Nova Milanese, auto pirata contromano uccide una donna

IL CONDUCENTE è ORA ACCUSATO DI OMISSIONE DI SOCCORSO ED OMICIDIO VOLONTARIO

di Alessia Rondelli (praticante avvocato presso lo studio legale RPC)

NOVA MILANESE, 30 MARZO 2014- Nova Milanese, in provincia di Monza, lunedì pomeriggio nei pressi di via Matteotti una Fiat 500 procede contromano a forte velocità finendo contro un’altra auto, causando un impatto frontale violentissimo. A bordo dell’auto si trovavano due donne, una Angelina D’Aversa, 65 anni, purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduta all’ospedale Niguarda di Milano per le gravissime ferite riportate, l’altra è rimasta ferita in maniera non grave. A causare l’incidente è stato un 31enne pregiudicato che tentava di sfuggire ad un controllo dei carabinieri, perché guidava senza patente, sospesa a tempo indeterminato dal 2006 per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. L’uomo non si è fermato a prestare soccorso, ma è scappato a piedi verso la sua abitazione a circa 500 metri, poco dopo però i Carabinieri di Desio lo hanno trovato e fermato nel suo appartamento sporco di sangue mentre piangeva. Le sue prime parole sono state: “Non l’ho fatto apposta. Non volevo”, ma ora per lui sono state avanzate le accuse pesanti di omissione di soccorso ed omicidio volontario. Saranno poi gli esami alcolici e tossicologici più approfonditi a rivelare se, visti i suoi precedenti per droga, si trovava in stato alterato anche quel pomeriggio. Grave fenomeno quello dei ‘pirati della strada’ che, proprio di recente, il governo italiano sta affrontando, cercando di rinnovare la figura di reato corrispondente, così detto omicidio stradale, che dovrebbe configurare un’ipotesi autonoma e specifica rispetto al comune omicidio colposo. L’impegno è stato assunto a chiare lettere dal neo premier Matteo Renzi, il quale ha auspicato un inasprimento delle pene da attuare con un iter parlamentare accelerato, sottolineando comunque l’importanza della prevenzione. In realtà si fa riferimento ad un nuovo reato che si potrebbe definire a metà strada tra l’omicidio colposo e quello doloso o volontario: una sorta di omicidio colposo pluriaggravato con pene molto più severe tra i 6 ed i 16 anni, aumentabili fino a 21 nel caso di morte di più persone. Condotte sanzionate sono la guida in stato di ebbrezza, sotto l’influenza di droghe con una velocità superiore al doppio del limite o con fuga dopo l’incidente. La giurisprudenza è concorde nel configurare tali ipotesi sotto la fattispecie di omicidio colposo aggravato ex art. 589 c.p. comma 3 che prevede una pena da i 3 ai 10 anni, di molto inferiore alla pena prevista per l’omicidio ex art. 575 c.p. non inferiore ad anni 21. Ciò sull’assunto che l’alterazione psicofisica del responsabile di un incidente stradale con esito mortale, dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, non vale a trasformare la colpa cosciente in dolo eventuale. Quest’ultimo (cd ‘agire costi quel che costi’), definibile come rappresentazione ed accettazione della concreta possibilità del verificarsi dell’evento accessorio allo scopo perseguito, confina con la cd colpa con previsione, nella quale invece alla rappresentazione non segue anche l’accettazione del rischio, per imprudente o negligente valutazione delle circostanze di fatto. Diviene quindi compito delicato del giudice porre in essere un’attenta indagine del coefficiente psicologico del soggetto agente al momento del fatto, mediante un’approfondita valutazione delle specificità del caso concreto. Ed è chiaro quanto difficile adempiere a tale compito ed è proprio a sostegno di tale complessità che il legislatore dovrebbe intervenire, mettendo dei punti fermi che fungano da fondamento per chi è chiamato a ricostruire e valutare i fatti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top