L’accettazione tacita di eredità

ANALISI  DELL’ISTITUTO A CURA DEL NOTAIO

di Dr. Stefano Sabatini (Notaio in Ancona)

imagesA molti sarà successo, andando a vendere un bene immobile pervenuto per successione mortis causa, di sentirsi richiedere l’accettazione dell’eredità o di dover far presentare al Notaio incaricato della stipula la nota della stessa in concomitanza con la nota di trascrizione della vendita. Vediamo quindi di far luce su questo problema che ci affligge in verità da non moltissimi anni.

L’accettazione tacita di eredità si ha quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare l’eredità e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede: ciò significa che qualsiasi atto il chiamato abbia a compiere ‘sentendosi’ successore del defunto o qualsiasi comportamento od anche qualsiasi atto incompatibile con la volontà di rinunciare o che sia concludente e significativo della volontà di accettare, lo fa diventare erede; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l’accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che – secondo la Cassazione – rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile.

Per l’art. 2648 c.c. prescrive la trascrizione dell’accettazione della eredità che importi acquisto di diritti reali immobiliari o liberazione dai medesimi e l’acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto. Tale trascrizione non ha la funzione di dirimere il conflitto in caso di pluralità di acquisti, ma rispetta il principio della continuità delle trascrizioni di cui all’art. 2650 c.c. e tuttavia svolge una funzione fondamentale in caso di esercizio dell’azione di petizione dell’ereditàda parte dell’erede effettivo contro l’erede apparente, perché blocca l’azione nei confronti degli aventi causa dall’erede apparente che siano in buona fede (art. 534 c.c.).

Posto quindi che la trascrizione dell’accettazione della eredità sia fondamentale, la domanda che il venditore di un immobile pervenutogli per successione si pone è “ma se ho presentato la denunzia fiscale di successione, pagando le relative imposte e l’Agenzia delle Entrate l’ha trascritta, perché ora mi si chiede di ‘ripetere’ la trascrizione?” La risposta sembra semplice, ma di fatto non sempre è compresa facilmente : la denunzia di successione ha rilevanza meramente fiscale e non comporta alcuna accettazione dell’eredità, tanto che può essere sottoscritta e presentata anche da uno solo dei chiamati all’eredità e la sua trascrizione non ha alcun valore ai fini della continuità delle trascrizioni trattandosi dii una formalità imposta dalla legge fiscale, che attua una pubblicità notizia circa la presentazione di tale dichiarazione, ma non comporta pubblicità dell’acquisto ereditario, come precisa la stessa norma fiscale.

La Cassazione ha tuttavia riconosciuto alla voltura catastale una valenza di accettazione, ma è difficile aderire a questa tesi, posto che la voltura viene eseguita sulla stessa denunzia di successione, ancorché sottoscritta da uno solo dei chiamati e a favore di chi probabilmente neanche l’ha mai esaminata, né richiesta.

Va chiarito che con l’accettazione dell’eredità si evitano conflitti tra acquirente ed eredi del venditore, per cui sembra evidente che la mancata trascrizione dell’accettazione tacita di eredità equivale ad un peso (al pari di un’ipoteca o di un privilegio) per l’immobile, esponendolo alla potenziale petizione da parte dell’erede effettivo : il Notaio ha quindi l’obbligo, nello svolgimento della sua attività professionale, di darne menzione sia nell’atto, sia nelle relazioni preliminari e definitive dei mutui unitamente alle formalità pregiudizievoli ed ha l’obbligo professionale di effettuare la trascrizionedell’acquisto a causa di morte. In mancanza e cioè qualora non avesse fornito le dovute informazioni sulle conseguenze della mancata trascrizione o non avesse ricevuto espressa dispensa ad effettuarla, ne risponderà nei confronti dell’acquirente, anche per quanto riguarda la mancata continuità delle trascrizioni. L’acquirente, nell’ambito della propria autonomia negoziale, può certamente dispensare il notaiodall’effettuare la trascrizione dell’acquisto a titolo di erede, riconoscendosi edotto dal Notaio delle conseguenze che detta dispensa può provocare, esattamente come può acquistare un bene ipotecato o pignorato e di ciò il Notaio farà menzione nel corpo dell’atto.

È irrilevante l’ordine con cui le due trascrizioni sono presentate: la trascrizione dell’accettazione tacita può essere presentata anche successivamente a quella della vendita, perché l’avvenuta trascrizione anche successiva salda ugualmente la continuità delle trascrizioni.

Quando solo alcuni degli eredi dispongono dei propri diritti di comproprietà a favore degli altri eredi, la trascrizione dell’accettazione tacita può essere compiuta solo per gli eredi alienanti, non anche per gli eredi acquirenti, poiché questi stanno acquistando beni ereditari, ma non stanno compiendo atti di disposizione che possa far ritenere la loro volontà di assumere la qualità di erede.

Qualora vi siano più successioni nel ventennio, occorre eseguire la trascrizione dell’accettazione dell’eredità per tutti i defunti.

Spesso accade che il titolo di provenienza di un immobile sia costituito da un atto che ha comportato accettazione tacita dell’eredità, ma il Notaio che lo ha ricevuto non ha proceduto ad effettuare la trascrizione dell’accettazione tacita: il Notaio che ha ricevuto o autenticato l’atto che determina l’acquisto per causa di morte, dovrebbe procedere immediatamente ad eseguirne la trascrizione incorrendo in responsabilità disciplinare e civile, per gli eventuali danni, laddove si rifiutasse, ma la trascrizione può essere presentata anche dal secondo notaio, in luogo e vece del primo notaio così sanando eventuali dissidi. Il problema è l’assunzione dei costi a carico dell’ignaro acquirente oggi venditore.

Quando, dunque, si acquista un immobile, è bene fare attenzione : se la provenienza dell’attuale venditore è una successione mortis causa da meno di venti anni, si deve richiedere la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, evitando di farsi convincere che solo Notai pignoli o estremamente rigorosi la richiedono, ma che, in fondo, non è poi così necessaria. Ciò che al momento può sembrare un problema banale, può creare seri problemi e danni notevoli in futuro.

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