Il diritto di abitazione riservato al coniuge sulla casa adibita a residenza familiare

LA NOSTRA RUBRICA “COFFEE LEX” CI SPIEGA UNA QUESTIONE MOLTO DIBATTUTA

del Dr. Stefano Sabatini (Notaio in Ancona)

asfasdfadsTra le altre, la Legge 19 maggio 1975 n. 151, introdusse questa novità modificando il testo dell’art. 540 c.c. che recitava ‘A favore del coniuge è riservato l’usufrutto di due terzi del patrimonio dell’altro coniuge, salvo quanto disposto dagli artt. 542, 543, 544 e 546 per i casi di concorso’ nell’attuale ‘A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge salve le disposizioni dell’art. 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni’.

Ed è proprio di questo diritto di abitazione, forse non troppo conosciuto che ci vogliamo qui occupare.

Vale forse la pena, in via preliminare, ricordare la definizione che il codice civile dà dell’abitazione: così l’art. 1022, come modificato dall’art. 90 del Decreto Legislativo 28 dicembre 2014 n. 154 ‘Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia’, precisando agli articoli successivi che ‘nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d’uso o di abitazione ….i figli adottivi, i figli riconosciuti …e, infine, le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi’ e che ‘i diritti di abitazione non si possono cedere o dare in locazione’.

E’ facile immaginare, difronte a definizioni di tal fatta che fervente è stato il dibattito in merito, discutendosi sulla caratterizzazione del diritto all’abitazione come diritto naturale dell’individuo, che troverebbe il suo riconoscimento e la sua tutela nel sistema costituzionale nel disposto dell’art. 2 Cost., nonché sui diritti dei singoli membri della famiglia ad avere una stabile dimora.

L’art. 540 è applicabile, per quanto concerne l’abitazione, sia alle successioni testamentarie che a quelle legittimee, per espressa estensione normativa, riserva l’abitazione anche al coniuge putativo (art. 584 c. c.) nonché al coniuge separato cui non sia addebitale la separazione, posto che egli conserva i suoi diritti successori, sempre che gli sia stata assegnata la casa familiare in sede di separazione personale, non potendo ritenersi altrimenti, ove già estromesso dal relativo godimento con il provvedimento di assegnazione all’altro coniuge, che quella casa rappresenti per lui “la residenza familiare”.

Al coniuge quindi viene riconosciuto un incremento quantitativo della quota spettantegli, rappresentato proprio dal diritto di abitazione che per definizione di Legge, grava in primo luogo sulla porzione disponibile. A tal fine, quindi, si dovrà calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell’art. 556, cod. civ. e, per conseguenza, determinare la quota di riserva alla quale andranno aggiunti i diritti di abitazione e di uso, a gravare sulla disponibile; se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene a diminuirsi di conseguenza e, se neppure questa risultasse sufficiente, sulla riserva dei figli (o degli altri legittimari).

I diritti di abitazione e di uso in oggetto hanno natura di legato ex lege e come tali vengono acquisiti immediatamente al momento dell’apertura della successione dal coniuge superstite, senza dover ricorrere all’azione di riduzionee senza necessità di accettazione : data, quindi la diversità dell’attribuzione patrimoniale a titolo di eredità da quella a titolo di legato e dovendo quest’ultima essere tenuta distinta dalla prima, la rinuncia all’eredità da parte del coniuge superstite non coinvolge i diritti di abitazione e di uso; qualora il coniuge intendesse rinunziarvi dovrà esprimere la sua volontà in atto autonomo.

Oggetto dei diritti è esclusivamente la casa coniugale, cioè quella adibita a residenza familiare, non prevedendosi altra ipotesi da parte del legislatore, sia di proprietà del coniuge defunto, sia della comunione con il coniuge superstite, sia in forza di un diritto di godimento diverso dalla locazione. Ciò significa che non spetta il diritto di abitare al coniuge superstite nella casa di proprietà del coniuge defunto e di terzi, ancorché concessa in comodato al coniuge defunto, potendo il comodante esercitare la facoltà di recedere dal contratto anche in pendenza del termine, mentre sembra ormai consolidato il principio che possa continuare a spettare il diritto di abitazione al coniuge superstite separato, nel caso in cui l’immobile sia stato a questi assegnato nell’interesse dei figli ed anche oltre la loro maggior età (anche se il giudice sarà chiamato di volta in volta alle opportune valutazioni). Qualora poi si tratti di immobile condotto in locazione e fruito dalla famiglia è prevista la successione nel contratto del coniuge assegnatario, così come nel caso in cui la casa familiare sia un alloggio I.A.C.P., assegnato dall’Istituto ad uno solo dei coniugi.

In ordine alla trascrizione del diritto di abitazione di cui ci occupiamo, il dibattito iniziale, ancorchè acceso, si è sopito, lasciando inalterati i dubbi interpretativi degli operatori : trattandosi infatti di un legato che deriva non da un titolo testamentario, ma direttamente da una previsione di Legge c’è chi ritiene inutile o addirittura impossibile la trascrizione nei Registri Immobiliari in caso di successione legittima; secondo la tesi maggioritaria invece la trascrizione è sempre necessaria ai fini della opponibilità ai terzi (così la Cassazione del 21 febbraio 1995 n. 1909).

Ma si pone un problema ‘pratico’ in quanto la trascrizione dovrebbe avvenire contestualmente a quella della denunzia di successione che viene effettuata dall’Agenzia delle Entrate, trascrizione che per ormai consolidata giurisprudenza non costituisce accettazione di eredità, essendole riconosciuta esclusiva valenza fiscale. Non solo, in caso di cessazione del diritto di abitazione chi e come potrebbe effettuare, ed in forza di quale titolo, l’annotamento di ‘cancellazione’?

E’ evidente che l’eventuale acquirente dell’immobile gravato da tale diritto avrebbe difficoltà, in assenza di tale trascrizione, ad averne esatta conoscenza, ma i problemi, come abbiamo visto, sono rilevanti e, purtroppo, ancora quasi tutti irrisolti.

3 thoughts on “Il diritto di abitazione riservato al coniuge sulla casa adibita a residenza familiare

  1. Salve,
    La proprietaria della casa di abitazione di due coniugi senza figli,
    dona ai propri nipoti la casa mantenendo l’usufrutto e con l’obbligo da parte di questi, di accudirla e provvedere a tutti i bisogni della zia.
    Al coniuge superstite ( non proprietario ne usufruttuario ) spetterebbe il diritto di abitazione o viene a cessare col decesso del coniuge ?
    Non ci sono altri beni da ereditare.
    Grazie

  2. Mio marito, non residente, avrebbe un domani il diritto di abitazione nella casa di mia proprietà dove risiedo io, se dovessi passare a miglior vita, pur essendo già usufruttuario di un’altro alloggio, ma in sede diversa? Grazie per la risposta.

    1. Non siamo soliti utilizzare questo spazio del forum per consulenze personali su casi specifici.Mi spiace.

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