Legge sulle Unioni Civili e le Convivenze di fatto, ecco cosa cambia davvero

BREVE VADEMECUM NORMATIVO NEL MARE DELLE STRUMENTALIZZAZIONI POLITICHE

di Dott.ssa Amii Caporaletti

imagesUNIONI CIVILI : riguardano SOLO unioni tra persone dello STESSO SESSO.

Le unioni civili vengono considerate a tutti gli effetti una formazione sociale specifica.

Costituzione dell’Unione Civile

L’unione civile si costituisce dinnanzi ad un ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. Successivamente l’atto viene annotato presso i pubblici registri detenuti nel Comune di residenza.

Presso l’archivio di stato civile, le coppie dovranno comunicare i propri dati anagrafici, il regime patrimoniale prescelto e la residenza.

Vi è la possibilità per le coppie di scegliere un unico cognome tra i due.

Casi di esclusione dell’unione civile

Non possono costituire un’unione civile coloro che:

  • sono già sposati o fanno già parte di un’altra unione civile;

  • sono interdetti per infermità di mente;

  • sono legati fra loro da vincoli parentali;

  • hanno commesso o ha tentato di commettere omicidio nei confronti dell’ex coniuge o del membro di una precedente unione civile.

Obblighi

Sono previsti, per coloro che fanno parte dell’unione civile, obblighi reciproci di assistenza morale e materiale , di coabitazione e di contribuzione, in misura alle rispettive capacità, ai bisogni comuni.

Non è previsto l’obbligo di fedeltà reciproco del matrimonio civile.

Stepchild Adoption

Il testo della legge relativo alle adozioni de “il figlio dell’altro” è stato stralciato, ma viene comunque rimessa al Giudice civile ogni cognizione relativa ai singoli casi concreti.

Scioglimento dell’Unione

Sono previste per le unioni civili le stesse modalità di divorzio, nonché le cause, già previste per il matrimonio civile, salvo per il termine di scioglimento del vincolo che risulta essere molto più ridotto, ossia di 3 mesi.

Diritti successori, reversibilità ed eredità

In tema di diritto successorio, reversibilità ed eredità si applicano le medesime disposizioni di legge previste dal Codice Civile per i matrimoni civili.

In particolare sulla reversibilità:

  • il compagno superstite dell’unione ha diritto al 60% della pensione del compagno defunto, salvo riduzioni riguardanti il possesso di ulteriori redditi.

  • in caso di morte del compagno, il superstite nell’unione civile avrà il diritto di percepire sia l’indennità ex art. 2118 c.c. che l’indennità del TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c.

Cambio Sesso

In caso di cambio di sesso di uno dei due membri dell’unione civile, questa si scioglie.

Nel caso in cui invece, nell’ambito del matrimonio civile, uno dei due coniugi cambi sesso, il matrimonio civile si scioglie automaticamente, divenendo unione civile.

CONVIVENZE DI FATTO: riguarda SIA coppie ETEROSESSUALI che OMOSESSUALI CONVIVENTI

Contratto di convivenza

I conviventi possono di fatto disciplinare i loro rapporti patrimoniali attraverso il contratto di convivenza, che deve essere redatto in forma scritta – pena la nullità – sottoforma di scrittura privata o atto pubblico, sottoscritto da un notaio o da un AVVOCATO.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi il predetto contratto e la convivenza, dovranno essere comunicati all’Ufficio anagrafe del Comune di residenza.

Risoluzione del contratto di convivenza

Il contratto si risolve:

  • per morte del partner;

  • recesso unilaterale;

  • accordo delle parti;

  • nell’ipotesi di matrimonio, o unione civile tra i conviventi o tra conviventi e terzi.

Obbligo alimentare

Cessata la convivenza di fatto, spetta comunque in capo ad uno dei due conviventi l’obbligo di corrispondere, nella misura determinata dal Giudice, gli alimenti al convivente economicamente più debole.

Diritti dei conviventi:

  • Stessi diritti dei coniugi in caso di reclusione in carcere di uno dei due;

  • diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni in caso di ricovero di uno dei due in strutture ospedaliere;

  • diritto di designare l’altro convivente come rappresentante in caso di malattia in grado di compromettere la capacità di intendere e di volere, attribuendogli poteri decisionali limitati o assoluti;

  • diritto del convivente superstite di abitare nella casa di proprietà del partner defunto per ulteriori 2 anni successivi alla morte, o per un periodo uguale all’avvenuta convivenza laddove questa se abbia superato i 2 anni , per un periodo complessivo non superiore a 5 anni. Nel caso in cui nella casa viva anche il figlio comune o il figlio di uno dei due, il convivente può rimanere nella casa per tre anni;

  • diritto di succedere al contratto d’affitto stipulato in precedenza dal convivente defunto;

  • Non viene previsto il diritto alla pensione di reversibilità per il convivente superstite.

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