I tifosi laziali arrestati a Varsavia:legalità o abuso?

LA RICOSTRUZIONE DELL’ARRESTO IN POLONIA DEI 22 TIFOSI LAZIALI

di Avv. Tommaso Rossi (Studio Legale Associato Rossi-Papa-Copparoni)

imagesDieci giorni sono passati. Dieci giorni da quel tranquillo giovedì di Europa League, competizione che per le squadre di calcio italiane è ormai diventata una sorta di gita fuori porta, in cui la Lazio faceva visita al Legia Varsavia, squadra della capitale polacca. Noi italiani non ci facciamo una ragione che dei “poveri” tifosi- tifosi come i tanti a cui siamo abituati che ogni domenica mettono a ferro a fuoco stadi e città, che hanno costretto le istituzioni a emanare normative restrittive da stato di polizia (vedi, tessera del tifoso), di fatto togliendo la voglia di andare allo stadio alla moltitudine di persone normalissime che amano il calcio-possano essere addirittura arrestati.

Arrestati…processati……..ma che paroloni? Per noi italiani siamo al confine del vilipendio della religione pallonara, è quasi un affaire di Stato, si muovono istituzioni, politici, imbonitori e millantatori vari ed eventuali.

Sentite cosa dicono invece i politici polacchi, nella fattispecie il ministro degli Interni Barlomiej Sinkiewicz , che al quotidiano Gazeta Wyborcza ha dichiarato: «Comprendo il dolore dei familiari dei tifosi laziali arrestati in Polonia, ma la verità è che una parte di loro si trova a Varsavia per assistere i propri figli banditi». Perché – aggiunge con un tono che rasenta la banalità- «la legge è uguale per tutti, sia per i polacchi sia per gli stranieri».

 Poco prima, al termine della bilaterale Polonia Italia, il presidente del Consiglio Enrico Letta aveva sollecitato il suo omologo Donald Task a intervenire a favore dei 22 tifosi laziali in carcere da giovedì scorso e accusati di violenze nei confronti della polizia. «Nel rispetto delle leggi e della separazione dei poteri – sono parole del premier Letta ai giornalisti – ho chiesto al governo polacco di accelerare il più possibile l’applicazione delle regole». Positiva la risposta di Tusk: «Farò un appello al procuratore generale e al ministro della Giustizia affinché seguano personalmente la vicenda al fine di evitare lungaggini».

Da noi si sono mossi Marino (il sindaco di Roma), la Bonino (ministro degli esteri in carico ed in passato anche candidata sindaco di Roma) e tanti altri.

22 sono i tifosi, o pseudo tali ancora in stato di fermo in attesa di giudizio per resistenza a pubblico ufficiale. Altri 115 ultras biancazzurri, inizialmente fermati a causa degli incidenti nella capitale polacca, sono già liberi, con delle ammende e altre pene inflitte della reclusione sospese però con la condizionale.

Dei 22, pare che 4 abbiano una posizione più grave, per la sussistenza anche dei reati di possesso di stupefacenti e armi.

La Polonia non viene certo vista, ai nostri occhi di “giuristi e pallonari (a volte in entrambi i casi anche un po’ gonfiati)”, come la culla del diritto, ma proviamo un attimo a pensare che- forse- considerano lo stadio un luogo come un altro dove si possono commettere delitti e non come da noi una terra franca dove far sfogare le conflittualità sociali senza troppe conseguenze.

Proviamo a pensare che, forse, stanno soltanto applicando una legge. Giusta, sbagliata, bella o brutta, ma è la loro legge.

Avete mai provato a chiedere ai cultori del diritto e dei diritti di tutto il mondo cosa ne pensano della nostra normativa contro l’immigrazione?

E voi lettori- sicuramente più illuminati di chi ci governa- avete provato a pensare se è più scandaloso un Paese dove possono essere arrestati solo per esser scesi da un barcone soggetti provenienti da parti del mondo dove si muore per le proprie idee o solamente per fame o un Paese dove vengono buttati in cella in attesa di processo violenti ultrà che si fanno trasferte di centinaia di chilometri, a spese della società, solo per combattere la loro crociata?

La risposta, come sempre, soffia nel vento.

Il vento di un cambiamento che, se non ci sarà, ci farà affondare assai più velocemente di un barcone di immigrati.

In Italia quali reati sono normalmente contestati nei casi di violenza negli stadi?

I reati contestati vanno dal danneggiamento aggravato alla violazione delle norme di ordine pubblico fino alla resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre in questi casi viene emesso il DASPO quale misura di prevenzione emessa dal Questore del luogo ove i reati sono stati compiuti. Il DASPO è un atto di natura amministrativa che può contenere, a seconda della gravità dei fatti commessi, obblighi di presentazione in Questura per apposizione di firme prima, durante e dopo lo svolgimento degli incontri di calcio.

Quali potrebbero essere i risvolti nell’ambito della normativa antiviolenza negli Stadi?

Gli articoli 6 e seguenti della legge n. 401 del 1989, e successive modifiche, disciplinano la tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive.

Ciò che è stato commesso rientra pienamente in alcune delle fattispecie richiamate dalla Legge, di cui di seguito vengono riportati per estratto alcuni articoli a mero titolo esemplificativo.

- il primo articolo riguarda il famoso DASPO, i presupposti e la sua applicabilità:

Art.6 Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive

1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati in materia di armi , ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell’Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse. 
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 puo’ essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta’. Il provvedimento e’ notificato a coloro che esercitano la potesta’ genitoriale .
2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell’attività lavorativa dell’invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto.

- Di seguito l’articolo in materia di lancio oggetti pericolosi e scavalcamento di campo, nonché quello relativo al possesso di razzi e materiale esplosivo:

Art.6 bis Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e’ aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone. 
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell’impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena e’ della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, l’interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica

Art.6ter Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusionedaseimesiatreannieconlamultada1.000a5.000euro.

- Interessante anche l’articolo che segue, che sostanzialmente parifica gli addetti alla sicurezza, ossia i più conosciuti “Stewards”, ai Pubblici Ufficiali, norma sicuramente aperta ad inevitabili discussioni su come e fino a quanto gli stewards possono intervenire nel rispetto della legge:

Art.6 quater (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive).

Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell’instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d’uso dell’impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

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