Internazionalizzare senza Dogana…fare i conti senza l’oste?

COME SI COMPORTA L’AZIENDA PERSPICACE: “PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE”

di Barbara Satulli (Doganalista)

 

internazionalizzare-dogana-import-exportPrima di muoversi verso qualsiasi mercato extra-UE, è necessario:

– individuare i punti di forza del proprio prodottoe analizzare il mercato esterodi approvvigionamento o di vendita, ma anche

– osservare e, se del caso, rivedere i processi aziendaliper avere i requisiti che consentono all’azienda IT di ottenere dall’Agenzia delle Dogane autorizzazioni per semplificazioni doganalie beneficiare di particolari agevolazioni per ridurre i tempi dello sdoganamento, velocizzando l’intera catena di distribuzioneinternazionale.

Il Codice Doganale dell’Unione, Regolamento UE 952/2013, entrato in vigore il 1° maggio 2016, ha valorizzato e messo a fuoco proprio l’importanza dei processi aziendali di tracciabilità logistica e doganale dei prodotti, processi che dovrebbero essere chiari e controllabili. 

Avere una tracciabilità di questo tipo favorisce in primisl’azienda, se vuole operare velocemente, non avere spiacevoli blocchi merce né contestazioni, e di certo agevola anche il lavoro della Dogana, chiamata sempre a maggiori e differenti controlli sui traffici internazionali.

Per un’azienda che venda ed esporti extra- UE un prodotto finito o che si approvvigioni di materie prime/semilavorati da mercati extra-UE, è opportunoesaminare e studiare:

  1. la classificazione doganale,ovvero le caratteristiche merceologiche doganali del prodottoin questione. La classificazione è il codice numerico che individua univocamente il bene nella bolla doganale, è fulcro della base imponibile della fiscalità in importazione(dazio e iva all’importazione) o anche elemento che descrive il bene commerciato che potrebbe rientrare nei divieti all’esportazione(con rischio di contestazione di gravi sanzioni di natura amministrativa o penale a carico dell’esportatore IT);

  1. in base alla classificazione si traccia l’origine doganaledei beni. 

Va evidenziato che se è errata la classificazione doganale,sarà errata anche l’individuazione dell’origine doganale.

In base alla corretta individuazione, prima merceologica e poi dell’origine del bene, se ad esempio l’azienda IT vuole esportare extra-UE, ha due interessanti possibilità:

2.A capire su quali mercati extra-UE il prodotto è “forte”perché privilegiato da un’origine preferenzialein base alle regole dell’Unione Europea, che sono pattizie con alcuni Paesi o unilateralmente accordate dall’UE per altri. 

L’origine preferenziale UE del prodotto consente, infatti, di abbattere parzialmente o del tutto i dazi in importazione al cliente estero sulla merce acquistata (questo è il caso descritto dal 1° esempio) , e/o

2.B a prescindere dall’origine preferenziale, valutare se il prodotto rispetta la regola che gli fa acquisire l’origine non preferenziale o normale.

L’esportatrice IT, in questo caso, potrà spingere sulla forza commerciale del prodotto da vendere all’estero, fregiandolo opportunamente del made in Italy;

Il terzo passo utile, per l’azienda “doganalmente” attiva è

  1. ottimizzare, utilizzando il regime o la combinazione tra i vari regimi specialiprevisti dal Codice Doganale dell’Unione e dai Regolamenti di Esecuzione UE n. 2447/2015 e Delegato UE n. 2446/2015, in maniera da rendere piùefficienteed economicoil trafficodei beni Ue/extra-UE.

Regole uguali, sanzioni diverse

Anche ipotizzando la perfetta uniformità dei controlli doganali nell’Unione, è innegabile la severità nazionale delle sanzioni fiscali, extra-fiscali, amministrative e penali.

Un esempio è il D. Lgs 221/2017 sull’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e sanzioni in materia di embarghi commerciali. Esso prevede per le violazioni più gravi, nei limiti edittali massimi, multe fino a 250.000 euro e reclusione fino a 6 anni.

Altro esempio, questo circa le sanzioni amministrative, è l’art. 303 del D.P.R. n. 43/1973, terrore per ogni azienda a cui venga contestata la violazione punita nello scaglione del comma 3, per differenze nel calcolo dei diritti di confine dovuti superiori a 2.000 euro, cfr. lettere d) ed e) 

Art. 303 – Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana.

  1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all’accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l’inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.

  2. (omissis)

  3. Sei diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa,qualora il fatto non costituisca più grave reato, e’ applicata come segue: 

a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro; 

b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro; 

c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro; 

d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;

e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l’importo dei diritti.”

Le regole doganali in Unione Europea sono le stesse per tutti gli Stati membri, ma le punizioni scelte in Italia sono esemplari.

Riguardo l’export italiano, di certo la bontà qualitativa dei prodotti si riflette nella notorietà, nell’importanza e nel pregio del “made in Italy”, ed è un volano per le esportazioni…ma funziona solo con premesse “sane”, a certe condizioni.

È dunque possibile “internazionalizzare” senza considerare in maniera prioritaria, approfondita e strategica l’aspetto doganale?

A parere di chi scrive no.

Ènecessario prepararsi, informarsi e formarsi per non trovarsi in balia di impreviste e dolorose contestazioni dell’Agenzia delle Dogane, con necessità a quel punto di tutelare la propria posizione, al meglio, ricorrendo al Giudice.

Quali sono i passi ideali?

Pianificare → Ottimizzare → Decollare

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