L’acconto sulle imposte: come si calcola e quando scade

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di Dott.ssa Anna Maria Marini (dottore commercialista)

Il prossimo 2 dicembre (in quanto il 30/11 cade di sabato), scade il termine ultimo entro cui versare il secondo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali Inps (per chi è tenuto), dovuto per l’anno d’imposta 2013.

Le imposte interessate da tale adempimento possono essere così riassunte:

  • Irpef/Ires/Irap;

  • Cedolare secca;

  • Imposta sostitutiva dei contribuenti “minimi”;

  • Imposta patrimoniale su immobili detenuti all’estero (IVIE)

  • Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

In linea di massima l’acconto deve essere versato da tutti (o quasi) i contribuenti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, fatta eccezione per:

  • i soggetti che non hanno conseguito redditi nell’anno precedente (nel caso specifico anno 2012);

  • i soggetti che nel corso dell’anno ( e quindi il 2013) non produrranno un reddito rilevante ai fini della dichiarazione dei redditi o ai fini previdenziali;

  • in taluni casi anche i soggetti titolari di un reddito da lavoro dipendente che non possiedono altri redditi rilevanti ai fini della dichiarazione annuale.

L’acconto inoltre, non deve essere versato quando non vengono superati alcuni parametri di natura quantitativa che vedremo meglio in seguito.

Cerchiamo allora di capire in poche, e per quanto possibile, semplici parole cosa è l’acconto e come funziona praticamente.

Nel nostro sistema tributario è previsto che i soggetti passivi Irpef, Ires ed Irap, per ogni anno di imposta devono versare nell’arco di un anno solare, sia il saldo delle imposte sui redditi prodotti nell’anno precedente, sia l’acconto delle imposte dovute sui redditi ancora in corso di formazione nell’anno in cui si esegue materialmente il versamento.

Quindi il fisco, sostanzialmente, con l’acconto ci chiede un “anticipo” sulle imposte che “probabilmente” dovremo pagare sui redditi che sono in corso di formazione nell’anno.

Nel proseguo ci occuperemo principalmente dell’Irpef e dell’Ires e in chiusura faremo un breve cenno anche alle altre principali imposte per cui è previsto il versamento dell’acconto.

Come si calcola l’acconto e quali valutazioni fare per la sua determinazione.

Il metodo di calcolo dell’acconto ce lo fornisce la legge; infatti secondo la disposizione normativa l’acconto dovuto viene normalmente calcolato con il metodo c.d. “storico”, ovvero in funzione dei redditi prodotti nell’anno d’imposta precedente, ipotizzando in pratica come regola di base, che la situazione reddituale del contribuente da un anno ad un altro rimanga in linea di massima costante.

In alternativa al metodo storico, ma eventualmente non senza conseguenze, il contribuente può utilizzare il metodo c.d. “previsionale”, ovvero calcolare l’acconto dovuto in funzione dei redditi che “prevede” di conseguire nell’anno di riferimento e/o tenendo conto di ogni ulteriore valutazione che concretamente potrà incidere sulle imposte “effettivamente” dovute per l’anno in corso e che si discostano, in quanto minori, rispetto a quelle calcolabili facendo riferimento alla sua situazione “storica”.

Parole “semplici” che in realtà celano un processo di valutazione tutt’altro che immediato. Ma su questo faremo qualche riflessione nel proseguo.

Secondo il metodo storico, tra l’altro il più diffuso, fino al periodo d’imposta 2012, l’ammontare dell’acconto dovuto dalle persone fisiche ai fini Irpef era pari al 99% del c.d. “rigo differenza” evidenziato nel modello Unico dell’anno precedente (in modo semplicistico era pari al 99% dell’imposta liquidata al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite); sempre seguendo il metodo storico le persone giuridiche soggette ad Ires, dovevano versare l’acconto in misura pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.

Da segnalare subito, che l’art. 11 del D.L. n.76/2013 ha innalzato le percentuali degli acconti sopra richiamate, già a partire dal periodo di imposta in corso al 31/12/2013, ed essendo il provvedimento intervenuto a luglio quando già la prima rata dell’acconto era stata versata in base alle vecchie percentuali, sarà nella seconda rata (quella di prossima scadenza) che si dovrà versare il differenziale. In particolare le nuove percentuali sono così dettagliate:

  • per le persone fisiche soggette all’Irpef l’acconto sarà pari al 100%;

  • per le persone giuridiche soggetti Ires, l’acconto sarà pari al 101%;

Il calcolo dell’acconto con il metodo storico, che per natura è piuttosto statico, può in realtà subire delle variazioni per novità fiscali dell’anno di riferimento e che per previsione di legge entrano in vigore già ai fini della determinazione dell’acconto. Per l’anno 2013, ad esempio, le principali novità fiscali che interessano il “ricalcolo” dell’acconto pure basato sul metodo storico, sono:

  • la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario;

  • spese per i veicoli a deducibilità limitata (che dal 2013 passano dal 40% al 20% per i mezzi in uso promiscuo dal 90% al 70% per i mezzi concessi in fringe benefit a dipendenti e collaboratori d’azienda)

Con il metodo c.d. previsionale, come del resto facilmente desumibile dalla parola che lo identifica, il calcolo dell’acconto viene fatto tenendo conto della situazione “concreta” del contribuente nell’anno di riferimento (quindi attualmente per l’anno 2013), e quindi delle imposte che molto probabilmente il contribuente dovrà versare in relazione a tale anno e che normalmente vengono determinate in maniera definitiva a consuntivo, nell’anno successivo, con la compilazione del modello Unico di riferimento.

Ora, come del resto sempre in materia fiscale, è pressoché impossibile fare una casistica esaustiva di ogni situazione da prendere in considerazione ai fini del calcolo previsionale, ma cerchiamo di individuare quanto meno i principali elementi che dovrebbero essere presi in esame nella stima.

Ovviamente, e questo vale a maggior ragione in tempi di crisi economica, uno dei primi elementi da prendere in considerazione è l’eventuale contrazione di redditi dovuta a:

  • contrazione di volumi di vendite per le imprese e di incassi per i professionisti;

  • per gli esercenti attività d’impresa il riporto di eventuali perdite fiscali o il potenziale conseguimento nell’anno in corso;

  • per le persone fisiche privati, riduzione dei redditi provenienti dal lavoro dipendente, o assimilato e dei redditi provenienti dalla proprietà immobiliare in particolare canoni di locazione (per riduzioni di canoni o cessazione di contratti);

  • altre tipologie di redditi ricompresi nel modello unico che vengono a ridursi o che nell’anno di imposta precedente avevano carattere di straordinarietà e quindi non si ripeteranno.

Allo stesso modo, nel processo di stima del reddito imponibile presunto e quindi delle imposte che effettivamente dovranno essere versate, si dovrà tenere debita considerazione di eventuali maggiori oneri, in particolare:

  • per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni la presenza di maggiori e significativi costi attinenti l’attività svolta;

  • per le persone fisiche, eventuali spese sanitarie, ristrutturazioni edilizie, assicurazioni e ogni altro onere normalmente rilevante ai fini della dichiarazione dei redditi;

  • per le persone fisiche e per le persone giuridiche il sostenimento di spese finalizzate al risparmio energetico che danno diritto alla corrispondente detrazione fiscale;

  • maggiori detrazioni fiscali per carichi di famiglia o di altra natura previste dalla legge e già stimabili in sede di calcolo dell’acconto;

  • Etc…

Quindi, in poche parole, si tratta di fare una “pre-dichiarazione” valutando gli aspetti di maggior interesse. Cosa, come dicevo prima, in alcuni casi tutt’altro che semplice visto il continuo avvicendarsi delle norme fiscali da un anno ad un altro e a volte, soprattutto negli ultimi tempi anche da un mese ad un altro.

Ho anticipato che il metodo storico è quello che normalmente viene utilizzato per il caloclo dell’acconto, questo perché è il metodo di riferimento previsto dalla legge, è di immediata applicazione, e non da ultimo perché, salvo situazioni piuttosto concrete che quindi non si prestano a stime disattendibili, il metodo previsionale basandosi su “valutazioni” reca in sé un certo margine di errore che come tale può determinare l’applicazione di una sanzione.

Infatti, il calcolo dell’acconto con il metodo previsionale ci impone di verificare a consuntivo (quindi l’anno dopo in occasione di Unico) che:

  • ai fini Irpef, l’acconto versato non sia comunque inferiore al 100% dell’imposta effettivamente dovuta al netto di detrazioni, crediti di imposta e ritenute subite a titolo di acconto;

  • ai fini Ires, l’acconto versato non deve essere inferiore al 101% dell’imposta effettivamente dovuta per quell’anno.

Laddove ci siano tali differenze, sulla somma omessa dovrà essere versata una sanzione ordinariamente pari al 30%, salvo ricorrere al ravvedimento operoso di cui parleremo nel paragrafo dedicato.

Diversamente il calcolo con il metodo storico, anche se porta al versamento di un acconto di gran lunga inferiore rispetto all’imposta effettivamente dovuta per l’anno di riferimento, non comporta l’applicazione di alcuna sanzione.

Limiti e modalità di versamento dell’acconto

L’acconto complessivamente dovuto in funzione delle metodologie sopra descritte, deve essere versato in due rate, la prima pari al 40% dell’importo determinato, da versare unitamente al saldo delle imposte liquidate in base ad Unico o 730 (di solito tra giugno e luglio) e la seconda pari al 60%, da versare entro la fine del mese di novembre (per il 2013 prorogato al 2/12).

In deroga a quanto appena detto, l’acconto può essere versato in un’unica soluzione entro la fine del mese di novembre (per il 2013 la scadenza è il 2/12) quando:

  • ai fini Irpef se l’importo complessivamente dovuto a titolo di acconto è inferiore o uguale ad Euro 257,52;

  • ai fini Ires se l’importo complessivamente dovuto a titolo di acconto è inferiore o uguale ad Euro 103,00

In ogni caso il versamento dell’acconto non è dovuto se:

  • ai fini Irpef: il 100% del rigo differenza è inferiore o uguale ad Euro 51,65;

  • ai fini Ires: il 101% dell’imposta dell’anno precedente è inferiore o uguale ad Euro 20,66;

Preciso inoltre che, la prima rata dell’acconto pari al 40%, può essere versata in modo rateale, mentre per la seconda rata dell’acconto non è prevista alcuna forma di dilazione.

L’acconto delle altre imposte

A questo punto, per completezza, faccio un breve richiamo anche alle regole per il versamento dell’acconto delle principali ulteriori imposte.

Per l’IVIE e l’IVAFE mi limito a dire che per l’acconto valgono percentuali e termini previsti per l’Irpef, salvo fare riferimento come base di calcolo allo specifico rigo del quadro RM con cui tali redditi vengono dichiarati.

Ai fini Irap, valgono le stesse regole e modalità di determinazione viste ai fini Irpef e Ires rispettivamente per le persone fisiche e le persone giuridiche. In entrambi i casi la base di calcolo di riferimento per l’acconto è l’imposta relativa all’anno precedente salvo applicare il metodo previsionale.

Per la cedolare secca, ovvero l’imposta sostitutiva che può essere applicata in luogo della tassazione ordinaria sui redditi effettivi (locazioni) degli immobili abitativi, valgono le regole previste dalla legge istitutiva. In particolare la percentuale dell’acconto è fissata in misura pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Le scadenze e le modalità di versamento sono le stesse previste ai fini dell’Irpef, quanto invece alla possibilità di ridurre l’acconto in funzione di un metodo previsionale piuttosto che storico la valutazione da fare in linea di massima è solo legata alla cessazione dei contratti sottoposti alla cedolare secca.

Tuttavia, visto che il D.L. 102/2013, a partire dall’anno 2013, ha previsto che la percentuale di tassazione dei contratti di locazione a canone convenzionato passa dal 19% al 15%, il contribuente potrà tenere conto anche di tale riduzione e quindi beneficiarne in termini di minor versamento dell’acconto dovuto a fine mese.

Omesso o carente versamento dell’acconto

La domanda che più frequentemente viene posta quando si tratta di versamento di imposte è: cosa succede se non pago o pago meno?

Bene, la scorsa estate ho avuto modo di parlarvi del ravvedimento operoso, che altro non è che l’istituto previsto dalla normativa fiscale che consente al contribuente, prima che siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’Ufficio, di “ravvedersi”, di “pentirsi”, e mettersi in regola pagando il tributo omesso o carente ed una piccola sanzione, oltre gli interessi calcolati in funzione del tasso legale.

Il ravvedimento operoso, ovviamente, trova applicazione anche per le omissioni o carenze nel versamento dell’acconto.

Ricordo brevemente che la sanzione da applicare sull’importo omesso o carente varia in funzione del momento in cui la violazione viene sanata, in particolare:

  • se il ravvedimento avviene entro i 14 giorni successivi alla scadenza originariamente prevista, la sanzione sarà pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo e fino alla data di effettivo versamento;

  • se il ravvedimento avviene oltre i 14 giorni ma comunque entro i 30 giorni successivi rispetto alla originaria scadenza prevista, la sanzione è pari al 3%;

  • se il ravvedimento avviene oltre i 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione cui la violazione si riferisce, la sanzione è pari al 3,75%.

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