Niente alimenti all’ex moglie se ha una stabile relazione.

11 APRILE ’13, BOLOGNA – Che sia sacrosanto il dovere del genitore separato di corrispondere un assegno a favore del figlio e contribuire alle spese straordinarie necessarie è fuori di dubbio; che il coniuge più abbiente versi gli alimenti al coniuge separato con minore capacità economica può essere giusto a seconda dei diversi casi, ma che quest’ultimo mantenga il diritto all’assegno anche dopo aver instaurato una relazione fissa more uxorio e quindi viva stabilmente con un’altra persona, la quale adduce un apporto anche economico alla vita del separato appare fuori da ogni logica.

Due persone che decidono di separarsi vogliono smettere di essere marito e moglie, probabilmente anche non avere più legami  tra loro. Tuttavia, la legge stabilisce che, anche in assenza di figli, al coniuge più debole, il quale viene a perdere una determinata condizione di vita e di agiatezza a seguito della fine dell’unione, nel caso in cui la separazione non sia a questo addebitabile, vengano corrisposti gli alimenti: non solo nel periodo della separazione, ma anche dopo la sentenza di divorzio.

E questo diritto, in forza di non si sa bene quale principio, non viene meno nemmeno nel caso in cui l’ex coniuge in questione instauri una nuova relazione, non ufficializzata dal matrimonio, ma comunque stabile e duratura. Con la conseguenza che l’altro ex coniuge che continua a versare i soldi vede che le condizioni sono mutate e che il beneficiario non ha effettivo bisogno del suo contributo, che diviene un extra da spendere per cose superflue. È inevitabile che ciò appaia come una beffa, che provochi fastidio e che quantomeno si chieda all’autorità competente di annullare l’assegno di mantenimento. Come detto, in passato chi ha intrapreso questa strada si è visto negare quanto richiesto con la conferma del dovere di versare l’assegno (si ricorda che il mancato versamento integra anche un illecito penale).

Fortunatamente, pare che ci siano spifferi di un vento che sta cambiando.

La Corted’Appello di Bologna, nella figura del Presidente Vincenzo De Robertis, con la sentenza n.394/2013 ha confermato la decisione del Tribunale che aveva consentito ad un ex marito di smettere di corrispondere l’assegno dopo il divorzio quando l’ex moglie aveva avviato una nuova relazione. Infatti, se l’ex coniuge ha una nuova famiglia di fatto, questo nuovo legame “altera o rescinde la relazione con il tenore e il modello di vita caratterizzante la pregressa convivenza matrimoniale”.

La coppia, senza figli, si era separata una decina di anni fa. In sede di separazione era stato stabilito un assegno a carico del marito. Arrivati al divorzio, l’uomo aveva chiesto di non pagare più perché nel frattempo la donna aveva una nuova stabile relazione. E, giustamente, si è visto annullare l’assegno.

Nei motivi dell’appello, la donna chiedeva l’applicazione del principio, enunciato dalla Cassazione nel 2006 (Cass. Sez. I, sentenza 24056 del 10.11.2006), secondo il quale l’assegno va mantenuto, stante la precarietà della nuova relazione, se il potenziale onerato non fornisce la prova anche presuntiva del miglioramento in melius della condizione del beneficiario, in seguito alla nuova relazione.

Il nodo da sciogliere, si legge nella sentenza della Corte d’Appello, “e’ quello della compatibilita’ del diritto all’assegno divorzile con la instaurazione di una convivenza more uxorio da parte del potenziale avente diritto. Che nella fattispecie concreta tale convivenza esista e’ ormai pacificamente acquisito”. Il criterio guida seguito dalla Corte è stato quello, più recente e sempre appoggiato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. I, sentenza 17195 del 11.08.2011), in forza del quale “l’instaurazione di un rapporto stabile e duraturo di convivenza (famiglia di fatto) altera o rescinde la relazione con il tenore e il modello di vita caratterizzante la pregressa convivenza matrimoniale e, così, il presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile”. La palla ora passerà alla Cassazione che potrà confermare o cassare detta sentenza. Ad onor del vero, c’è da dire chela Corted’ Appello tiene conto della precarietà della situazione “ammettendo che il relativo diritto entri in uno stato di quiescienza potendosene riproporre l’attualità per l’ipotesi di rottura della convivenza tra i familiari di fatto”. Una chiosa che lascia aperto qualche escamotage per aggirare la portata della sentenza: basterebbe non convivere più e…riecco l’assegno.

Ad ogni modo, l’avvocato Guglielmo Tocci, che ha tutelato l’uomo, è soddisfatto e vede anche, in questa sentenza, un indiretto riconoscimento dell’equiparazione tra matrimonio e famiglia di fatto: “Al di la’ della vicenda, sono soddisfatto chela Corteabbia nuovamente riconosciuto che la famiglia di fatto è a tutti gli effetti equiparabile al matrimonio”.

MOSE’ TINTI

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