Finisce la fuga di James Toy Knapp “l’uomo della montagna”

WASHINGTON, 4 APRILE ’13 – Per cinque anni ha seminato agenti federali e polizia ma la sua fuga è finita. James Toy Knapp, 45 anni, è noto come “l’uomo della montagna”. Era stato incriminato per numerosi furti messi a segno dalla California al Michigan, sapendo di essere ricercato si era rifugiato sulle montagne più precisamente in una zona remota della contea di Sanpete, nello stato dello Utah. Viveva in condizioni estreme: dormiva in una tenda, per scaldarsi aveva solo un focolare, a fargli compagnia solo alcune armi. D’inverno scendeva a valle sistemandosi in qualche capanno abbandonato. Per andare avanti rubava nelle abitazioni e cacciava animali selvatici. Nelle case che svaligiava non mancava di lasciare messaggi irridenti nei confronti dello Sceriffo che aveva intensificato gli agenti nella speranza di acciuffarlo. La svolta è arrivata quando in un accampamento abbandonato sono state trovate pistole, fucili e cibo liofilizzato, tracce che riconducevano all’uomo della montagna. Seguendo impronte di scarpe gli agenti sono arrivati al suo nascondiglio. Lo hanno riconosciuto grazie ad una fotografia: nel 2011 Knapp era stato fotografato da una macchina nascosta, di quelle che si attivano al passaggio di un animale. Ad essere immortalato però è stato lui: aveva un fucile in spalla, vestiva una tuta mimetica e racchette ai piedi per camminare sulla neve. Inseguito da un elicottero l’uomo ha fatto fuoco ma gli agenti sono riusciti a prenderlo.

ELEONORA DOTTORI

D: Lo stato di latitanza aggraverà la posizione del condannato?

R: Il nostro ordinamento  considera “latitante” il soggetto che si sottrae volontariamente ad un ordine di carcerazione per una pena definitiva o, nel caso di indagati,  ad una ordinanza applicativa di misura cautelare custodiale (compresi gli arresti domiciliari)  o dell’obbligo di dimora. La latitanza non costituisce un autonomo reato ma è un’aggravante qualora nel periodo di latitanza si commettano altri reati e si differenzia dall’evasione che invece consiste nel fatto che in quest’ultima ipotesi la restrizione della libertà personale è già avvenuta ed il soggetto si sottrae ad essa. Inoltre mentre lo status di latitante deve essere dichiarato con apposito provvedimento dopo che le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria risultano infruttuose, per l’evaso ciò non serve. Se una persona latitante si costituisce spontaneamente potrebbe essere una circostanza valutabile positivamente dall’autorità giudiziaria anche se poi la questione dovrà essere valutata caso per caso.
Per quanto riguarda la latitanza, al fine di agevolare le ricerche il giudice o Pm può anche usare lo strumento delle intercettazioni ed una volta dichiarata la latitanza (quando il giudice ritiene le ricerche esaurienti) gli effetti processuali di tale stato operano soltanto nel procedimento penale per il quale è stato dichiarato tale.

AVV.TOMMASO ROSSI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top