L’uccisione dell’orsa Daniza: analisi giuridica delle responsabilità

FACCIAMO CHIAREZZA SUI PROFILI PENALI PER LA MORTE DELL’ORSA IN TRENTINO

di Avv. Tommaso Rossi (Studio Legale Associato Rossi-Papa-Copparoni)

aOrmai tutti conoscono la triste storia dell’orsa Daniza, morta pochi giorni fa. Uccisa. O meglio, non sopravvissuta alla narcosi effettuata per catturarla. L’esemplare, nel giorno di Ferragosto, in presenza dei propri cuccioli, aveva ferito un uomo nei boschi del Trentino. La sua cattura, disposta tramite un’ordinanza, aveva suscitato un vespaio di polemiche polemiche. L’opinione pubblica si era subito divisa in due. Rispettare l’orso, che in fondo era stato inserito in quel territorio dall’uomo, per ripopolare la zona, oppure catturarla e metterla in “prigione”, condannandola alla catttività.

Disposta l’autopsia mentre il Corpo forestale apre un’indagine per maltrattamento e uccisione di animali. Poi analizzeremo i reati nel dettaglio. Individuata in val Borzago, l’orsa è stata accerchiata da quattro guardie forestali e da un veterinario ed  colpita con una freccia con l’anestetico, una dose per un animale di 80 kg, ben al di sotto dei suoi 106 kg di Daniza, secondo la provincia di Trento..

“Dopo quasi un mese di monitoraggio intensivo, la scorsa notte si sono create le condizioni per intervenire, in sicurezza, con la telenarcosi – ha spiegato ai media la Provincia di Trento -. L’intervento della squadra di cattura ha consentito di addormentare l’orsa, che tuttavia non è sopravvissuta”. L’operazione non ha riguardato solo l’orsa. “E’ stato possibile catturare con la medesima modalità, per poi prontamente liberarlo, anche uno dei due cuccioli, che è stato dotato di marca auricolare per assicurare il costante monitoraggio. A tal fine sul posto è già operativa la squadra d’emergenza”, sono ancora parole della Provincia.

I commenti sono stati molteplici, l’opinione pubblica si è letteralmente divisa, i social network poi hanno amplificato le voci dei due schieramenti. Chi considera non tollerabile l’uccisione della povera orsa, e chi invece la reputa un mero incidente rispetto ad una legittima necessità di sicurezza per l’uomo. Più un terzo, francamente fuori luogo, di chi si augurava le peggior cose per il cercatore di funghi aggredito, colpevole a loro dire di aver messo in moto la macchina che ha portato alla morte di Daniza, che addirittura afferma di aver ricevuto moltissime minacce di morte.

”In questo momento la priorità assoluta deve essere quella di provvedere adeguatamente alla tutela dei cuccioli di Daniza, i quali, senza le cure di mamma-orsa, sono in grave pericolo di vita – fa sapere l’Ente nazionale protezione animali che chiede che sia eseguita un’autopsia -. Abbiamo appreso da un comunicato della Provincia di Trento  che uno dei piccoli di Daniza è stato catturato e poi rilasciato dopo l’applicazione del marchio auricolare. Duole constatare come al peggio non vi sia mai fine: la Provincia di Trento, corresponsabile per la morte di Daniza, ha messo evidentemente in pericolo anche la sopravvivenza dei suoi cuccioli, abbandonandoli al loro destino e violando in tal modo i più basilari principi etici ed etologici”.

Mentre nel frattempo su Twitter spopola l’hashtag #giustiziaperdaniza.

“Tutta la vicenda dell’orsa Daniza si conclude peggio di come è iniziata, con un finale da dilettanti che dimostra l’incapacità della provincia di Trento di gestire una specie importante per la biodiversità presente sull’arco alpino – dice il presidente di Legambiente, Vittorio Cogliati Dezza -. Fin dall’inizio la provincia ha agito in maniera autonoma senza coinvolgere le altre istituzioni e soprattutto in maniera non conforme. La morte di questo esemplare – continua – si aggiunge ad una lunga serie di fallimenti e di eventi negativi che hanno riguardato la gestione di questa specie da parte della provincia di Trento”.

Molti esperti avevano vaticinato tale sorte. Narcotizzare in quel modo la povera orsa, che già in passato era stata altre tre volte sottoposte a narcosi( la prima per la cattura ed in trasporto in Italia, più altre due per modificare il radiocollare per il monitoraggio) poteva essere letale.
“Nessuna fatalità, Daniza è stata uccisa”. Lo sostiene la Lav, che annuncia la denuncia, per il reato di uccisione di animali.

 

«L’anestesia è sempre rischiosa negli animali selvatici, per due ragioni: lo stress che può provocare e l’assenza di controlli preventivi che avvengono invece quando una persona, o anche un cane o un gatto domestico si sottopongono a un intervento che richiede la sedazione». Lo spiega Marco Melosi, presidente dell’Associazione nazionale medici veterinari italiani .

Al di là di di ogni valutazione morale, vorrei interrogarmi su alcune questioni che fonderanno l’eventuale responsabilità penale per la morta di Daniza.

E’ possibile parlare di DOLO EVENTUALE per un ipotesi del genere? Quali sono i reali che tutelano per la legge italiana gli animali?

 Il “dolo eventuale” è una forma di imputazione del reato consistente, secondo una delle teorie penalistiche più accreditate e seguite, nell’aver agito rappresentandosi la concreta possibilità di realizzazione del fatto di reato e accettando il rischio del verificarsi dello stesso.

Simile è la figura della “colpa cosciente” o “con previsione” (che è una aggravante comune che comporta un aumento fino ad un terzo della pena prevista per ipotersi di reato colposo semplice) è una forma della colpa che consiste nell’aver agito con rappresentazione della mera possibilità di realizzazione del fatto di reato senza però accettazione del rischio ossia con convinzione che il fatto medesimo non si sarebbe verificato.

Con sentenza Cass. Pen., sez. III, ud. 13 dicembre 2012 (dep. 7 febbraio 2013), n. 5979, Pres. Fiale, Rel. Andreazza la Corte confermando la sentenza  di condanna dell’imputato sia in relazione alla sottoposizione dell’animale in relazione ad una ampia vicenda di maltrattamenti di animali, si sofferma – tra l’altro – anche su alcuni aspetti problematici della fattispecie di cui all’art. 544-ter c.p. In particolare, la Corte esamina l’elemento soggettivo, ritenendo punibili, nel caso specifico, condotte realizzate con il dolo eventuale di arrecare lesioni agli animali.

La Cassazione si è dunque anche soffermata sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 544-ter c.p., in forza del quale sono punite le condotte tenute «per crudeltà o senza necessità». Mentre nell’avere agito per crudeltà si configurerebbe un reato a dolo specifico, sarebbe richiesto il dolo generico per quelle tenute senza necessità. Alla mancanza di necessità viene ricondotta la deliberata scelta dell’imputato di custodire i cani affidatigli da terzi privandoli di acqua e cibo, per periodi prolungati, costretti in spazi angusti e nella totale incuria: tale scelta sarebbe stata presa con la volontaria accettazione del rischio dell’evento malattia (sfociato, in effetti, nella morte in alcuni casi), a fronte degli evidenti progressivi segni di deterioramento delle condizioni fisiche degli animali. Il reato di cui all’art. 544-ter c.p. è stato dunque ritenuto sussistente nella condotta omissiva dell’imputato, consistita nelle modalità di detenzione dei cani, sorretta dal dolo eventuale in riferimento alla morte o alle lesioni. Le lesioni costituiscono l’evento del reato e, ad avviso della Corte, non devono consistere in un’alterazione psicofisica dell’animale del tutto sovrapponibile al concetto di “malattia” di cui all’art. 582 c.p., per le evidenti difficoltà di accertamento nei riguardi degli animali

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Reati a tutela degli animali. Il nostro codice penale ha inserito nel 2004 un’apposita disciplina per i reati contro gli animali e la  normativa è stata recentemente modificata con legge 201/2010 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 03/12/2010. La Convenzione europea, uno dei testi base in materia di tutela degli animali, riconosce l’obbligo morale dell’uomo e di rispettare tutte le creature viventi e “l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società”.


In particolare nel nostro codice penale l’art. 544 bis ( uccisione di animali ) punisce con la reclusione da  4 mesi a 2 anni chiunque uccide un animale senza 
necessità o per crudeltà, mentre l’art. 544 ter c.p. (maltrattamenti di animali) punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi e la pena è aumentata della metà se dai fatti sopra descritti deriva la morte dell’animale.

Gli altri reati posti dal codice penale a tutela degli animali sono quello di “spettacoli o manifestazioni vietate” (che comportino sevizie o strazio per gli animali), “divieto di combattimenti tra animali”. La nuova normativa del 2010 introduce anche i reati di “traffico illecito di animali da compagnia” e di “introduzione illecita di animali da compagnia”.
La Convenzione europea pone l’attenzione anche su un altro fenomeno spesso diffuso ossia quello degli interventi chirurgici per modificare l’aspetto degli animali da compagnia.

La Convenzione europea pone l’attenzione anche su un altro fenomeno spesso diffuso ossia quello degli interventi chirurgici per modificare l’aspetto degli animali da compagnia. In particolare afferma che “Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non terapeutici debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l’asportazione delle unghie e dei denti. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) se un veterinario considera un intervento non terapeutico necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un singolo animale”. Essendo, oramai, la suddetta Convenzione ratificata in legge, questo articolo dovrà essere rispettato dai veterinari; questi ultimi, qualora effettuassero interventi chirurgici per modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, potranno essere perseguiti penalmente per maltrattamento animale ai sensi dell’art. 544 ter del codice penale.

In sede di accertamento di polizia giudiziaria per reati, come il maltrattamento, a danno degli animali non va sottovalutato l’accertamento dell’elemento soggettivo. Infatti nel contesto della verifica di tale tipologia di reati viene, logicamente e correttamente, riservata molta attività operativa alla documentazione degli elementi oggettivi del reato che vengono documentati attraverso foto, filmati, referti medici veterinari, ispezioni e sopralluoghi, raccolta di testimonianze. Ma a volte si sottovaluta di riservare nella successiva comunicazione di reato indirizzata al PM uno spazio specifico anche per l’elemento soggettivo del reato appena accettato. Si ritiene, infatti, per prassi spesso scontata la sussistenza di tale elemento. Ed invece così non è, perché se ogni tipo di reato (compresi quelli a danno degli animali), è composto da un elemento oggettivo e da un elemento soggettivo, tralasciare un accertamento minuzioso ed una altrettanta dettagliata esposizione dell’elemento soggettivo medesimo significa – di fatto –  non illustrare esattamente la metà della fattispecie illegale penalmente rilevante accertata.

Secondo il dettato della Corte di Cassazione (cfr sentenza 26 marzo 2010 n. 24734)  i delitti di cui al capo IX bis  si configurano ‘’ come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta,  senza necessità’.

 

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