Fine vita e Costituzione, quale confine ? 

​Analisi sull’art. 32 della Costituzione e sulla proposta di legge sul testamento biologico 


Di Avv. Amii Caporaletti
L’art. 32 della Costituzione italiana recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

Il diritto alla salute individuato dal testo repubblicano impone allo Stato italiano due ordini di obblighi:  da un lato un obbligo positivo consistente  nel  garantire ai consociati i trattamenti sanitari basilari ( a cui si ricollega il  più ampio concetto di stato assistenzialista e della gratuità delle prestazioni mediche essenziali), dall’altro un obbligo negativo, ossia l’obbligo di riconoscere ad ogni individuo il diritto di rifiutare le cure sanitarie  ritenute non  necessarie, e di essere tutelato dal c.d. accanimento terapeutico.

Ed è in questo sottile equilibrio, ossia tra il diritto di essere curati e il diritto a non essere curati, che si colloca il dibattito bioetico sul testamento biologico e sull’introduzione delle disposizioni anticipate di fine vita, problematica che oscilla tra il diritto di essere curati fino alla fine dei propri giorni, ed  il diritto di morire conservando quella “dignità umana”( individuata proprio nel secondo comma dell’art. 32 Cost.),  che spesso per alcuni risulta essersi vanificata con la malattia.

È chiaro che i recenti casi di cronaca afferenti persone ormai gravemente inferme ed in stato vegetativo da anni, hanno sensibilizzato ulteriormente il popolo italiano, che si trova ancora una volta fortemente  diviso tra coloro che vogliono  una legge che consenta di poter disporre sulle cure a cui sottoporsi nell’eventualità che la propria capacità di autodeterminazione sia grandemente scemata, e coloro che, in un’ottica senz’altro più  conservativa, non sentono la necessità che il testamento biologico venga introdotto nello Stato italiano.  

Ad ogni buon conto, in questo clima di forte indecisione politica, esiste una dato di fatto piuttosto certo: sempre più malati terminali italiani, favorevoli all’eutanasia, si rivolgono a strutture sanitarie straniere (ad esempio le strutture svizzere), nelle quali vi è la possibilità di  decidere di morire interrompendo anche i trattamenti essenziali, che garantiscono la nutrizione e l’idratazione. 

Tale fatto non è peraltro esente da ripercussioni non solo sul piano bioetico, ma chiaramente anche e soprattutto giuridico, basti pensare alla responsabilità medica  in cui incorrono quei medici italiani che decidono di aiutare il paziente a morire accompagnandolo in dette strutture.

L’ennesimo caso di cronaca (si veda il caso di dj Fabo), ha indotto i politici italiani a provare, di nuovo, a formare un testo normativo che sia in grado di porre rimedio alle lacune legislative presenti nel nostro ordinamento, introducendo una legge che difatti, introdurrebbe l’istituto del testamento biologico, ed andrebbe a disciplinare in maniera più limpida e specifica, quei casi in cui il malato abbia deciso, prima di perdere del tutto o in parte la propria capacità di discernimento, cosa fare della propria esistenza (chiaramente si fa riferimento a quelle ipotesi in cui si verifichino gravi situazioni fortemente limitative della propria personalità e della propria umanità).

L’attuale proposta di legge è ferma alla Camera dei Deputati, e nell’eventualità che venga approvata, dovrà essere sottoposta al vaglio del Senato, dove si prevedono forti ostruzionismi da parte delle varie fazioni politiche ivi presenti. Essa  si articola in soli 6 articoli,  che sono tuttavia molto corposi nonché chiaramente finalizzati a specificare e dare attuazione proprio all’art. 32 della Cost. 

Il titolo del disegno di legge è : “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, e le principali novità sono indicate qui di seguito: 

Disciplina sul consenso informato: nessun individuo potrà essere sottoposto ad un trattamento medico sanitario senza essere stato debitamente informato. La volontà del paziente dovrà essere rispettata dal medico curante, il quale sarà esente da qualsiasi responsabilità civile e penale. Il malato che, con il testamento deciderà a quali cure sottoporsi, potrà revocarlo in tutto o in parte,  in qualsiasi momento. 

Introduzione del DAT, ossia delle disposizioni anticipate di trattamento: ogni individuo, dotato di capacità di intendere e di volere,  potrà, attraverso il Dat, stabilire a quali tipi di trattamenti sanitari vorrà o meno sottoporsi, con obbligo dei medici di rispettarne la volontà.

Minori e incapaci: spetta ai genitori prendere decisioni in merito al trattamento sanitario da riservare al minore. Quanto agli incapaci invece, sarà il tutore a decidere per lui, avendo prima sentito, dove possibile, l’interdetto.

Testamento biologico: potrà essere redatto per iscritto oppure tramite riprese audio – video, sottoforma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.

La novità di questo disegno di legge risiede dunque, non solo nella previsione di un testamento biologico e del Dat, quanto piuttosto nella possibilità di interrompere anche trattamenti sanitari essenziali come la nutrizione e l’idratazione. 

Attualmente la proposta legislativa è ancora ferma alla Camera dei Deputati ove i lavori parlamentari procedono molto lentamente a causa sia,  delle divergenze dei vari partiti politici  che dell’assenteismo dei parlamentari (tant’è che  molti scommettono che il disegno di legge sul fine vita, non vedrà mai la luce, fuori dalle aule parlamentari). A questo punto, una considerazione sembra essere doverosa. Si può essere favorevoli o sfavorevoli al testamento biologico, al Dat e al più ampio concetto di eutanasia, ma ciò che alla fine rimane,  è una scelta, una scelta meramente personale, religiosa e di coscienza.  Che vi sia o meno una legge in grado di regolamentare l’eutanasia non cambia il fatto che chi consapevolmente sceglie di vivere pur nella sofferenza, vivrà, ma chi invece non vuole più vivere in quella sofferenza, potrà scegliere di morire, senza doversi recare lontano dal proprio paese d’origine, per porle fine. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top