Coffee Lex: Notizie Flash di economia e fisco

L’INFORMAZIONE  PRECISA E PUNTUALE….CORTA COME UN BUON CAFFé

della dott.ssa Anna Maria Marini (Commercialista e revisore contabile)

coffeFatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione: obbligo generale dal 31.013.2015

Gli operatori economici che effettuano operazioni, cessioni di beni o prestazioni di servizi, nei confronti della pubblica amministrazione hanno ancora pochi giorni di tempo per dotarsi delle procedure necessarie a rendere possibile il rispetto dell’obbligo di legge quanto a emissione della fattura digitale.

Infatti, con il 31 marzo 2015 scade il secondo termine concesso agli operatori per potersi adeguare all’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche. Ricordiamo peraltro che dal 6 giugno 2014 la fattura elettronica era già divenuta obbligatoria per i fornitori di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti Nazionali di previdenza ed assistenza sociale censiti nell’elenco Istat.

L’obbligo in commento è stato introdotto con la legge finanziaria 2008, così da permettere una significativa attività di monitoraggio e controllo delle finanze pubbliche e al tempo stesso rendere più congrui i tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione; mentre le modalità di funzionamento della fatturazione elettronica sono state definite dal D.M. n.55 del 3 aprile 2013, che ha fissato le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura digitale.

Per effetto dell’obbligo della fatturazione elettronica la pubblica Amministrazione non potrà più accettare fatture in forma cartacea e non potrà altresì procedere ad alcun pagamento neppure parziale fino a ricevimento del documento nel formato previsto dalla legge.

La norma garantisce inoltre un ulteriore periodo di transizione, dal 1 aprile al 30 giugno 2015, nel corso del quale le amministrazioni pubbliche dovranno far fronte a tutti i pagamenti delle fatture cartacee già emesse.

Equitalia: nuova chance per chi ha perso il beneficio della rateizzazione.

Con comunicato stampa del 3 marzo 2015, Equitalia illustra le modalità di presentazione della domanda di accesso ad un nuovo piano di rateizzazione per tutti coloro che alla data del 31.12.2014 sono decaduti da un precedente piano di dilazione.

Ricordiamo infatti, come si è letto diffusamente nella stampa specializzata, che il Decreto Milleproroghe, convertito nella Legge n. 11/2015 e in vigore dal 1° marzo, ha riconosciuto ai soggetti di cui sopra la possibilità di chiedere un nuovo piano di dilazione dei debiti ad Equitalia.

L’opportunità in esame prescinde dall’ammontare del debito residuo e non prevede l’allegazione di una particolare documentazione.

Si tratta di una istanza che va presentata ad Equitalia entro il 31 luglio 2015 e con essa può essere richiesta un ulteriore dilazione di massimo di 72 rate. Il nuovo piano eventualmente concesso non è ulteriormente prorogabile e decade con il mancato pagamento di sole due rate anche non consecutive (mentre lo ricordiamo nei piani ordinari ciò si verifica con mancato pagamento di otto rate anche non consecutive).

Tassa Annuale sui libri sociali: scadenza 16.03.2015

Il prossimo 16 marzo, come di consuetudine, scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale sui libri sociali per i quali sussiste l’obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o presso un notaio. Parliamo quindi del libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo e ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. L’adempimento in commento interessa esclusivamente le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata),

La tassa, che si versa con il tradizionale modello F24, è dovuta in misura forfettaria, e quindi prescinde dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell’anno solare, e la sua entità varia esclusivamente in funzione dell’ammontare del capitale sociale posseduto alla data del 1 gennaio 2015. In particolare la tassa da versare è pari a € 309,87, se il capitale sociale è inferiore o uguale ad 516.456,90; è pari ad € 516,46, se il capitale sociale supera € 516.456,90.

 

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