apposte, non fossero scavalcate» (Cass.pen., 13/3/2012, n. 3951).

 

ATTENZIONE PERO’, in certi casi la responsabilità potrebbe essere qualificata DOLOSA (cioè l’evento è preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione).

Sottile confine tra:

1.Colpa cosciente: si prevede l’evento, ma si confida di evitarlo (es.chi corre a 200 km/h in autostrada: pena per il reato colposo aumentata)

2.Dolo eventuale: si prevede l’evento, e si accetta il rischio che si verifichi senza adottare misure preventive per evitarlo (es. rapinatore che fugge a 200 km/h dopo una rapina, senza curarsi in alcun modo di quel che può causare)

ES.: Il rogo della Thyssenkrupp di Torino del 2007:

  • In primo grado i vertici dell’azienda vengono condannati per omicidio volontario con dolo eventualeper l’omissione delle cautele in materia di sicurezza sul lavoro
  • In appello e in Cassazione l’accusa di omicidio volontario cade, e la condanna è per omicidio colposo aggravato da colpa coscente Cosa c’entra il rogo della Thyssenkrupp con il tema della sicurezza nei pubblici spettacoli?Ovviamente le stesse considerazioni in tema di colpa coscente/dolo eventuale possono esser fatte anche per le omissioni delle regole cautelari che normano il settore della sicurezza nei pubblici spettacoli.

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