Cyberbullismo, fra consapevolezza e rilevanza penale

IL BULLISMO VISTO DA UN LEGALE, A POCHI GIORNI DAL CONVEGNO DEL 07 GIUGNO

di Avv. Alessia Bartolini

locanduna-cyberbullismoCyberbullismo, o bullismo online, è un tema di cui si discute ormai diffusamente in particolare nelle scuole, fra i media e nelle aule dei tribunali per i minorenni, ma non solo, soprattutto a seguito dell’approvazione della L. 71/2017, entrata in vigore il 18/06/2017, rubricata “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” che al suo art. 1 comma 2° definisce tale fenomeno come “qualunque  forma  di  pressione,  aggressione,   molestia,   ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento  illecito  di  dati personali in danno  di  minorenni,  realizzata  per  via  telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi  ad  oggetto  anche uno o  più  componenti  della  famiglia  del  minore  il  cui  scopo intenzionale e predominante sia quello di  isolare  un  minore  o  un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco  dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Si tratta di una definizione, evidentemente, ampia che si riempie di contenuto al momento della qualificazione della singola condotta penalmente rilevante messa in atto. In tal senso, non esiste la fattispecie criminosa di cyberbullismo di per sé in quanto non riconnette ai comportamenti descritti alcuna conseguenza sanzionatoria, così come non è mai stato inserito nel codice penale il reato di “bullismo” perché i singoli fatti di reato vengono puniti nei “delitti contro la persona” per percosse, lesioni,  diffamazione, minaccia, stalking nonché per quelli, perpetrabili con l’utilizzo di supporti elettronici, quali le interferenze illecite nella vita privata e l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico a tutela della riservatezza.

Chiaro è che la proiezione del bullismo nella realtà virtuale ha notevolmente aumentato la potenzialità lesiva di queste condotte sia per la maggior diffusione dell’effetto pregiudizievole per la vittima che per l’incremento delle tipologie di “bullo”. Da una parte, infatti, l’offesa verrà percepita oltre il contesto spazio temporale in cui si trova la persona bullizzata non essendoci “confini” nel cyberspazio e dall’altra si avrà una depersonalizzazione del rapporto tra vittima e autore del reato che ha maggiori possibilità di mantenere l’anonimato e non ha la percezione immediata delle conseguenze delle proprie azioni. E proprio la possibilità di celarsi dietro uno schermo ha portato ad accrescere anche i soggetti attivi di simili condotte, anche di coloro, cioè, che in una normale aula scolastica non avrebbero mai assunto un atteggiamento prevaricatore.

Per questi motivi, in aggiunta ai reati di per sé penalmente rilevanti, perpetrabili ora ab origine con gli strumenti informatici e, pertanto, aggravati rispetto alle condotte poste in essere nella vita reale per la loro portata diffusiva (c.d.“cyberbullismo proprio”), vengono individuate figure criminose che si concretizzano nella  documentazione e successiva pubblicazione di scene configuranti percosse, lesioni, risse, molestie, di per sé punibili in quanto tali (c.d. “cyberbullismo improprio”) e si qualificano come diffamazione aggravata perché il fatto è commesso “col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” e come trattamento illecito dei dati  personali di cui all’ art. 167 c.d. “codice​ della privacy” per l’offesa, rispettivamente, all’immagine e alla riservatezza della persona. Simili condotte determinano un ulteriore effetto pregiudizievole: la visione ad un pubblico potenzialmente illimitato delle umiliazioni subite dalla vittima. Diffusione che, in certi casi, sfugge anche al controllo dello stesso autore del reato.

Ora, come si è detto in premessa, il fenomeno del cyberbullismo è ampiamente dibattuto ma occorre costantemente investire negli strumenti di tutela e prevenzione dello stesso e, fra questi, rientrano certamente una maggiore responsabilizzazione dei nativi digitali data da un aumento della consapevolezza delle conseguenze penali delle loro azioni, sempre meno sentita nel mondo virtuale per la errata convinzione di non star realizzando qualcosa di reale, oltre alla necessità di evitare che certe condotte vengano sminuite o giustificate.

Dei rilievi penali e psicologici del fenomeno si discuterà ampiamente in un’ottica di sensibilizzazione e prevenzione all’evento Cyberbullismo: dialogo con i figli dell’era digitale che si terrà giovedì 7 giugno 2018 alle ore 15.00 presso l’ex Sala del Consiglio Comunale del Comune di Ancona (L.go XXIV maggio n. 1) e al quale la cittadinanza è invitata a partecipare per confrontarsi su un tema purtroppo sempre attuale e in continua evoluzione.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top