Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie ed ecobonus

FACCIAMO IL PUNTO TRA PROROGHE, NOVITA’ E NOTE DOLENTI

di Dr.ssa Anna Maria Marini (dottore commercialista)

UnknownLe agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie sono sempre state accolte con grande favore, e non è un caso che i vari governi che si sono succeduti nel tempo ne hanno fatto un “cavallo di battaglia” nella politica fiscale, proponendo novità e introducendo stabilizzazioni o proroghe delle disposizioni vigenti.

Le ragioni sottese a tanta “attenzione” non sono difficili da capire, l’obiettivo ultimo è sicuramente quello di stimolare il settore dell’edilizia, uno dei più importanti per il nostro Paese e al contempo uno dei più colpiti dalla crisi economica degli ultimi anni, ma allo stesso tempo cé anche la volontà di rinnovare e riqualificare il patrimonio immobiliare delle città.

Anche l’attuale governo, con la legge di stabilità per il 2016, ha voluto scommettere sulla ripresa del settore edile e per questo oltre alla abolizione delle tasse legate alla prima abitazione ha riproposto per un altro anno ancora, le agevolazioni fiscali legate alle ristrutturazioni edilizie e all’ecobonus.

La proroga ripropone la possibilità fino al 31.12.2016 di poter beneficiare della detrazione Irpef del 50% (ristrutturazione edilizia) da ripartire in 10 anni su un limite massimo di spesa di Euro 96.000 e la detrazione del 65% (risparmio energetico) con le stesse modalità, limiti di importo, e tipologia di interventi attualmente vigenti, sempre da ripartire in 10 anni. Peraltro tra gli interventi che danno diritto alla detrazione per il risparmio energetico vengono confermati anche gli interventi antisismici, la rimozione dell’amianto e l’installazione e posa in opera di schermature solari, ciascuno con specifici limiti di spesa.

Restano ferme tutte le condizioni soggettive ed oggettive di accesso attualmente in vigore e non da ultimo la necessità imprescindibile di eseguire i pagamenti con il c.d. bonifico parlante (si rammenta che il pagamento tramite assegno non dà diritto alla agevolazione).

Da non sottovalutare anche la proroga del c.d. «bonus mobili» riproposta sia nella formulazione già in vigore che nella “nuova” formula per le “giovani coppie”. Vediamo brevemente in cosa consistono ed in cosa si differenziano.

Il bonus mobili “tradizionale”, introdotto con il DL 63/2013, consiste in una detrazione pari al 50% della spesa sostenuta (con un limite di Euro 10.000) per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo di un immobile oggetto di un intervento di ristrutturazione. Irrilevante a tal fine che il mobilio sia destinato alla “stanza” oggetto di intervento edilizio, ma fondamentale che comunque l’immobile da arredare sia oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia per il quale è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 50%.

Il bonus mobili per “giovani coppie”, che rappresenta la novità della Legge di stabilità, riconosce una detrazione dall’Irpef del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di mobili destinati ad arredare l’abitazione principale “appena acquistata”. Pertanto il bonus in questo caso è svincolato dalla presenza di un intervento di ristrutturazione, ma legato all’acquisto dell’abitazione principale, ed è indirizzato alle “giovani coppie” con ciò intendendo, stando al dato letterale della norma, i nuclei familiari costituiti da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiamo costituito un nucleo da almeno tre anni e di cui almeno uno dei due componenti abbia un età inferiore ai 35 anni.

La detrazione in questione spetta per un importo pari al 50% della spesa sostenuta ma entro un limite di Euro 8.000.

La novità in commento non è ancora diventata legge e già sulla stampa specializzata trapelano le prime critiche, a mio avviso più che fondate, legate alla presenza di requisiti di accesso troppo rigidi, sia in termini di platea soggettiva (ad esempio sono esclusi i nuclei formati da un solo genitore con figli minori) sia in termini di condizioni oggettive (si parla di acquirenti dell’abitazione principale e non genericamente di proprietari dell’abitazione principale).

A ben vedere, considerato che la finalità delle agevolazioni è quella di dare una spinta decisiva al settore edile e a tutto l’indotto, l’occasione (salvo ripensamenti o interpretazioni estensive) è stata persa per rendere il beneficio appetibile ad una più vasta platea di soggetti.

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