SAPORE & DIRITTO D’AUTORE: il caso Levola Hengelo/ Smilde Foods

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di dott.ssa Sara Grande

Le opere dell’ingegno sono giuridicamente tutelate dal diritto d’autore, che è un diritto territoriale; la legge regolatrice, infatti, non è quella del territorio ove l’autore ha svolto la sua attività creativa o in cui l’opera è stata pubblicata, ma quella del paese dove l’autore chiede che essa sia tutelata.

Questo meccanismo normativo rende il sistema delle fonti del diritto d’autore particolarmente articolato.

In tale contesto, la domanda da porsi è: tutte le opere sono tutelabili dal diritto d’autore?

Di recente la Corte di Giustizia dell’Unione europea – con la sentenza n.310/2017 – si è pronunciata sulla questione riguardante l’attribuzione della qualifica di “opera” al sapore di un alimento, al fine di estendere ad esso la tutela del diritto d’autore.

Andiamo con ordine. La pronuncia trae origine dalla vicenda processuale tra la società Levola Hengelo BV e la società Smilde Foods BV (causa C-310/17).

La Levola nel 2011 ha acquistato da un commerciante i diritti di proprietà intellettuale del formaggio spalmabile con panna ed erbe aromatiche, messo in commercio dalla società stessacon la denominazione di ‘‘Heksenkaas’’.

La diatriba tra le due società è nata nel 2014, quando la Smilde, ha iniziato a produrre e distribuire il ‘‘Witte Wievenkaas’’, ovvero un formaggio dal sapore molto simile al ‘‘Heksensakass’’ ma dalla ricetta diversa.

Per tale e ultimo motivo, la società Levola, considerando il ‘‘Witte Wievenkass’’ una riproduzione del proprio formaggio, ha citato in giudizio la Smilde dinanzi al Tribunale del Paesi Bassi.

L’attrice, partendo dall’assunto che il sapore di un alimento avrebbe dovuto essere qualificato come «opera intellettuale», ha invocato la tutela del diritto d’autore ed ha chiesto al Tribunale di ingiungere alla Smilde di cessare la produzione e la commercializzazione del formaggio ‘‘ Witte Wievenkass’’, poiché lesiva del proprio diritto d’autore.

Sempre secondo la tesi attorea, la tutela del diritto d’autore avrebbe dovuto essere riconosciuta ed estesa anche << all’impressione complessiva sugli organi del gusto prodotta dal consumo di un alimento, compresa la sensazione tattile percepita dalla bocca >>.

Nonostante ciò, tutte le richieste della Levola sono state respinte dal Tribunale, stante la mancata indicazione degli elementi che conferivano al sapore dell’Heksenkaas un carattere originale.

In secondo grado, la Corted’appello dei Paesi Bassi ha rimesso alla Corte di Giustizia Europeail quesito se il “sapore” di un alimento potesse beneficiare di adeguata tutela

Innanzitutto, la C.G.E. ha evidenziato che la direttiva n. 2001/29 non definisce il concetto di «opera» che ciascuno Stato membro deve adottare ma individua due condizioni necessarie affinché un bene possa qualificarsi come opera. La prima è che l’oggetto sia originale ossia costituisca una creazione intellettuale propria del suo autore; la seconda è che sia il prodotto della suddetta creazione intellettuale. Risulta quindi possibile tutelare il «sapore» di un alimento solo laddove esso sia riconducibili al concetto di «opera», così come definito all’interno della direttiva 2001/29.

La Corte ha altresì ricordato che, secondo la Convenzione di Berna e il Trattato WIPO sul Diritto d’autore, il bene, per essere annoverato nel concetto di «opera», deve possedere una caratteristica che lo renda «identificabile con sufficiente precisione e obiettività»,anche se non necessariamente in forma permanente.

Tutto ciò considerato, la Corte ha concluso dichiarando che il sapore di un alimento non può essere qualificato come “opera” e, quindi, non può beneficiare della tutela del diritto d’autore ai sensi della normativa europea poiché «contrariamente alle opere di altro tipo (letterarie, musicali, architettoniche, ecc.), nel sapore di un alimento manca l’univoca identificabilità richiesta dalla normativa in vigore, poiché il sapore dipende esclusivamente dalle sensazioni gustative soggettive e da fattori legati al soggetti che assaggia, quali per esempio l’età e le preferenze alimentare »; ed ha aggiunto che al momento non vi sono ancora i «mezzi per giungere a un’identificazione precisa e obiettiva del sapore».

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