La condanna di Berlusconi nel processo Ruby

NEL POMERIGGIO DI LUNEDI’ 24 GIUGNO, IL GIUDICE GIULIA TURRI LEGGE LA CONDANNA A 7 ANNI DI RECLUSIONE E INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI NEI CONFRONTI DI SILVIO BERLUSCONI

– di Mosè Tinti

Berlusconi_RubyMilano, 30 giugno 2013 – Il dispositivo letto in aula a Milano il 24 giugno va oltre l’accusa ed aggiunge un anno di reclusione ai sei (cinque per concussione ed uno per prostituzione minorile)  richiesti dal pm Ilda Boccassini.

La vicenda può essere analizzata sotto svariati punti di vista, ma ritengo che due siano quelli più importanti: il primo riguarda il processo in sè considerato, il secondo l’immagine dell’Italia.

Per quanto riguarda il processo, sono diverse le perplessità attorno alla pesante portata della sentenza.

Si sottolinea che la condanna riguarda due distinti reati, quello di concussione per costrizione (distinta dalla concussione per induzione anche per il trattamento sanzionatorio più grave) e quello di prostituzione minorile. Il primo reato, nel caso concreto, è stato maggiormente sanzionato (sei anni di reclusione, con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici che scatta automaticamente quando la pena per la concussione è uguale o superiore a tre anni), per il secondo, invece, la condanna è stata di un anno di reclusione. Quindi, anche se senza ombra di dubbio il reato prostituzione minorile è quello che suscita maggior interesse e scandalo a livello mediatico, il vero mattone sulla testa del condannato Berlusconi è stata la concussione per costrizione.

Quali sono le circostanze concrete che hanno dato corpo alla concussione (abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale, che costringe taluno a dare o  a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; art. 317 c.p.)?  Karima El Mahroug, alias Ruby, frequentava Arcore e le feste o “cene eleganti” che vi erano organizzate. La sera del 27 maggio 2010 a Berlusconi giunse la notizia che Ruby era stata fermata e portata in Questura. Temendo probabilmente che la minorenne potesse rilevare quanto accadeva nelle serate di Arcore, l’allora Presidente del Consiglio telefonò intorno alle 23:49 alla Questura (prima telefonata alla quale ne seguirono poi altre), dicendo che Karima gli era stata segnalata come nipote del presidente egiziano Mubarak. La pressione di Berlusconi portò alla consegna di Ruby alla Minetti ed alla violazione delle disposizioni del pm dei minori Annamaria Fiorillo che aveva ordinato di trattenerla per rimetterla in comunità il giorno dopo. A dare maggior riscontro al determinante effetto che ebbero le spinte di Berlusconi, è il fatto che in Questura sapessero già dal tardo pomeriggio, intorno alle 19:00, che Ruby era marocchina, che era scappata da una comunità di Messina e che dunque fosse privo di fondamento il timore diplomatico del Presidente del Consiglio usato per giustificare il suo interessamento. Sappiamo poi come si è concluso l’episodio: la Minetti si presentò in Questura e Karima venne a lei rilasciata. In sede di escussione testimoniale, Giorgia Iafrate, giovane funzionario di polizia, il 20 aprile 2012 aveva detto, testualmente: “Io, di fronte a decidere se lasciare la minore in una condizione non sicura e di fronte al decidere di lasciare la minore ad una consigliera regionale votata dal popolo italiano, io ho ritenuto opportuno fare questa seconda cosa”.  Ed è proprio questo il punto: non è la polizia che può decidere  cosa fare di una minore portata in Questura perchè scappata da una comunità o per qualsiasi altro motivo sottoposta ad un fermo o ad un controllo, non può essere il Presidente del Consiglio a spingere per affidarla ad una sua amica, ma c’è una procedura da seguire e l’eventuale rilascio deve essere ordinato dal pm e nel caso di specie la Fiorillo, anch’essa sentita come testimone, ha negato di aver autorizzato l’affidamento di Ruby alla Minetti.

Non essendo negata la telefonata ed essendo pacifica la realtà del fatto anomalo del rilascio di una minorenne da parte degli agenti di polizia a persona non autorizzata a seguito di un interessamento del Presidente del Consiglio, a livello istruttorio si può dire che la prova degli estremi della concussione sia stata raggiunta in sede processuale. Perplessità sorgono nel momento in cui si è scelto di vestire tale fattispecie con l’abito della concussione per costrizione, anzichè con quello della concussione per induzione. “Costringere”, a norma dell’art. 317 c.p., significa usare violenza o minaccia per esercitare una pressione su un soggetto al fine di determinarlo a compiere un atto positivo o negativo per raggiungere un’utilità di qualsiasi tipo, mentre per “induzione” si intende un’attività dialettica dell’agente che, avvalendosi della sua autorità e ricorrendo ad argomentazioni di indole varia, riesce a convincere il soggetto passivo alla dazione o alla promessa, magari inducendolo a credere che l’adesione alla richiesta indebita dell’agente costituisca la soluzione più conveniente da adottare.

Alla luce di quanto emerso, nessuno dei testimoni, riguardo alle telefonate di Berlusconi alla questura, ha parlato di minaccia, nè tantomeno di violenza e gli elementi dell’induzione sembrano maggiormente palesati anche nelle dichiarazioni testimoniali della Iafrate (la quale rischia un procedimento per falsa testimonianza non per le parole riportate sopra, ma per aver sostenuto che il pm Fiorillo aveva autorizzato il rilascio di Ruby alla Minetti) e bisognerà attendere le motivazioni dei giudici per capire sulla base di cosa si sia optato per la costrizione ex art. 317 c.p., anzichè per l’induzione ex art. 319 quater. Bisogna dire, però, che Berlusconi non si sarebbe salvato dall’interdizione perpetua dai pubblici uffici nemmeno in quest’ultimo caso, perchè la pena minima per questo reato  è di tre anni di reclusione. Tuttavia, scegliendo la strada del reato più grave i giudici, salva una motivazione inattaccabile ed indefettibile, hanno lasciato aperta la porta a validi motivi di appello.

Questo per ciò che concerne il reato più grave (a livello sanzionatorio); venendo, invece, al reato di prostituzione minorile, è difficile dire che la prova dello stesso sia stata raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio.

In parole povere, i giudici ritengono che Silvio Berlusconi abbia avuto rapporti sessuali a pagamento con la minorenne Ruby.

Si faccia attenzione: il rapporto sessuale di un maggiorenne con una persona tra i 14 ed i 18 anni, per quanto moralmente discutibile più aumenta l’età del maggiorenne, non è penalmente punibile (fuori dei casi di violenza, ovviamente); così come non è punibile il rapporto a pagamento con una persona maggiorenne, ma sono sempre punibili lo sfruttamento, il favoreggiamento della prostituzione e l’induzione a tale attività, indipendentemente dall’età della meretrice. Queste ultime accuse riguardano Fede, Mora e la Minetti, nel procedimento parallelo Ruby-bis, per il quale a breve uscirà il verdetto. Il sesso con una persona di età compresa tra i 14 ed i 18 anni è punibile penalmente solo se effettuato dietro pagamento o promessa di pagamento.

Di conseguenza, con la sentenza del 24 giugno, oltre ad aver riconosciuto che ad Arcore si organizzavano feste durante le quali le ragazze partecipanti si prostituivano, il Tribunale afferma che Berlusconi ha avuto rapporti sessuali a pagamento con la minorenne Ruby. Ma come ha raggiunto la certezza su questo punto?

Nella realtà non c’erano prove concrete, ma molti elementi che si potevano spiegare in un senso conferente e conforme all’interpretazione dell’accusa ed allora il Tribunale è ricorso a questo escamotage: ha deciso che i testimoni che hanno dichiarato di aver visto ragazze danzare, fare giochi erotici, di aver ricevuto proposte indecenti,di ritenere che le ragazze si prostituivano, hanno detto la verità, mentre i testimoni che hanno detto che si svolgevano “cene eleganti” o che comunque non hanno ravvisato, durante la loro permanenza alle feste, attività degne di nota hanno testimoniato il falso. Per questo motivo, i giudici hanno inviato alla Procura gli atti riguardanti 32 testimoni, con l’invito ad aprire un’ indagine per associazione criminale volta alla falsa testimonianza. Anche ammettendo le false testimonianze di 32 persone e la verità di quelle delle altre, nessuno ha testimoniato di aver visto Berlusconi pagare la minorenne Ruby per avere rapporti sessuali.

Una seconda prova presunta è rappresentata dai pagamenti e  dai regali elargiti da Berlusconi alla stessa Ruby ed alle varie “olgettine”-testimoni, alcune proprio a libro paga, con un “salario” fisso di € 2.500,00 al mese dopo lo scoppio dello scandalo. Personalmente, per quanto possa essere magnanimo un uomo, non credo che Berlusconi rifornisse questi soldi per mero fine umanitario e per il senso di colpa legato al fatto che queste ragazze, ritenute prostitute a seguito dello scoppio del Ruby-gate, si trovavano nella difficoltà di trovare lavoro. Ritengo, invece, che questi soldi fossero il prezzo del silenzio, della non rivelazione di certi fatti altamente dannosi e pericolosi, non certo il pagamento di prestazioni sessuali, avvenuto sicuramente in altre sedi ed in altri modi. Tuttavia, è proprio questo il punto: “ritengo”, “personalmente”, “non credo”, “immagino”, etc., non sono elementi su cui fondare una condanna. Il nostro sistema, volenti o nolenti, è garantista, quindi il fatto deve essere provato. Ciò vuol dire che la verità processuale penale, purtroppo, non per forza coincide con la verità dei fatti, ma consiste solo in ciò che si riesce a dimostrare durante il dibattimento con le prove prodotte durante l’istruttoria. Di conseguenza, una condanna contro qualsiasi persona per qualsiasi reato non può basarsi sulle convinzioni personali, sulle chiacchiere da bar, sulle sensazioni e sul “tanto ti pare che non ha fatto così”. I giudici non possono ragionare in questi termini, per cui, essendo possibile una diversa spiegazione del versamento dei soldi a favore delle “olgettine” e non avendo dimostrato incontrovertibilmente la reale motivazione per cui quei soldi sono stati versati e quei regali effettuati, anche questo elemento probatorio perde forza e si sfilaccia.

Le intercettazioni: nelle intercettazioni Ruby dice che Berlusconi le ha promesso molti soldi, quanti ne desidera, per stare zitta e se avesse fatto la “pazza”, insabbiando la vicenda. Karima, però, dice anche di non aver fatto sesso con Berlusconi. Per l’ex Presidente del Consiglio, anche il sesso con una minorenne senza pagamento o la presenza stessa di una minorenne nel contesto di Arcore, poteva essere una verità da tener nascosta. Ruby non è stata ascoltata in questo processo: la parte offesa non è stata chiamata nè dall’accusa nè dalla difesa. Sicuramente la sua presenza in aula era da ritenere fondamentale, ma si è deciso di non farne uso. Fuori dal Tribunale, Ruby, in una specie di show melodrammatico ha detto di non aver mai fatto sesso con Berlusconi, lo ha negato, ma nessuna sua dichiarazione è stata resa durante questo processo. Ovviamente ciò che ha detto Karima El Mahroug fuori dal Tribunale, lontano dai Giudici e dalle garanzie del contraddittorio, non ha alcuna valenza e non può esserne tenuto conto in alcun modo e le stesse intercettazioni, se non acquisite al dibattimento e senza un riscontro effettivo valgono ben poco. Tasselli, la cui assenza, rendono il mosaico ancora più incompleto.

La sentenza, quindi, per le pecche e le carenze del procedimento da cui è scaturita, oltre a porgere il fianco a vari motivi di appello, rafforza sempre più le convinzioni di chi sostiene Berlusconi e lo considera un perseguitato dalla giustizia, un martire, etc. Dall’altra parte, invece, chi è contro Berlusconi ha ugualmente rafforzato le sue convinzioni, corroborate dalla terza sentenza penale di condanna (quarta, se si considera l’appello Mediaset) nei confronti dell’ex premier.

Quindi? Nella pratica? Non è cambiato nulla. Ed arriviamo alle considerazioni sull’uomo Berlusconi e sull’immagine del nostro Paese.

Il leader del Pdl è ancora lì, attaccato alla sua poltrona, parlamentare, alla co-guida dell’attuale Governo: al momento non ci sono stati grossi strappi con il Pd, ma vedremo se  il governo delle larghe intese non inizierà a scricchiolare pericolosamente, quando si affronteranno i temi di amnistia, indulto, o riforma della giustizia in generale. Al momento c’è stato solo il rinvio dell’aumento Iva ad ottobre (su cui il Pdl ha molto insistito), controbilanciato dall’aumento Irpef.

Ad ogni modo, le sentenze vanno rispettate, anche se fatte male ed esistono apposite sedi dove le stesse possono essere impugnate e contestate. La credibilità di un Paese, invece, non si decide nelle aule di giustizia, ma sono le persone che lo rappresentano a dare lustro ad una nazione. Ed è questa la cosa davvero incredibile: Berlusconi è ancora lì. Lo ripeto perchè mi pare assurdo: è ancora lì col potere in mano ad influenzare la vita politica dell’Italia. Se la Idem si è giustamente dimessa (anche se non immediatamente, come sarebbe stato giusto) per un mancato pagamento Imu, una casa palestra ed una presunta assunzione per non pagare i contributi e se le sue dimissioni erano state richieste anche da membri del Pdl, come è possibile che l’ennesima condanna di Berlusconi passi, tutto sommato, sotto silenzio? E’ vero che i problemi del paese sono altri, ma è inconcepibile che non ci sia stato un sommovimento, una protesta acclarata, un segnale che spinga Berlusconi a lasciare, se si escludono le dichiarazioni di Vendola ed alcuni altri esponenti della sinistra.  Ma soprattutto, come può un uomo condannato ad un totale di 12 anni di reclusione ( sette Ruby, quattro Mediaset, uno per violazione di segreto istruttorio) non sentire l’imbarazzo, l’esigenza di togliersi di mezzo, di uscire dalla vita pubblica?

Ho scritto sopra che la verità processuale non corrisponde sempre alla verità dei fatti, e ribadisco il concetto. Tuttavia, anche ammettendo che tutte le condanne siano ingiuste, un uomo che riveste un ruolo pubblico non può avere queste macchie, queste ombre, che oscurano tutto quello che lui rappresenta e gettano discredito, nel caso di Berlusconi, sull’Italia intera e sui cittadini, che non possono accettare di essere governati da soggetti che, in un paese normale, sarebbero esclusi da qualsiasi ruolo di rappresentanza, compreso quello di capoclasse. Non posso accettare che per accedere ad un concorso pubblico la mia fedina penale deve essere linda, mentre chi mi governa, non solo ce l’ha piena come un uovo, ma la utilizza come un trofeo per attirare consensi. Non è giusto, non è equo.

Questo è quanto: al Governo abbiamo una persona che è stata dichiarata un evasore fiscale, un concussore ed uno che ha pagato una minorenne per andarci a letto. Per carità, nulla di definitivo, ma più che sufficiente per gettare ridicolo su tutti gli italiani.

Forse siamo affetti da un’endemia che alza sempre di più l’ asticella della soglia della tolleranza, ogni volta che si raggiunge un limite che si pensava non potesse essere superato.

 

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