Il ‘Decreto Sicurezza’ varato dal governo: l’analisi giuridica

SCOMPARE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI E ALTRE NOVITA’ PER GLI STRANIERI

di avv. Eugenio Tummarello (esperto in diritto dell’immigrazione)

imagesE’ stato approvato il nuovo Decreto sicurezza del 05/10/2018 che così recita: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché’ misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il Decreto introduce radicali cambiamenti in tema di Immigrazione e cittadinanza. Vediamo i punti salienti del Titolo I in estrema sintesi in materia di immigrazione: 

  1. La principale misura introdotta riguarda l’eliminazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, un permesso residuale che l’Italia fino ad ora aveva concesso in determinati casi di rischio di natura sanitaria, economica, sociale e quant’altro a favore del richiedente Asilo che non rientrava nelle due forme di protezione internazionale, lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. 

  2. Dopo l’entrata in vigore del Decreto si potrà valutare un permesso di soggiorno per “protezione speciale”solo nel caso in cui la Commissione territoriale ritenga sussistenti: – il rischio di persecuzione di cui all’art. 19, c. 1, d.lgs. 286/98, che stabilisce che: “In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”; – o il rischio di tortura di cui all’art. 19, c. 1.1, d.lgs. 286/98, che stabilisce che “Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”;

  3. Sono state introdotte nuove fattispeciedi permesso di soggiornoche il Questore potrà rilasciare ora autonomamente, di sua iniziativa (o su proposta dell’AG o su autorizzazione del Ministro dell’interno), ora dietro richiesta della Commissione territoriale asilo.

  4. Tali misure riguardano: a) Il permesso di soggiorno “per cure mediche”è rilasciato “agli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza” e non occorre la domanda di Asilo ma può essere richiesto direttamente al Questore; b) il permesso di soggiorno” per calamità”,è rilasciato nei casi in cui “il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza”ed anche questo permesso può essere richiesto al Questore senza presentazione della domanda di protezione internazionale. c) Il permesso di soggiorno “per atti di particolare valore civile”può essere rilasciato qualora il cittadino straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, cioè abbia esposto la propria vita ad un pericolo concreto per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo, per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato, per ristabilire l’ordine pubblico, per partecipare all’arresto di malfattori, per il progresso della scienza od in genere per il bene dell’umanità, o per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria

  5. Il d.l. 113/18 stabilisce che alcune tipologie di permessi di soggiorno, già previste dal d.lgs. 286/98, e in precedenza rilasciati con la dicitura “motivi umanitari”, rechino invece la dicitura “Casi Speciali”: rientrano in questa tipologia fattispecie già previste (protezione sociale, ex art. 18 TUI; vittime di violenza domestica, ex art. 18 bis TUI; vittime di sfruttamento lavorativo, ex art. 22, comma 12 quater TUI).

Queste in estrema sintesi le modifiche introdotte dal Decreto che prevede durata e possibilità o meno di conversione in altre tipologie di permesso da approfondire, per chi ne avesse la curiosità, nei futuri commenti che interverranno sul provvedimento appena licenziato.

Vengono poi modificate le strutture di accoglienza, verranno riformati gli SPRAR che si occuperanno solo di chi ha già ottenuto la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati,I richiedenti asilo, invece, saranno collocati nei centri governativi di prima accoglienza ovvero, nei casi di emergenza, nelle strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza. Quale presupposto per accedere alle misure di accoglienza, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve dichiarare di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. Ferma restando la possibilità per il richiedente asilo di accedere al mercato del lavoro trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente, il decreto legge ha soppresso la possibilità per i richiedenti che usufruiscono delle misure di accoglienza di frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dai programmi degli enti locale ai quali è stata affidata la gestione dei centri. In sintesi il sistema di accoglienza SPRAR, più misurato e specifico per il richiedente Asilo viene sacrificato in favore del sistema di accoglienza straordinaria (CAS) che risulta più duro e affollato per ill migrante.

Oltre a ciò v’è da dire che Il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo ora costituisce anche documento di identificazionema, al tempo stesso, non è più titolo per ottenere l’iscrizione anagraficache, ad avviso di chi scrive, appare un limite civico per la partecipazione sociale nel Comune di sua accoglienza. Altra misura restrittiva riguarda l’ampliamento delle ipotesi di Trattenimento, anche nei confronti dello straniero che si trova in un centro in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione. Non solo: la misura del trattenimento può essere adottata ai fini dell’identificazione in appositi locali per un periodo non superiore a trenta giorni; persistendo l’impossibilità della verifica dell’identità e soprattutto della cittadinanza, il trattenimento può proseguire presso il CPR per un periodo massimo di 180 giorni.

Si è irrigidito il sistema sanzionatorio penale che gravita attorno al richiedente asilo e vengono aumentate le fattispecie di condanne definitive che determinano sia il rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato sia della protezione sussidiaria. Modifiche anche in tema di controversie e avanti al Tribunale, con la previsione del rito sommario di cognizione e la possibilità di impugnare solo per Cassazione l’ordinanza che definisce il giudizio in primo grado. Novità anche sulle norme relative alla concessione della Cittadinanza e, da ultimo, segnalo un l’articolo 15, Disposizioni in materia di giustizia, che chiude il Titolo I del decreto legge che qui ci riguarda, e viene introdotto nel testo unico di cui al D.P.R. 115/2002 (Spese di giustizia) l’articolo 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili)per escludere il compenso al difensore ed al CTdella parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile.

In tema di cittadinanza segnalo l’allungamento a 48 mesi del termine per decidere la domanda presentata dai 24 mesi finora in vigore da coloro che già da molti anni risiedono legalmente nel nostro territorio, misura questa che appare limitare i diritti dei richiedenti su una tempistica oltremodo lunga e burocratica.

Vedremo gli effetti di tale riforma che appare aver trovato (parecchi) consensi ed alcune, (moderate), proteste nell’opinione pubblica, molti e troppi commenti sono comparsi e si potrebbero scrivere, evidenzio solo la palese difficoltà dei vari Governi che sono intervenuti nel tempo sulla materia dell’Immigrazione di trovare una linea comune sul procedure di giudizio e di accoglienza dei richiedenti asilo.

Fa riflettere difatti pensare che dal Testo Unico N. 286/1998 (il Testo di Norme principali sul Diritto dell’Immigrazione) sono oramai passati ben oltre 20 anni. 

 

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