Un’altra occasione persa in tema di sicurezza dei fabbricati

SPARISCE L’OBBLIGO DEL FASCICOLO DEL FABBRICATO

E’ proprio così.Ci siamo fatti sfuggire un’altra occasione di mettere un bel punto fermo sulla sicurezza dei fabbricati.

Perché?
La XI Commissione della Camera dei Deputati nella seduta del 23 febbraio, ha esaminato il disegno di legge riguardante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
Il Senato, lo scorso 3 novembre, ha approvato il testo siffatto.
Art. 5 – comma 1 
Al fine di semplificare l’attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri: 
a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste; 
b) riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l’assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norma di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato.


Il punto b) avrebbe quindi obbligato l’esecutivo entro 1 anno a redigere un decreto legislativo in materia.
E quindi?
Nulla di tutto ciò avverrà perché durante la seduta del 23 febbraio, la Commissione XI ha approvato un’emendamento (in particolare il 5.26) che cancella la lettera b) del comma 1, quindi in sostanza, niente fascicolo del fabbricato.
In cosa consiste il fascicolo del fabbricato?
 
Il Fascicolo del fabbricato è un documento tecnico, certamente dinamico, nel quale sono contenute tutte le informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza di un immobile, sotto il profilo della stabilità, dell’impiantistica, della manutenzione.
Queste caratteristiche permettono di avere un quadro conoscitivo completo sullo stato di fatto di un immobile e sui precedenti interventi.
Con il documento quindi si identifica ed individua univocamente l’unità immobiliare, si verifica la legittimità edilizio-urbanistica, si comprende lo stato di conservazione e si possono poi programmare tutti gli (eventuali) interventi necessari per mantenere in efficienza l’immobile in tutte le sue componenti.
Di fatto cosa contiene (o dovrebbe contenere)?
  • dati anagrafici, in relazione alla localizzazione del bene nel territorio, alla scheda catastale, alle dimensioni del bene, eventuali riferimenti a valori immobiliari, a finanziamenti in atto, ammortamento, costi di gestione;
  • dati tecno-tipologici, sulla base di una descrizione delle caratteristiche costruttive di un edificio e delle sue parti, con indicazione delle quantità di parti d’opera, in fase d’uso del bene;
  • dati su materiali e componenti utilizzati nell’edificio in modo tale da poterne valutare il comportamento nel corso del tempo;
  • dati su tutti i cambiamenti e sulle modifiche significative per l’intero edificio o per alcune delle sue parti, siano essi di tipo manutentivo (interventi su elementi strutturali, impiantistici) o anche amministrativo (variazione destinazione d’uso) che possono essere la causa di variazioni nelle regole d’uso del bene.
Possibile che c’è ancora qualcuno che possa pensare che il fascicolo del fabbricato non debba essere obbligatorio!?? 

Pare proprio di si….

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