La sospensione dei procedimenti amministrativi ai tempi del Covid-19:

CRITICITA’ E CHIARIMENTI SULL’ART. 103.

di Dott.ssa Sofia Ermini

unknownNell’ottica delle difficoltà che sono emerse durante l’emergenza sanitaria causa Covid-19, quali l’impossibilità dello spostamento dei cittadini, nonché degli stessi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, è stata introdotta all’interno del d.l. Cura Italia n. 18 del 17/03/2020 la norma che prevede la sospensione dei procedimenti amministrativi. 

Si occupa di tale aspetto l’art. 103, stabilendo che la disposizione si applica ad ogni tipo di procedimento, che sia su iniziativa di parte o d’ufficio, includendo ovviamente anche quanto relativo agli appalti. 

Emerge dall’ultimo periodo del primo comma l’applicazione della disposizione alle ipotesi in cui la volontà della P.A. venga espressa tramite la formazione del silenzio significativo, di cui rilevano criticità circa la forma del silenzio assenso, secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge n. 241 del 1990. A riguardo preme rendere noto che si potrebbero ingenerare difficoltà per ciò che concerne la formazione di un legittimo affidamento nell’animus del privato, difatti qualora non venisse data alcun tipo di comunicazione allo stesso su una eventuale sospensione del procedimento iniziato, questo andrebbe ad emergere con forza. Le interpretazioni che si stanno realizzando, in vista di un’applicazione a livello pratico della disposizione, dimostrano proprio come sarebbe ragionevole, anche nell’ottica dei principi di collaborazione, trasparenza e imparzialità, considerare onere la comunicazione al privato cittadino della situazione procedimentale, per renderlo edotto sulla eventuale sospensione. 

Con riferimento all’ambito temporale quest’ultima opera per procedimenti pendenti o successivamente iniziati, a partire dal 23/02/2020 (dies a quo) con termine di conclusione il 15/04/2020, poi prorogato dal recente art. 37 del d.l. n. 23 dell’08/04/2020 al giorno 15/05/2020. 

Il primo comma dell’art. 103 esprime la possibilità della sospensione e non obbligatorietà, invero in conformità dei principi di leale collaborazione e buon andamento, la PA sarebbe tenuta comunque ad adottare un comportamento idoneo ad assicurare una ragionevole conclusione dei procedimenti avviati (celere); in aggiunta necessita chiarire che vengono garantiti, costituendo un’eccezione alla disposizione, i procedimenti relativi a “pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni (…) nonché contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati”. 

Al momento risulta essere al vaglio della Camera, in seguito all’approvazione da parte del Senato (09/04/2020), il maxiemendamento al Cura Italia, che se adottato dovrebbe incidere ulteriormente sui termini già indicati nel dettaglio per tipo di procedimento e introdurre espressamente la sospensione circa la presentazione dei ricorsi giurisdizionali. 

Fino ad ora perciò rimangono invariati i termini stabiliti dal d.l. 18/2020, con proroga al 15/05 dei termini generali previsti dal comma 1 e 5 dell’art. 103, secondo quanto disposto dall’art. 37 del d.l. 23/2020.

In particolare sono previsti ad ora termini particolari:

  • ai sensi del comma 2 art. 103 del d.l. 18/2020, circa i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, i quali in scadenza tra il 31/01-15/04, conservano validità fino al 15/06/2020;

  • ai sensi del comma 6 art. 103 del d.l. 18/2020, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa sino al 30/06/2020 (con il maxiemendamento 01/09/2020).

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