Coffee Lex – Una buona notizia in materia di donazioni

L’AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE IN MERITO ALLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DELLA DONAZIONE

del Dott. Stefano Sabatini (Notaio in Ancona)

coffee lexDopo tanto tribolare, finalmente l’Agenzia delle Entrate si è accorta di una pretesa divenuta nel tempo sempre più esosa quanto iniqua, in relazione alla risoluzione consensuale della donazione.
Abbiamo già avuto modo di esaminare i rischi e i problemi che la donazione comporta in merito all’azione di riduzione di cui agli artt. 553 e seguenti del codice civile soprattutto per la circolazione dei beni donati, problemi che, se ricorrono i presupposti, possono superarsi con la risoluzione consensuale della donazione e quindi con il rientro nel bene donato nel patrimonio del donante. La tassazione del relativo atto è stata da sempre oggetto di profonde diatribe e fonte di grandi incertezze : si è passato dalla stessa tassazione della originaria donazione (3%) alla tassazione del trasferimento oneroso (10%) non volendo riconoscere l’Agenzia delle Entrate l’effetto eliminativo della risoluzione, vista come un contrarius actus e come tale tassabile autonomamente, ma soprattutto non volendo riconoscere che il rientro del bene nel patrimonio dell’originario donante, all’esito della risoluzione, non può integrare il presupposto per l’applicazione dell’imposta prevista per i trasferimenti immobiliari né può essere rilevante ai fini dell’imposta proporzionale di registro.

Finalmente l’Agenzia ha sposato la tesi per cui la risoluzione convenzionale integra un contratto autonomo (cd mutuo consenso) i cui effetti estintivi delle precedenti posizioni giuridiche dei contraenti producono l’effetto di ripristinare con effetto retroattivo la situazione precedente alla donazione e quindi, riconoscendo tale effetto eliminativo è addivenuta alla determinazione che laddove la risoluzione avvenga – come in effetti è normalmente – senza alcun corrispettivo, l’imposta da applicare sarà esclusivamente quella in misura fissa, oggi, dopo le ultime modifiche, determinata in Euro 200,00 oltre le imposte ipotecaria e catastale, anch’esse in misura fissa (Euro 200,00 ciascuna) se la donazione risolta comprendeva beni immobili.

Ovviamente l’Agenzia delle Entrate ha tenuto a precisare – ma in tutta onestà nessuno di noi si sarebbe mai sognato di sperare tanto – che le imposte a suo tempo corrisposte per la donazione non vengono rimborsate in quanto la risoluzione per mutuo consenso non può essere presupposto per il loro rimborso!

Ma possiamo accontentarci, finalmente potendo risolvere problemi che troppo spesso hanno incontrato quanti erano addivenuti alla stipula dell’atto di donazione forse senza approfondirne le conseguenze negative ad essa legate, problemi che solo la risoluzione per mutuo consenso può risolvere.

Aspetti fiscali collaterali : ai fini del calcolo del quinquennio per la plusvalenza immobiliare, determinante sarà il momento in cui decorrono gli effetti della risoluzione per mutuo consenso, ma per la sua quantificazione si dovrà tener conto della provenienza dell’immobile. Per la determinazione del quinquennio ai fini della plusvalenza la data di riferimento è quella di acquisto dell’immobile da parte dell’originario donante. Pertanto gli effetti retroattivi per i quali il donante è ripristinato nella proprietà e nel possesso del bene donato con decorrenza dell’atto di donazione ex tunc hanno incidenza in ordine alla determinazione del momento in cui si considera acquisito l’immobile e, di conseguenza, sul calcolo del quinquennio di possesso, trascorso il quale, la plusvalenza immobiliare non è più soggetta a tassazione. Il quinquennio sarà dunque determinato a partire dalla data di acquisto dell’immobile da parte dell’originario donante.

La determinazione della plusvalenza è costituita dalla differenza fra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il costo sostenuto dall’originario donante.

 

 

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