Coffee Lex: Agevolazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico

CONTINUA IL VIAGGIO DI FATTO&DIRITTO SULLE AGEVOLAZIONI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, RISPARMIO ENERGETICO E BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

di Dott.ssa Anna Maria Marini (Dottore Commercialista in Ancona) 

Risparmio Energetico

A conclusione di questo articolo trattiamo delle agevolazioni fiscali connesse agli interventi per il risparmio energetico.

L’agevolazione in commento è stata introdotta per la prima volta con la legge n.296/2006 (c.d. legge finanziaria per il 2007) con lo scopo di incentivare la realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici su edifici esistenti, per rispettare gli obiettivi in tal senso previsti nel contesto più generale delle misure di politica energetico-ambientale.

Con una serie di successivi provvedimenti legislativi, l’agevolazione che doveva avere termine il 31.12.2007, è stata ripetutamente prorogata e per alcuni versi modificata, da ultimo con il D.L. 63/2013 che ne ha fissato la scadenza al 31.12.2013 (30.06.2014 per gli interventi su parti comuni di edifici) e, in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno 2013, ne ha innalzato la percentuale di detraibilità dal 55% al 65% (in calce all’articolo vedremo le novità previste nella legge di stabilità).

Il beneficio fiscale in questo caso è legato a quegli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, e consiste in una detrazione dall’Irpef e/o dall’Ires (imposta sul reddito delle società – che non beneficia delle agevolazioni esposte nei precedenti paragrafi) pari ad una percentuale del 55%-65%, delle spese sostenute in un determinato periodo d’imposta, con un limite massimo di detrazione fissato in funzione del tipo di intervento che viene posto in essere.

Ambito soggettivo e oggettivo della agevolazione

Dell’agevolazione in commento possono beneficiare tutti i contribuenti, persone fisiche e non, residenti o meno, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

Quindi, brevemente, possono beneficiarne:

  • Le persone fisiche, anche esercenti arti e professioni;

  • le associazioni tra professionisti;

  • i titolari di reddito d’impresa (persone fisiche e società, sia di persone che di capitali);

  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali

Tra le persone fisiche che possono fruire del beneficio vanno annoverati i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini per gli interventi su parti comuni di edifici; gli inquilini e chi detiene l’immobile oggetto di intervento a titolo gratuito (o comodato).

Anche nel risparmio energetico è prevista la possibilità per i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile su cui l’intervento è stato realizzato, di usufruire dello sconto fiscale a condizione ovviamente che sostengano le relative spese. E’ logico invece che, se l’intervento ha interessato un immobile “strumentale” del possessore o detentore, il familiare convivente non potrà usufruire della agevolazione.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, restano esclusi dal beneficio in oggetto le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita per tutte le spese sostenute e finalizzate alla riqualificazione energetica di beni considerati “merce” (v. R.M. 303/E del 2008).

Parimenti sono escluse dall’agevolazione le società proprietarie di immobili dati in locazione (R.M. 340/E del 2008).

A differenza di quanto abbiamo visto per gli interventi di ristrutturazione edilizia, che è riservata ai soli edifici residenziali abitativi, il “bonus” fiscale per il risparmio energetico coinvolge tutti i fabbricati esistenti, anche rurali, di qualsiasi categoria catastale.

Trattandosi di interventi su edifici “esistenti” viene da sé che sono esclusi gli interventi effettuati quando l’immobile è in corso di costruzione. Tuttavia il beneficio può essere riconosciuto in caso di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione, con esclusione degli interventi di ampliamento.

Gli interventi che possono dare origine al beneficio fiscale legato al risparmio energetico possono essere così sintetizzati:

  • interventi che determinano la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento degli edifici esistenti;

  • interventi che determinano il miglioramento termico dell’edificio (coibentazione – pavimenti – finestre comprensive di infissi);

  • installazione di pannelli solari;

  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Ovviamente per poter rientrare nell’agevolazione fiscale in commento, devono essere rispettati alcuni indici che misurano sostanzialmente il risparmio energetico conseguito e le cui caratteristiche tecniche variano in funzione dell’intervento eseguito.

Percentuali di detrazione , limiti e criteri di ripartizione della spesa

Come richiamato in premessa, l’agevolazione per il risparmio energetico è stata oggetto di numerosi provvedimenti di cui l’ultimo è il D.L. 63/2013. Volendo fare una fotografia attuale dei benefici ottenibile possiamo fare questa sintesi:

  1. Interventi di riqualificazione energetica globali

Percentuale di detrazione 65% – detrazione massima Euro 100.000

  1. Interventi sull’involucro degli edifici:

Percentuale 65% – detrazione massima Euro 60.000

  1. Installazione di pannelli solari

Percentuale 65% – detrazione massima Euro 60.000

  1. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale:

  • con caldaie a condensazione: percentuale 65% – detrazione massima Euro 30.000;

  • con pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia: percentuale 65% – detrazione massima Euro 30.000;

  • sostituzione di scaldacqua tradizionali con altri a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda: percentuale 65% – detrazione massima Euro 30.000.

La detrazione così calcolata va ripartita in 10 quote annuali di pari importo avendo riguardo alle spese “sostenute” nel singolo periodo di imposta.

Ora, essendo l’agevolazione in commento destinata non solo ai soggetti Irpef ma anche ai soggetti Ires e in ogni caso a soggetti titolari di reddito d’impresa che non applicano il c.d. criterio di “cassa” (già chiarito), cerchiamo di capire come deve essere applicato il concetto di “spesa sostenuta” e conseguentemente quando e come riconoscere il beneficio fiscale.

In particolare:

  • per le persone fisiche, inclusi esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, vale il criterio di cassa, ovvero vale il principio della spesa “pagata”. Da tale criterio discende quindi che tali soggetti per le spese pagate entro il 5.6.2013 beneficiano dell’aliquota pari al 55% e per quelle pagate dal 6.6.2013 beneficiano dell’aliquota al 65%, a nulla rilevando la data di avvio o conclusione dell’intervento;

  • le imprese individuali, le società e gli enti commerciali essendo sottoposti al criterio della “competenza economica”, applicheranno il beneficio e la relativa aliquota in riferimento al momento in cui l’intervento è stato ultimato, indipendentemente dal momento di inizio e ancor meno dall’effettivo pagamento.

Formalità

Gli interventi destinati ad ottenere un risparmio energetico non necessitano di una comunicazione preventiva.

Gli adempimenti previsti per poter fruire della agevolazione sono:

  • acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato (criteri e modalità di rilascio differiscono in funzione dell’intervento eseguito);

  • acquisire l’attestato di certificazione o qualificazione energetica dove richiesto (sono esonerati dall’obbligo gli interventi per l’installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e la sostituzione delle finestre);

  • acquisire la scheda informativa relativa agli interventi realizzati;

  • trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, per via telematica (tramite il sito internet dell’ente) la documentazione attinente l’intervento, ottenendo la relativa ricevuta di presentazione (quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione nella scheda informatica è consentito l’invio della documentazione tramite posta con raccomandata);

  • nel caso in cui i lavori in esame proseguano in più periodi di imposta è anche necessario trasmettere telematicamente, all’Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni dal termine del periodo di imposta nel quale i lavori sono iniziati, una comunicazione utilizzando il modello preposto.

Per il riconoscimento del beneficio fiscale, come abbiamo visto anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per il bonus mobili, le spese devono essere comunque pagate tramite bonifico bancario o postale che deve riportare la specifica causale e i codici fiscali dei soggetti coinvolti nell’operazione. Attenzione perché omissioni o irregolarità nel bonifico eseguito potrebbero determinare la perdita del beneficio fiscale in esame.

Il bonifico c.d. “parlante” consentirà poi all’intermediario finanziario di eseguire la ritenuta fiscale del 4%.

Tutta la documentazione richiamata, comprese le fatture inerenti gli interventi realizzati vanno conservati per il termine dell’accertamento fiscale ed esibita a richiesta dell’ufficio.

Le novità dell’ultima ora: la legge di stabilità.

In modo del tutto inaspettato, ma che senz’altro viene accolto con favore, è stata inserita nella bozza della legge di stabiltà, redatta in questi giorni, la proroga per i Bonus edilizi di cui abbiamo parlato in occasione di questo articolo che oggi giunge a conclusione.

Quindi, salvo ripensamenti o modifiche nei vari passaggi alle camere, colgo l’occasione per segnalare quanto segue:

  1. Detrazione per il risparmio energetico:

  • proroga della detrazione con percentuale al 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2014 (30.06.2015 per i condomini);

  • detrazione pari al 50% per le spese sostenute fino al 31.12.2015 (30.06.2016 per i condomini);

  1. Detrazione interventi di ristrutturazione edilizia:

  • proroga della detrazione con percentuale pari al 50% e limite di spesa Euro 96.000 per le spese sostenute fino al 31.12.2014;

  • detrazione con percentuale pari al 40% per le spese sostenute fino al 31.12.2015;

  • regime ordinario con aliquota 36% e limite di spesa Euro 48.000 per le spese sostenute dal 1.1.2016

  1. Bonus mobili

Nel testo di legge si parla anche di prorogare la detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici fino a tutto il 2014 sempre però in collegamento ad un intervento di ristrutturazione edilizia.

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