La Nigeria vieta le mutilazioni genitali femminili: un altro piccolo grande passo verso la civiltà. E in Italia?

UNA PIAGA SOCIALE MONDIALE SPESSO NASCOSTA O SOTTOVALUTATA MA CHE COINVOLGE OGNI GIORNO 8000 DONNE E BAMBINE

di Studio Legale associato Rossi-Papa-Copparoni di Ancona

stopmgfLe stime, che spesso neppure riescono a riflettere la realtà della situazione, ci dicono che un quarto delle donne nigeriane tra i 15 e 49 anni hanno subito nella loro vita la pratica della mutilazione genitale femminile (cosidette MGF).

Qualche passo avanti verso una cultura della civiltà sembra però essere stato fatto.

Il  5 maggio scorso la Nigeria, il paese più popoloso del continente africano, ha dichiarato finalmente illegale la mutilazione genitale femminile. L’ex presidente Goodluck Jonathan, prima  di concludere il proprio mandato politico, ha voluto approvare per il Paese  un pacchetto leggi Violence Against Persons (Prohibition) Act 2015 che comprende, appunto, anche il divieto a livello nazionale di praticare le MGF. Un atto di civiltà e non solo di tutela dei diritti delle donne.

Ma cosa sono le MGF?

 “Mutilazioni Genitali Femminili” termine che negli anni ‘70 sostituisce il termine in precedenza usato di “circoncisione femminile”.

Queste sono definite nel 1997 da OMS e UNICEF: “forme di rimozione parziale e totale dei genitali femminili esterni o altre modificazioni indotte agli organi genitali femminili, effettuate per ragioni culturali o altre ragioni non terapeutiche”

Nel 1995 OMS distingue 4 categorie di MGF :

I asportazione prepuzio, con o senza asportazione di tutto o parte del clitoride (chiamata anche sunna, escissione, circoncisione)

II asportazione del clitoride con asportazione totale o parziale delle piccole labbra (detta anche sunna o clitoridectomia)

III asportazione di parte o totalità dei genitali esterni e sutura/restringimento dei canale vaginale (infibulazione)

IV varie pratiche come ad esempio piercing, incisione, allungamento o cauterizzazione del clitoride, piccoli tagli vaginali

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I DATI NEL MONDO:

Fenomeno che coinvolge dai 100 ai 140 milioni di donne in tutto il mondo; 3 milioni ogni anno (dati OMS), circa 8000 al giorno (secondo Amnesty International)

I DATI IN ITALIA:

35.000 casi circa, 7000 circa a rischio  (dati Ministero della Salute secondo stime riguardanti residenti e permessi di soggiorno del 2008)

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LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI:

•           Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948)

•           Convenzione sui diritti del fanciullo (1989)

•           Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (1981)

•           Convenzione ONU contro la tortura ed altri trattamenti e punizioni disumani e degradanti (1984)

•           Convenzione del Consiglio d’Europa di Istanbul 2011 sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica

•           Risoluzione Parlamento Europeo sull’abolizione delle MGF (2012) con istituzione del 6 febbraio come “Giornata internazionale  di tolleranza zero contro le MGF”

LEGGI IN ITALIA:

•           2003 Disegno di legge 414-B “Modifiche previste all’art. 583 del codice penale in materia di mutilazione e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale” che prevedeva l’introduzione di una circostanza aggravante comune al reato di lesioni personali (e non una nuova specifica fattispecie)

POI ,dopo varie modifiche, approdo alla

•           LEGGE 9 GENNAIO 2006 N. 7 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE ED IL DIVIETO DELLE PRATICHE  DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE  ( ENTRATA IN VIGORE IL 2 FEBBRAIO 2006)

8 articoli con finalità di PREVENIRE, CONTRASTARE E REPRIMERE  le pratiche di MGF quali VIOLAZIONI DEI DIRITTI DONDAMENTALI ALL’INTEGRITA’ DELLA PERSONA E ALLA SALUTE DELLE DONNE E DELLE BAMBINE” (art.1)

OBIETTIVI:

1. L’INFORMAZIONE E LA PREVENZIONE Previsione che il Ministro per le pari opportunità, d’intesa con i Ministri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell’interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispongano appositi programmi diretti a:

a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall’Organizzazione mondiale della sanità, e con le comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l’integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;

c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;

d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell’obbligo,anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;

e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente

2. LA  FORMAZIONE PERSONALE SANITARIO – Linee Guida per le figure professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti dai paesi dove sono effettuate le pratiche di MGF per realizzare un’attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche

3. IL NUMERO VERDE DI ASSISTENZA– La legge n. 7/2006 ha previsto anche l’istituzione di un numero verde gratuito: 800.300.558 contro le pratiche di mutilazione genitale femminile. Il servizio, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alla 20.00, è gestito dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della pubblica sicurezza e le telefonate sono ricevute da personale specializzato del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato che, oltre all’assistenza, ha il compito di comunicare le eventuali notizie di reato.

4. INTRODUZIONE ART. 583 BIS CODICE PENALE “PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI”

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;

2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 583-ter (Pena accessoria). – La condanna contro l’esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall’articolo 583-bis importa la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri».

5. PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

6. ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITA’ DELLE PERSONE GIURIDICHE , SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA’ GIURIDICA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 CON L’INTRODUZIONE DELL’ART. 25QUATER 1

Art. 25-quater. 1. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

1.         In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 583-bis del codice penale si applicano all’ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote (ndr ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro) e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno (ndr interdizione esercizio attività, chiusura azienda o di suo ramo; sospensione o revoca autorizzazione di licenze e concessioni per l’attività; divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi, revoca di quelli ottenuti; divieto di pubblicare beni o servizi). Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l’accreditamento.

2.         Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

ALTRE NORME DI RIFERIMENTO :

•           Legge 77/2013 di ratifica dell’Italia della Convenzione di Istanbul

•           ART. 5 CODICE CIVILE:

“Gli atti di disposizione del proprio corpo sono VIETATI quando cagionano una DIMINUZIONE PERMANENTE della integrita’ fisica  o quando siano altrimenti CONTRARI ALLA LEGGE, ALL’ORDINE PUBBLICO O AL BUON COSTUME”

•           ART. 52 CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA- “TORTURA E TRATTAMENTI DISUMANI”: “Il medico, in nessun caso, collabora partecipa o presenzia ad esecuzioni capitali, ad atti di tortura, violenza o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Il medico non attua mutilazioni o menomazioni non aventi finalità diagnostiche-terapeutiche anche su richiesta dell’interessato”

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Pur nel doveroso rispetto delle diversità culturali, siamo convinti che non sia possibile accettare pratiche che proprio in nome di queste diversità culturali, violano l’integrità fisica della donna e con essa ne reprimono in modo permanente anche la dignità..

Speriamo che nei giorni a venire, passo dopo passo, anche una sola donna alla volta di quelle 8000 riesca a reagire di fronte a tale violenza fisica e psicologica e a comprendere che la conoscenza è in grado di renderle veramente libere.

 

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