Catania, l’ultima follia omicida. Una notte di tormento per il lavoro perso, per la moglie andata via di casa, una relazione che sta per scoppiare, un peso di vita che diventa sempre più gravoso da sopportare. Quattro figli da mantenere, un uomo tranquillo da cui mai nessuno si sarebbe potuto aspettare qualcosa di simile. Roberto Russo, 47 anni, apre gli occhi e si scaglia con un coltello da cucina contro le sue figlie uccidendo la più piccola, Laura,12 anni, e riducendo in fin di vita la più grande, Marica, 14 anni. La piccola non ha avuto neppure il tempo di reagire, di urlare; la grande ha gridato destando l’attenzione dei due fratelli che dormivano nella stanza accanto, 17 anni il primo, 22 il più grande, Andrea. Che si è lanciato contro il padre e l’ha fermato, mentre il padre cercava di uccidersi con una coltellata rivolta contro il petto.La nostra opinione e l’analisi giuridica.
Dichiarazioni forti, quelle del Dr. Mencacci, e a mio avviso discutibili.
Ricordiamo, per maggiore facilità di comprensione della vicenda, che nel nostro ordinamento penale gli artt. 88 e 89 del codice penale richiedono, ai fini della esclusione della imputabilità, l’esistenza di una e vera propria malattia mentale, ossia di uno stato patologico che incida sui processi intellettivi e volitivi della persona oppure di anomalie psichiche che, seppur non classificabili secondo precisi schemi medico-legali, risultino tali per la loro intensità ad escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e volere dell’autore di un reato.
E’ previsto che in caso di riconoscimento della totale incapacità di intendere e volere al momento in cui l’autore del reato ha agito, lo stesso venga dichiarato non imputabile con la conseguenza che non viene applicata la pena ma la misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario- o in altro luogo di cura- laddove il soggetto sia considerato socialmente pericoloso.
Nel caso, invece, di un riconoscimento di parziale incapacità di intendere e volere il soggetto risponde del reato compiuto, ma la pena viene diminuita.
Il raptus, invece, chiamato anche “reazione a corto circuito” ossia una situazione spesso ricollegata a condizioni di turbamento psichico transitorio non dipendenti da una causa patologica bensì emotiva o passionale, non viene valutato dal nostro sistema penale codicistico e giurisprudenziale quale causa di esclusione o diminuzione della capacità di intendere e volere in quanto non è considerato un fattore in grado di diminuire o limitare la capacità di rappresentazione della realtà e di autodeterminazione di un soggetto.
Ma c’è un ma. Qualora le c.d. reazioni a corto circuito risultino manifestazioni di una vera e propria patologia in grado di incidere negativamente sulla capacità di intendere e volere, l’imputabilità del soggetto autore del reato potrà essere esclusa oppure diminuita con le diverse conseguenze sanzionatorie anzidette. Il “Raptus” dunque può diventare patologia, anche se transitoria, e come tale incidere, escludendola, sulla capacità di intendere e volere.
In passato una sentenza delle Sezioni Unite, la n. 9163 del 25.1.2005, ha stabilito che anche i disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto ambito delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità purchè, però, “siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale”.
Parlare quindi genericamente di “raptus” come causa che esclude la capacità di intendere e volere, e dunque la punibilità, ma altrettanto non corretto è affermare de plano “il raptus non esiste”!
