La Corte Costituzionale sul Caso Cappato: la pronuncia

DICHIARATO PARZIALMENTE INCOSTITUZIONALE L’ART. 580 C.P.

Avv. Gabriella Semeraro

wpid-1493739539720.jpg-morte_di_dj_fabo_in_svizzera__chiesta_l_archiviazione_per_marco_cappato_.jpgIn vista del convegno, organizzato dalla nostra Associazione, che si terrà ad Ancona il 15 novembre 2019 ore 15:00 presso l’ Auditorium ‘Tamburi’ Mole Vanvitelliana e che vedrà quali relatori l’Avv. Massimo Rossi – legale di Marco Cappato, Mina Welby, Beppino Englaro e l’Avv. Giandomico Frittelli, risulta fondamentale ripercorrere la decisione della Corte Costituzionale sul “caso Cappato”, segnante una nuova svolta sulla tematica del fine-vita (per i contributi sulle pregresse vicende del caso: https://www.fattodiritto.it/riflessione-giuridica-sul-suicidio-assistito-di-dj-fabo/;https://www.fattodiritto.it/marco-cappato-djfabo-corte-costituzionale/; https://www.fattodiritto.it/%E2%80%8Bcaso-cappato-esercizio-o-abuso-di-un-diritto/).

Con ordinanza n. 207/2018, la Corte Costituzionale aveva, infatti, rinviato all’udienza pubblica del 24 settembre 2019 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., sollevate dalla Corte d’assise di Milano, dando il tempo al Parlamento di intervenire e legiferare sulla materia.

La Corte aveva, infatti, evidenziato che chi è mantenuto in vita da un trattamento di sostegno vitale artificiale puo` secondo il nostro ordinamento essere in grado, a determinate condizioni, di interrompere il trattamento e porre fine cosi` alla propria esistenza.

In virtu` di cio`, non si vede perché il medesimo soggetto debba essere ritenuto invece bisognoso di una ferrea e indiscriminata protezione contro la propria volontà se egli decida di concludere la propria esistenza con l’aiuto di altri, vedendola quale unica alternativa, poiche` la sola dignitosa, rispetto all`interruzione del trattamento, che causerebbe sofferenze ancor piu` insostenibili, non solo per l`interessato ma anche per i cari ed, in generale, i soggetti orbitanti attorno al medesimo.

Entro questi termini,“il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, c. 2, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive”.

La necessità di un intervento legislativo (la cui mancanza avrebbe provocato una dichiarazione di incostituzionalità sull’art. 580 c.p.) era stata ampiamente professata e auspicata dalla Consulta nell’ordinanza sopra citata (Cfr. https://www.fattodiritto.it/listigazione-e-aiuto-al-suicidio-secondo-la-corte-costituzionale-il-caso-cappato/).

Tale invito, purtroppo, non è stato accolto dal Parlamento.

Quando, pertanto, il giorno 25 settembre 2019 (come da calendario dei lavori), la Corte si è espressa a favore della non punibilità dell’aiuto al suicidio di chi, versando in specifiche condizioni, si sia già determinato a tale gesto finale, la medesima non ha fatto altro che chiudere il cerchio del ragionamento logico ̵giuridico intrapreso e perseverare coerentemente nella posizione assunta l’anno precedente.

In sostanza, la Corte ha ritenuto “non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitalee affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenzefisiche e psicologiche che egli reputa intollerabilima pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.

È necessario evidenziare che, nella propria precedente ordinanza (si ripete, la n. 207 del 2018), in maniera accuratamente ponderata, la Consulta aveva già paventato la plausibilitàche una pronuncia di incostituzionalità della norma oggetto di vaglio potesse aprire la strada a scenari da scongiurare, quali ad esempio l’offerta a domicilio, tramite pagamento o a titolo gratuito, di un aiuto al suicidio, senza controllo a priori non solo dell’irreversibilità della patologia ma anche dell’effettiva sussistenza del consenso informato, scaturente da processo deliberativo e autodeterminativo.

Al fine di scongiurare  le ipotesi sopra menzionate, i Giudici avevano, a titolo esemplificativo, indicato vari settori di necessario approfondimento da parte dal Legislatore: modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti dei fruitori della “prestazione”, la costituzione di un processo dal carattere altamente medico-scientifico, eventuale riserva esclusiva di somministrazione del trattamento da parte del servizio sanitario nazionale e possibilità di opporre l’obiezione di coscienza da parte del personale sanitario.

Riallacciandosi coerentemente alla strada intrapresa ed indicata in precedenza, la Corte non si è, dunque, fermata ad una secca pronuncia di incostituzionalità bensì, senza dichiaratamente volersi sostituire al Legislatore (benchédi fatto individui dei presupposti), ha fissato dei paletti e, quindi, delle condizioni da rispettare affinché possa effettivamente considerarsi scriminata una condotta di aiuto al suicidio dinanzi a una situazione quale quella di Fabio Antoniani.

Vanno rispettate, in primis, le modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017); la verifica delle condizioni dell’avente diritto e le modalità dell’esecuzione del gesto ultimo vanno effettuate esclusivamente da struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale; dovrà essere, infine, necessariamente richiesto un parere ad un cosiddetto “comitato etico” territorialmente competente.

Va, pertanto, attesa la promulgazione di una normativa ad hocche disciplini i fattori sopra citati (le “determinate condizioni”) e l`intero processo che conduce un soggetto con patologia irreversibile e sofferenze intollerabili, tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, ad esercitare consapevolmente in maniera libera ed autodeterminata il proprio diritto a porre fine alla propria esistenza.

Medio tempore, il giudice, alla cui attenzione vengano sottoposti casi simili, dovràvalutare la sussistenza di condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle indicate dalla Corte.

Mentre attendiamo di poter esaminare nel dettaglio il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale, si rinnova l’invito a partecipare numerosi al nostro evento aperto alla cittadinanza del 15 novembre 2019, posto che il dibattito civile aperto e rispettoso è la base fondante dell’evoluzione culturale ma anche scientifica di una società.

Dunque, a presto!

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