Guerra contro il Femminicidio, analisi giuridica e numeri

AD ANNO DALL’APPROVAZIONE DEL DECRETO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

di avv. Tommaso Rossi, Avv. Valentina Copparoni, Dott.ssa Alessia Rondelli  (Studio Legale Associato Rossi-Papa-Copparoni)

imagesDopo un anno è tempo di bilanci. Dall’entrata in vigore un anno fa della apposita legge diminuiscono i numeri del fenomeno “femminicidio”.  Il numero delle donne vittima di reati è sceso da 152 a 144 (-5,2%). E’ invece del 3,8% la diminuzione degli omicidi di donne all’interno della famiglia . Lo ha reso noto il ministro dell’Interno Angelino Alfano, sottolineando che i “dati positivi” non significano però che lo Stato abbia abbassato la guardia. In calo negli ultimi 12 mesi anche le denunce per stalking (-10.5%), che dal varo della legge 5 anni fa sono complessivamente 51 mila.
Il decreto legge 11 agosto 2013. L’11 agosto di un anno fa la svolta importante, tanto attesa, quanto voluta dal premier Letta, sul tema della violenza sulle donne, che in Italia rappresenta ora una vera emergenza. Il testo del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri è composto da 12 articoli che spaziano su vari punti cardine volti alla protezione attenta delle vittime di violenza. I numeri parlano chiaro: una donna viene uccisa ogni due giorni e mezzo. Era pertanto necessario dare un segno fortissimo, anche un cambiamento radicale sul tema spesso sottovalutato nel nostro paese, un chiarissimo segnale di contrasto e di lotta senza quartiere a questo triste fenomeno. Le più importanti novità riguardano tre obiettivi principali: prevenire la violenza, punirla in modo certo e proteggere le vittime. Si è pertanto previsto l’innalzamento di un terzo della pena per la cd violenza assistita, cioè la violenza a cui assiste un minore, come l’inasprimento per i reati di violenza sessuale ai danni di donne incinta o del coniuge o del partner. È stato poi introdotto l’arresto obbligatorio in flagranza per i reati di maltrattamento familiare e stalking, con l’attribuzione alle forza di polizia di più ampie funzione come per esempio quella di poter “buttare fuori di casa” il coniuge violento se c’è pericolo per l’integrità fisica della donna. Infatti in caso di gravi indizi di violenza domestica la procedibilità non sarà più a querela, bensì la polizia giudiziaria ne darà avviso alla magistratura che potrà emettere un provvedimento urgente di allontanamento dalla famiglia del responsabile; in ogni caso le generalità di chi denuncia un tale fatto devono essere omesse. Se ad essere vittima di violenza è una persona straniera è stata introdotta la possibilità per il questore di concedere un particolare permesso di soggiorno per motivi umanitari. Altro pilastro del decreto è la previsione della querela irrevocabile una volta che è stata presentata una denuncia, questa diventa irrevocabile in modo da sottrarre la vittima dal rischio di una nuova intimidazione allo scopo di farla desistere. Per la prima volta inoltre sono state previste una serie di misure preventive disposte dal questore, come nel caso di lesioni questo può intervenire anche in assenza di querela con l’ammonimento dell’autore. Infine, a completare il pacchetto, si è provveduto a varare un nuovo piano straordinario di protezione delle vittime di violenza sessuale e di genere che prevede azioni di intervento multidisciplinari, a carattere trasversale, per prevenire il fenomeno, potenziare i centri antiviolenza e i servizi di assistenza, formare gli operatori. Novità anche nell’iter processuale di tali reati che ora hanno una corsia preferenziale: gratuito patrocinio per le vittime a prescindere dal reddito e obbligo di informazione continua sull’andamento del processo. Infine, a completare il pacchetto, si è provveduto a varare un nuovo piano straordinario di protezione delle vittime di violenza sessuale e di genere, che prevede azioni di intervento multidisciplinari per prevenire il fenomeno, potenziare i centri antiviolenza e i servizi di assistenza, formare gli operatori.

La conversione in Legge. Il decreto, dopo un lungo e tortuoso iter, era stato convertito in legge con modifiche da Camera e Senato.

Il testo approvato dal Senato è identico a quello licenziato dalla Camera qualche giorno prima del passaggio definitivo, un testo  in parte modificato dalle commissioni Affari costituzionali e Giustizia rispetto a quello originario, con l’introduzione di nuove aggravanti e l’aumento degli strumenti per la tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza domestica (anche attraverso risorse finanziarie per uno specifico Piano d’azione antiviolenza e la creazione di una rete di case-rifugio).
Più nello specifico il testo ora sinteticamente prevede:

     – Maggiore rilievo alla relazione tra due persone a prescindere da un’ effettiva convivenza o legame matrimoniale. Pertanto se la violenza viene commessa contro una persona con cui si ha tale relazione si applicheranno aggravanti e specifiche misure di prevenzione.

     – Introduzione di  aggravanti comuni applicabile al reato di maltrattamenti in famiglia e a tutti quelli di violenza fisica commessi in danno o in presenza di minorenni o in danno di donne incinte Per quanto attiene invece la circostanza aggravante applicabile allo stalking quando viene commesso dal coniuge, viene meno la condizione che vi sia separazione legale o il divorzio.
Inserite, invece, aggravanti specifiche nel caso di violenza sessuale contro donne in gravidanza o commessa dal coniuge (anche separato o divorziato) o da chi sia o sia stato legato da relazione affettiva.

    – Sul tema dell’irrevocabilità della querela per il reato di stalking, questione a lungo dibattuta, si è arrivati ad una soluzione di mediazione tra le diverse ed opposte posizioni: in presenza di gravi e reiterate minacce, ad esempio con armi, la querela diventa irrevocabile altrimenti resta revocabile negli altri casi, ma la remissione può essere fatta solo in sede processuale davanti all`autorità giudiziaria.

    – In presenza di percosse o lesioni, il Questore può procedere con un formale ammonimento del responsabile ( che deve essere anche informato sui centri di recupero e servizi sociali disponibili) compresa anche l’eventuale sospensione della patente da parte del Prefetto. Non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle generalità del segnalante.

    – In caso di flagranza, l’arresto diviene obbligatorio anche per i reati di maltrattamenti in famiglia e stalking.

   – Al di fuori delle ipotesi di arresto obbligatorio, la polizia giudiziaria, se autorizzata dal Pubblico Ministero e se ricorre la flagranza di reati gravi tra cui lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze, può applicare la misura “precautelare” dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

   – Il soggetto nei cui confronti viene disposto l’allontanamento dalla casa familiare potrà essere controllato attraverso il braccialetto elettronico o altri strumenti elettronici. Possibile il ricorso alle intercettazioni telefoniche nel caso di atti persecutori.

    – La persona offesa vittima delle violenze e maltrattamenti assume un ruolo più centrale e sostanzialmente più informato all’interno del procedimento penale a carico del responsabile ( e ciò anche in applicazione di quanto disposto dalla direttiva europea sulla tutela delle vittime di reato) . Ad esempio la persona offesa dovrà essere informata della facoltà di nomina di un difensore e di tutto ciò che attiene alla applicazione o modifica di misure cautelari o coercitive nei confronti dell`imputato in reati di violenza alla persona.

   – Le donne straniere che subiscono violenza, lesioni, percosse, maltrattamenti in ambito domestico potranno ottenere il permesso di soggiorno sulla base di un parere (necessario) dell`autorità giudiziaria. Chi viene condannato per reati di violenza potranno essere espulsi dal territorio anche in caso di sentenza non definitiva.

   – Le vittime di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili potranno essere ammesse al patrocinio a spese dello stato a prescindere dal reddito.

   –  Previsti fondi (10 milioni di euro) per finanziare un vero e proprio “piano antiviolenza” per azioni di prevenzione, educazione e formazione che dovrà anche promuovere il recupero dei soggetti autori di violenze e sensibilizzare i media ad adottare codici di autoregolamentazione per una informazione che rispetti le donne. Previsti anche fondi per i centri anti-violenza e case rifugio.

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