Omicidio stradale: approvato al Senato il disegno di legge che ora passa alla Camera

incidenteL’INSERIMENTO DEL REATO DI OMICIDIO STRADALE NEL NOSTRO ORDINAMENTO HA AVUTO UN’ACCELLERAZIONE IN QUESTA SETTIMANA. QUELLA DECISIVA?

di Avv. Valentina Copparoni (Studio Legale Associato Rossi-Papa-Copparoni di  Ancona)

Questa settimana un importante passo avanti nell’iter di inserimento nel nostro ordinamento del reato di omicidio stradale.

Il Senato ha approvato il disegno di legge che introduce nel nostro codice penale il reato di omicidio stradale e anche quello di lesioni personali stradali. A favore hanno votato 163 senatori, contro 2 e 65 invece gli astenuti. Il testo ha avuto delle modifiche e ora ci sarà un nuovo passaggio alla Camera.

Grande la soddisfazione di chi si sta battendo su questa tema da anni raccogliendo 80 mila firme, l’ASAPS e le associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni, che cosi hanno commentato “Consideriamo questo risultato la conclusione del primo tempo di una partita difficile nella quale le nostre associazioni hanno dovuto attivare una sorta di porta a porta sugli usci della politica, che nella prima fase ha opposto non poche resistenze. Ci riserviamo una analisi di dettaglio del testo, ma ci sembra che gli elementi essenziali della nostra proposta iniziale ci siano tutti, con le dovute connessioni all’abuso di alcol, all’uso di stupefacenti e alla Omissione di soccorso. Le pene da 8 a 12 anni (fino a 18 per gli omicidi plurimi) e la revoca della patente da 15 a 30 anni, ci sembrano una risposta adeguata.
In particolare i tempi della revoca della licenza di guida se non sono Ergastolo della patente sono comunque sanzioni adeguatamente severe che fanno ben capire che la ricreazione sulla strada è finita. Non pensiamo certo che la legge possa da sola andare ad azzerare la mortalità sulle strade, ma sicuramente sarà fortemente dissuasiva
“.

Vediamo le possibilità novità.

Dopo l’articolo 589 del codice penale in materia di omicidio colposo vengono inseriti gli artt. 589 bis e 589ter:

l’art. 589bis c.p. prevede la reclusione da otto a dodici anni per omicidio colposo commesso da un conducente in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o sotto l’effetto di droghe. Si specifica che il conducente può essere «alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un’imbarcazione o di una moto d’acqua». Se il conducente esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose, si applica la stessa pena con tassi alcolemici inferiori: il limite è fissato a 0,8 grammi per litro.

La pena diminuisce tra i sette e i dieci anni di carcere se l’omicidio colposo stradale viene commesso in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro. Stessa pena se il conducente di un mezzo a motore procede «in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita» e se l’omicidio in acqua è provocato da un’imbarcazione o una moto ad acqua che procede al doppio della velocità consentita o se circola in un’area interdetta alla navigazione. In caso di morte di più persone la pena può arrivare a essere triplicata, ma non può superare i diciotto anni.

Il 589-ter introduce invece un’aggravante: in caso di fuga la pena viene aumentata da un terzo alla metà.
Il governo è stato però battuto due volte su due emendamenti a questo ultimo articolo del ddl: il primo ha soppresso la parte che puniva con la reclusione da da sette a dieci anni anche chi commetteva il delitto, per colpa, “a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua”. Il secondo ha eliminato invece la parte che puniva con la reclusione da 7 a 10 anni anche chi commetteva il reato, sempre per colpa, passando con il semaforo rosso o circolando contromano.

Sugli emendamenti il governo aveva dato parere contrario, ma sono stati comunque votati dal Senato: il primo ha ottenuto 189 sì, 46 voti contrari e 6 astenuti e è stato presentato da Marco Filippi (della minoranza Pd). Il secondo, passato con 172 voti favorevoli, 56 no e 7 astenuti, è stato presentato invece da Luis Alberto Orellana (ex M5S).

Prevista anche l’introduzione del reato di lesioni stradali
che prevede che chiunque provochi a qualcuno lesioni personali per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe viene punito con la reclusione da due a quattro anni. Se il conducente esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose, si applica la stessa pena con tassi alcolemici inferiori: il limite è fissato a 0,8 grammi per litro.

La pena viene ridotta (da 9 mesi a 2 anni) se il reato viene commesso in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro. Stessa pena se il conducente di un veicolo a motore procede n un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e se le lesioni in acqua sono provocate da un’imbarcazione o moto ad acqua che procede al doppio della velocità consentita o se circola in un’area interdetta alla navigazione.

Nel caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; nel caso di lesioni personali gravissime, è aumentata dalla metà a due terzi. In caso di concorso di colpa la pena è diminuita. In caso di lesioni a più persone viene triplicata, anche se non può superare i sette anni. In caso di fuga la pena viene aumentata da un terzo alla metà.

Revoca della patente
La revoca della patente di guida e nautica è prevista come pena accessoria sia in caso di omicidio stradale che di lesioni. Nel primo, la revoca arriva fino a 15 anni e fino a 20 anni se in passato si è stati condannati per violazione dell’art. 186 codice della strada che punisce la guida sotto influenza di alcol -per tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l- o per aver guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Dieci anni di revoca se al conducente di un’imbarcazione o di una moto a acqua sono state applicate le sanzioni amministrative previste per le violazioni commesse con unità da diporto di cui all’ art. 53 d.lgs. 171/2005. Se oltre a tutte le circostanze precedenti si supera il limite di velocità la revoca è quella massima di 30 anni.

Se si commette il reato di lesioni personali, la revoca base è 5 anni che può arrivare fino a 10 se si è già stati condannati per violazione dell’art. 186 del codice della strada o per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope o se al conducente di un’imbarcazione o di una moto a acqua sono state applicate le sanzioni amministrative previste per le violazioni commesse con unità da diporto. Ulteriore possibile aumento fino a 12 anni di revoca se si superano anche limiti di velocità.

Qui si può trovare e leggere il testo del disegno di legge approvato questa settimana al Senato (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLCOMM/919884/index.html)

Ora la parola passa alla Camera.

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