Registrare conversazioni audio e video da parte di uno dei partecipanti al colloquio è lecito e costituisce prova documentale valida

ANALISI DELLA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Di Avv. Amii Caporaletti

UnknownCiò è quanto stabilito nella recentissima sentenza n. 5241/2017, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione Penale, con la quale sono stati confermati i recenti orientamenti giurisprudenziali in merito alla liceità ed ammissibilità della produzione in giudizio di registrazioni effettuate con mezzi tecnologici, all’insaputa di uno o più partecipanti alla conversazione.

Pur se con alcune limitazioni ben individuate dalla Cassazione – di cui si preciserà a breve – è stato stabilito che chiunque partecipi ad una conversazione è legittimato ad effettuare registrazioni di immagini audio e video, attraverso l’impiego dei moderni mezzi tecnologici, utilizzando dette prove nell’ambito di un eventuale giudizio penale, il tutto rispettando determinati confini.

Ed invero, il principale limite è rappresentato dal fatto che solo chi partecipa alla conversazione è legittimato ad effettuare registrazioni. Viene dunque escluso che un soggetto totalmente estraneo possa registrare e utilizzare quanto impresso, in sede giudiziaria.

Le registrazioni vanno peraltro distinte dalle intercettazioni, in quanto non necessitano di autorizzazione da parte dell’Autorità giudiziaria, (diversamente da come stabilito invece per le intercettazioni ex art. 267 c.p.c.), consistendo in una particolare forma di documentazione che non è di fatto sottoposta alle limitazioni e alle formalità previste per l’istituto delle intercettazioni.

Tornando all’interessante sentenza emessa qualche giorno fa dagli ermellini, notevoli sono le massime espresse dalla Suprema Corte.

Il caso è quello di un brigadiere, imputato in un procedimento penale, che abusando della propria professione, aveva costretto una prostituta ad avere rapporti sessuali con lui. L’imputato aveva filmato i rapporti sessuali avuti con la prostituta, e da questi filmati caduti nelle mani degli inquirenti, emergevano gravi indizi di colpevolezza che hanno indotto la Cassazione a condannare definitivamente il brigadiere.

La Suprema Corte, nell’argomentare quanto deciso, ha stabilito: “Le registrazioni, video e/o sonore, tra presenti, o anche di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei partecipi al colloquio, o da persona autorizzata ad assistervi – che non commette il reato di cui agli art. 617 e 623 cod. pen., perché autorizzato, Sez. 6, n. 15003 del 27/02/2013 – dep. 02/04/2013, P.C. in proc. B, Rv. 256235 – costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico – il colloquio tra presenti (e tutto l’incontro, se con video) o la telefonata -; la persona che registra (o, come nel nostro caso, che viene filmata dallo stesso autore del fatto) infatti è pienamente legittimata a rendere testimonianza, e quindi la documentazione del colloquio esclude qualsiasi contestazione sul contenuto dello stesso, anche se la registrazione fosse avvenuta su consiglio o su incarico della Polizia Giudiziaria” (Cass. n. 5241/2017)

Ed ancora: “Le moderne tecniche di registrazione, alla portata di tutti, per l’uso massiccio dei telefonini smart, che hanno sempre incorporati registratori vocali e video, e l’uso di app dedicate per la registrazione di chiamate e di suoni, consentono una documentazione inconfutabile ed oggettiva del contenuto di colloqui e/o di telefonate, tra il violentatore e la vittima. La ripresa video copre a 360 gradi tutto il fatto. Nel nostro caso, come sopra visto, la registrazione è stata effettuata dallo stesso ricorrente, ma la stessa potrebbe avvenire legittimamente anche da parte della vittima.” (ibidem) .

Con tale sentenza dunque la Cassazione ha chiarito la portata probatoria delle registrazioni video e audio, portando una vera “ventata” di modernità alla prassi giurisprudenziale.

Il problema principale di tale “concessione” era rappresentato dall’ipotetica violazione della privacy, che tuttavia viene superata proprio dal limite imposto dagli stessi ermellini, di cui poc’anzi si è fatta menzione. Ed invero, a detta della Corte, nel momento in cui un soggetto partecipa ad una conversazione accetta il rischio che l’altro soggetto possa registrarla ed utilizzarla.

La registrazione è dunque consentita e può essere prodotta in un giudizio penale quando il soggetto che l’ha resa disponibile è o persona offesa, o addirittura, come nel caso della citata sentenza, è lo stesso imputato.

Diverso è il discorso in merito al processo civile. La cassazione ha affrontato quest’ultimo aspetto in sentenze che, seppur recenti, sono da ritenersi più risalenti rispetto a quella oggetto di disamina.

Premesso che gran parte della giurisprudenza e dottrina civile ritiene che le registrazioni audio o video sarebbero da considerarsi alla stregua di una riproduzione meccanica, disciplinata e individuata dall’art. 2712 c.c., con sentenza n. 19158/15, la Cassazione ha stabilito che :ciascuno dei soggetti che partecipano ad una conversazione è pienamente libero di adottare cautele ed accorgimenti, e tale può essere considerata la registrazione, per acquisire, nella forma piu’ opportuna, documentazione e quindi prova di ciò che direttamente pone in essere o che è posto in essere nei suoi confronti”

Alla luce di tutto ciò, è dunque evidente che le parole dette nell’ambito di una qualsiasi conversazione, potrebbero costituire delle armi processuali taglienti e di notevole rilevanza giuridica. 

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