La Sharing Economy tra opportunità e problematiche giuridiche

AIRBNB, UBER, UBER-POP: L’ANALISI DEL FENOMENO

di dott.ssa Maddalena Ciunci

unknownNegli ultimi anni, complice la crisi economica e, al tempo stesso, l’inarrestabile diffusione delle nuove tecnologie, si è sviluppato un modello economico che sembra scardinare quello a cui eravamo abituati.

Mentre infatti per le generazioni che ci hanno preceduto la proprietà privata ha scandito tutte le fasi e gli aspetti della vita umana tanto che possedere dei beni è sempre stato indice di ricchezza, oggi, almeno in alcuni settori, questo paradigma sembra cambiare e il possesso lascia spazio al riuso e alla condivisione.

Ed è così che oggi possiamo visitare una città senza mettere piede in un albergo, ma approfittando del divano o della stanza di uno sconosciuto, possiamo lavorare condividendo lo stesso spazio con persone che svolgono un altro mestiere, possiamo viaggiare in auto senza possederne una.

Questo fenomeno, che prende il nome di “Sharing economy” o economia collaborativa, prevede appunto che privati cittadini – normalmente consumatori – attraverso l’intermediazione di piattaforme web, offrano agli altri membri della comunità i propri beni o competenze non pienamente utilizzati, diventando a loro volta produttori.

“Condivisione”, “relazione” e “fiducia” diventano quindi i pilastri di questo sistema: per mettere in circolo beni o servizi è necessario relazionarsi con gli altri e al centro di questo scambio c’è la fiducia nell’altro, espressa attraverso dei feedback.

Il potenziale di questa nuova economia sembra essere enorme.

Ad esempio, Uber – azienda americana che, mediante un’app, mette in contatto diretto passeggeri e autisti, fornendo un servizio automobilistico privato – in sei anni ha reso possibile più di un milione di trasferimenti. Sempre in sei anni Airbnb – azienda che dà la possibilità alle persone di trovare in affitto un alloggio per un breve periodo –  ha raggiunto due milioni di inserzioni, offrendo più camere delle principali catene alberghiere del mondo.

Il modello dell’economia condivisa porta con sé numerosi vantaggi (tra cui l’incremento della concorrenza, la creazione di nuove opportunità di crescita, occupazione e imprenditorialità fondate su uno sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale).

Tuttavia, affinché questi possano essere sfruttati al meglio, occorre predisporre un’adeguata regolamentazione al passo con i tempi; non si può infatti lasciare che il mercato si regolamenti da sé: si rischierebbe di creare una “zona franca”, sottratta al rispetto di qualunque prescrizione normativa, generando fenomeni illegali di evasione fiscale, contributiva e, di conseguenza, un danno per il lavoro regolare e la concorrenza di chi opera in modo tradizionale.

Non si può però neppure imbrigliare il fenomeno all’interno di regole troppo rigide e stringenti, non in grado di far fronte ad una realtà così dinamica e in continuo mutamento.

Si tratta certamente di una sfida complessa.

Da un lato infatti, per evitare che si creino casi di concorrenza sleale, occorre considerare gli operatori esistenti che a certe regole obbediscono e hanno sempre obbedito.

Pensiamo a quello che è successo con Uber-pop, uno dei servizi offerti da Uber mediante il quale è possibile prenotare un’auto privata tramite smartphone, pagando con carta di credito. Di recente diversi giudici italiani, ritenendo fondato il ricorso presentato dalle associazioni di categoria dei tassisti per concorrenza sleale, hanno disposto il blocco del servizio sulla base del fatto che gli autisti iscritti alla piattaforma svolgono funzione di tassisti senza aver ottenuto regolare licenza.

Al tempo stesso occorre tutelare i consumatori, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza, alla salute, alla privacy e alla trasparenza delle condizioni che stanno alla base del bene o servizio utilizzato.

Non bisogna infatti dimenticare che le condizioni generali di questi servizi sono unilateralmente predisposte dalle società che gestiscono le piattaforme, le quali tendono ad autoqualificarsi come semplici mediatori del servizio, estranei al rapporto contrattuale che dovrebbe perfezionarsi solo tra l’utente e chi materialmente presta il servizio.

Il dibattito sulla responsabilità di queste compagnie verso la sicurezza dei loro clienti si è aperto, negli Stati Uniti, solo a seguito della tragica morte di uomo, avvenuta in Texas in un appartamento offerto dalla piattaforma Airbnb.

Tuttavia ad oggi, a differenza di quello che accade per hotel, B&B e case vacanze “regolari”, non vi è alcun obbligo di sicurezza in capo agli affittuari. La piattaforma si limita infatti ad incoraggiare l’installazione di dispositivi di sicurezza ma non è prevista alcuna forma di controllo da parte della società.

In Italia, il primo intervento legislativo in materia di sharing economy lo si deve all’Intergruppo parlamentare Innovazione che, nel gennaio 2016, ha depositato alla Camera una proposta di legge (n.3564) il cui scopo è quello di prevedere strumenti finalizzati a garantire “la trasparenza, l’equità fiscale, la leale concorrenza e la tutela dei consumatori”.

Tra i principali punti della proposta vale la pena ricordare che si escludono dalla definizione di economia collaborativa tutte quelle piattaforme che si avvalgono di operatori professionali, come fa ad esempio Uber.

Le piattaforme che rientrano nella definizione dovranno iscriversi ad un apposito registro presso l’Agcm, che, nella prospettiva della legge, dovrà regolare e vigilare sull’attività delle piattaforme digitali. Alla stessa Autorità, le piattaforme dovranno sottoporre un documento di politica aziendale, soggetto al suo parere vincolante.

Un altro aspetto fondamentale riguarda le eventuali transazioni in denaro che dovranno avvenire solo mediante forme di pagamento elettronico e, al fine di evitare la creazione di profili falsi, è stabilito l’obbligo di indicare dati anagrafici, residenza e codice fiscale.

Quanto alla spinosa questione della fiscalità, si prevede che “il reddito da attività di economia della condivisione non professionale” sia indicato in apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda l’imponibile, ai redditi fino a 10 mila euro prodotti mediante le piattaforme digitali si applica un’imposta pari al 10 per cento, mentre in caso di redditi superiori, questi vengono cumulati con quelli da lavoro dipendente o autonomo e a essi si applica l’aliquota corrispondente.

Occorrerà adesso attendere le prossime tappe della questione ma è indubbio che emerge l’esigenza sempre più forte di regolamentare questa nuova realtà economica.

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