Marcello Dell’Utri estradato dal Libano

L’EX SENATORE DI FORZA ITALIA TORNA IN ITALIA, TRASFERITO NEL CARCERE DI REBIBBIA

di Alessia Rondelli (praticante avvocato presso lo studio legale RPC)

ROMA, 15 GIUNGO 2014- A tre mesi dalla fuga in Libano, Marcello Dell’Utri, estradato giovedì notte, è arrivato a Roma venerdì mattina, all’aeroporto di Fiumicino, intorno alle 7 ed è stato trasferito nel carcere romano di Rebibbia. Immediatamente gli è stata notificata l’ordinanza di esecuzione della pena a 7 anni di reclusione, emessa dalla Procura generale di Palermo subito dopo la sentenza della Cassazione con la quale è diventata definitiva la condanna dell’ex senatore per concorso esterno in associazione mafiosa. L’avvocato Di Peri ha precisato che il suo cliente ha accolto la notizia dell’estradizione positivamente visto che da oltre due mesi formula continue richieste sia all’autorità giudiziaria libanese sia a quella italiana di un tempestivo suo rientro in Italia.  L’arresto infatti era avvenuto circa due mesi fa a Beirut a seguito del quale il Ministro della Giustizia Andrea Orlando aveva avviato immediatamente tutte le procedure per la richiesta di estradizione, ma la traduzione – in francese e arabo – aveva comunque portato via tempo. Il Presidente libanese Michel Suleiman ha concesso l’estradizione in Italia il 23 maggio scorso ed il giorno successivo il Presidente della Repubblica aveva provveduto a firmarla, ma la consegna sembrava essersi allontanata. L’estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra stati che consiste nella consegna da parte di uno Stato di un soggetto che si trova nel suo territorio affinché questo possa essere sottoposto a giudizio (estradizione processuale) o all’esecuzione di una pena già comminata in modo irrevocabile (estradizione esecutiva) nello stato richiedente. In generale, l’estradizione è condizionata al requisito della c.d. doppia incriminazione: significa che il fatto oggetto del procedimento penale per cui si domanda l’estradizione deve essere previsto come reato sia dalla legge penale italiana che da quella straniera. Prevista e disciplinata dalla Costituzione, che stabilisce il divieto di estradizione per reati politici, la normativa è compiutamente prevista nel codice di procedura penale, agli artt. 697 e seguenti, e nelle convenzioni internazionali. A garanzia dei fondamentali diritti umani è stato stabilito il divieto anche nei casi in cui si ha ragione di ritenere che il soggetto sarà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli fino ad arrivare alla pena di morte. L’estradizione è attiva (o dall’estero) quando uno Stato richiede la consegna ad altro Stato oppure passiva (o per l’estero) quando è lo Stato ospitante che la concede ad altro Stato richiedente. Per il primo caso l’iniziativa è di competenza del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello dove è stata pronunciata la condanna o dove si procede una domanda, completa di atti e documenti, al Ministero della giustizia, affinché questo formuli richiesta di estradizione, se non ritiene di rigettare motivando. Nel secondo caso la richiesta dello Stato estero perviene al Ministro della giustizia che la trasmette al Procuratore generale presso la Corte di Appello competente, salvo che ritenga di doverla respingere. Il Procuratore deve disporre la comparizione dell’estradando, assistito da un difensore, identificarlo e interrogarlo in ordine al suo eventuale consenso, viene poi fissata l’udienza in camera di consiglio per la decisione, verificando la sussistenza dei requisiti di legge. In ogni caso lo Stato richiedente deve assumere l’obbligo di non sottoporre l’estradato a restrizione della libertà personale per un fatto anteriore e diverso a quello per il quale è stata concessa l’estradizione.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top