Milan-Donnarumma: si può davvero parlare di consenso estorto con violenza?

ANALISI DEI PROFILI GIURIDICI  DEL CONTRATTO DEL GIOVANE PORTIERE ASSISTITO DAL PROCURATORE RAIOLA
di avv. Tommaso Rossi (Studio Legale Rossi-Papa-Copparoni)

imagesQual’è il problema che si cela dietro l’affaire Donnarumma/Milan/Raiola che in questi giorni anima i tifosi rossoneri e impazza nelle pagine di giornale?

Anzitutto: la famosa clausola rescissoria nel contratto tra Milan e Donnarumma  dell’11 luglio 2017 non è mai stata inserita. Clausola che, secondo l’idea del procuratore Mino Raiola e il suo entourage di avvocati, avrebbe maggiormente garantito al suo assistito la possibilità di andarsene in un’altra squadra semplicemente laddove la stessa avesse versato la cifra della clausola. E ovviamente avrebbe garantito all’agenzia dello stesso Raiola, la percentuale sul trasferimento.

Contratto senza clausola, dunque, come milioni di altri, ma con un importo (sei milioni netti a stagione!!) assai diverso dalla media. Dopo tre mesi o poco più dalla stipula, l’avvocato che difende gli interessi della società di Raiola, scrive alla Società Milan,  denunciando- perlomeno secondo quanto trapelato dai media)- l’annullabilità del contratto sottoscritto da Gigio Donnarumma per un vizio della volontà dello stesso al momento della firma.

Secondo l’art. 1427 del codice civile, infatti, il contratto è annullabile quando il consenso del contraente sia stato dato per errore, oppure estorto con violenza o carpito con dolo.

In particolare, la violenza morale cui si richiamerebbero i legali di Raiola, secondo l’art. 1435 c.c. , deve essere di tal natura “da far impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all’età, al sesso e alla condizione delle persone.

C’è da chiedersi se uno stipendio da 6 (sei) milioni di euro all’anno possa rientrare nel concetto di “male ingiusto e (soprattutto!!) notevole”….

Evocare che il ragazzo sia stato sottoposto a pressioni tali, da rientrare nel concetto di violenza morale francamente appare davvero infondato.

Al più, forse, sarebbe stato giuridicamente più sostenibile riferirsi al dolo contrattuale, altra causa come abbiamo visto di annullabilità del contratto.

Secondo l’art. 1439 codice civile, infatti “il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato”. In questo caso, dunque, si poteva semmai sostenere che sarebbe stato sottoposto dai dirigenti del Milan a Donnarumma un contratto diverso da come prospettato , facendogli maliziosamente credere che fosse inserita nello stesso una clausola rescissoria che mai invece era stata apposta. E dire che i legali del ragazzo si sarebbero accorti di questo solo mesi dopo.

Poco sostenibile anche questa strada, come è evidente. Ma appena meno risibile della precedente.

La questione con tutta probabilità si risolverà in modo tale che entrambe le parti vengano soddisfatte economicamente. Dunque, o vendendo ad una cifra congrua per il Milan il ragazzo scontento prima del 30 giugno 2018, per poter avere ripercussioni positive sul bilancio che la società dovrà presentare sotto la lente di ingrandimento del fisco e soprattutto dell’UEFA.

L’unica altra alternativa che, a questo punto, pare plausibile, è che il ragazzo “scarichi” l’agenzia di Mino Raiola……salvo ovviamente clausole penali che blindino il rapporto tra procuratore e assistito.

Insomma, in questo caso, pare tutta una questione di…..”clausole”!!!

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