L’accertamento della condotta dell’art. 187 Codice della Strada

FOCUS MEDICO LEGALE

del dott. Elio Santangelo (SC Medicina Legale, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste)

11412-alcoltest-375x289Gli ultimi dati ISTAT disponibili riportano che nel 2018 in Italia si sono verificati 172.553 incidenti della strada con lesioni a persone. Tale dato risulta essere in calo dell’1,4% rispetto al 2017. Si sono registrate 3.334 vittime (morti entro 30 giorni dall’evento) e 242.919 feriti. La causa principale dei sinistri della strada risiede nella messa in atto di comportamenti errati, tra i quali i più frequenti risultano essere la distrazione alla guida, il mancato rispetto della precedenza, l’eccesso di velocità che rappresentano complessivamente il 40,7% del totale dei casi. Altri comportamenti spesso sanzionati responsabili di incidente risultano essere l’inosservanza della segnaletica, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza a bordo e l’uso del telefono cellulare alla guida.

In merito poi alla guida alcol e droga correlata, i dati resi disponibili da parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Servizio della Polizia Stradale del Ministero dell’Interno evidenziano che su un totale di 58.810 incidenti, l’8,7% e il 3,2% dei casi risulta rispettivamente correlato ad alcol e droga. A questi,inoltre, vanno aggiunti i dati forniti da parte delle Polizie Locali di alcuni Comuni capoluogo (nei cui territori risiedono oltre 17 milioni di abitanti) dai quali emerge che il 3,9% e l’1,0% dei sinistri della strada si correlano ad alcol e droga.1

La problematica relativa alle condotte previste ex artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada (che trattano tali temi) rappresenta da molti anni un argomento attentamente studiato e dibattuto sotto differenti profili (sociale, politico, giuridico, tecnico, scientifico, sanitario).

Tuttavia, mentre per quanto riguarda l’attività di accertamento dello stato di ebrezza il Legislatore ha fornito nel tempo delle indicazioni precise relative a quali strumenti di misura possano essere adoperati, in quali contesti e con quali modalità,2 per quanto attiene alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, le procedure di acquisizione del dato tossicologico, la loro interpretazione, nonché la valutazione delle condizioni psico-fisiche del guidatore non trovano, allo stato attuale, un contesto valutativo standardizzato e condiviso su tutto il territorio nazionale.

L’art. 187 del Codice della Strada al comma 1 prevede che “Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito…”.

La verifica della condotta del guidatore deve basarsi sull’accertamento dallo stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Relativamente a tali sostanze, esse corrispondono a quelle riportate nelle tabelle allegate al D.P.R. 309/90 e s.m.i. Questi elenchi comprendono anche medicinali la cui prescrizione risulta essere specificatamente normata. Complessivamente si tratta sia di sostanze cosiddette d’abuso (assunte in contesto ricreazionale), sia di farmaci prescrivibili per il trattamento di diverse condizioni patologiche tra cui il trattamento del dolore.

Con l’introduzione della legge 29 luglio 2010, n. 120, in merito alla valutazione delle condizioni di guida, era stato inizialmente considerato che lo stato di alterazione psico-fisica si sarebbe potuto accertare anche solo sulla base degli esiti degli accertamenti tossicologici svolti (senza peraltro che fosse indicata una specifica lista di sostanze da ricercare nei liquidi biologici). In seguito il Ministero dell’Interno con la circolare (300/A/1959/12/109/56) del 16 marzo 2012 ha rimarcato il fatto che l’integrazione del reato deve fondarsi sulla dimostrazione della guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica e che tale stato sia correlato all’uso di sostanze psicoattive, sottolineando inoltre che lo stato di alterazione psico-fisica può essere provato solo sulla base di una valutazione clinica.3,4

Tutto ciò premesso rileva sottolineare che in relazione alla costituzione della prova richiesta ex art. 187 del Codice della Strada non risultano ancora esservi a livello nazionale protocolli definiti ed uniformemente utilizzati che consentano l’acquisizione dei dati strumentali e clinici utili per accertare la sussistenza del reato. Mancando un modello certo e chiaro di riferimento, ne conseguono valutazioni giurisprudenziali disomogenee di casi simili. Basti pensare, a titolo di esempio, che in merito alle “sostanze stupefacenti o psicotrope” così come citate nell’art. 187 del Codice della Strada non vi sia uniformità tra differenti contesti territoriali, a partire dal lavoro di ricerca dei laboratori chiamati ad eseguire le analisi tossicologiche, circa quali siano quelle da ricercare, potendosi con ciò trovare di fronte a realtà nelle quali, a titolo di esempio, l’accertamento è rivolto “in modo restrittivo” alla ricerca di Cannabinoidi, Cocaina, Amfetamine, Oppiacei ed altri contesti dove, anche grazie alla disponibilità di strumenti di misura altamente performanti, il numero e la tipologia di sostanze indagate è molto più ampio, comprendendo anche farmaci (ad esempio quelli della classe degli ipnoinducenti o altri ancora).

Quanto sino a qui sinteticamente descritto, valutato criticamente anche in base ai recenti disposti di legge contenuti negli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) introdotti con la Legge 23 marzo 2016, n. 41 mette in luce il persistere fondamentalmente di importanti criticità che, a distanza di più di tre anni dall’introduzione della citata normativa, continuano ad essere presenti e a rappresentare un elemento foriero di possibili disparità nella valutazione di singoli casi, nonché di contenzioso.5

Una seria ricognizione di quelli che sono gli attuali elementi di non omogeneità rilevati durante l’acquisizione delle fonti di prova ed una condivisione di procedure e metodologie da utilizzarsi (stabilite per legge) si rende quanto più necessaria al fine di garantire un corretto inquadramento e una più sicura valutazione dei casi oggetto di analisi.

 

2 Si consideri il disposto contenuto nell’art. 186 e 186-bis del Codice della Strada, nonché l’art. 379 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada

3https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-07-29&task=dettaglio&numgu=175&redaz=010G0145&tmstp=1282037648530

(ultimo accesso dicembre 2019)

4http://www.rivistagiuridica.aci.it/fileadmin/Documenti/Ministero_dell__interno_02.pdf (ultimo accesso dicembre 2019)

5 Sul punto si precisa che tali criticità sono state già precisate in un lavoro pubblicato nel 2016 dopo l’introduzione nel nostro ordinamento della Legge 23 marzo 2016, n. 41 (“L’introduzione della legge 41/2016 in tema di omicidio e di lesioni personali stradali: aspetti medico-legali e analisi della giurisprudenza” –Santangelo E., Mandanici G., Brunetti E.A. et al., Pratica Medica & Aspetti Legali 2016; 10(3): 65-70).

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