La qualificazione giuridica del lavoro dei Riders: una questione irrisolta dalla giurisprudenza

di MICHELE DICUONZO **

158279495_2875859432648896_7977686065569928459_nIl Rider: il lavoratore del nuovo millennio

La figura del rider, allo stato attuale, è oggetto di un acceso dibattito in giurisprudenza circa la sua corretta qualificazione gius-lavoristica ed il suo inquadramento nelle tradizionali figure lavorative. Alla base dell’interesse destato in dottrina ed in giurisprudenza dal rider, si collocano due fattori eziologici: la diffusione del cd. “food delivery”, uno dei settori di maggior influenza della politica di “Gig Economy”; la nascita di piattaforme digitali come Just Eat Deliveroo, il cui enorme successo presso il pubblico dei consumatori è giustificato dalla agevole accessibilità dei servizi offerti.

E’ a questo secondo fattore che si collega la difficoltà di inquadrare la figura del rider, in quanto il datore di lavoro non è una persona fisica, ma virtuale.

I primi interventi correttivi della giurisprudenza

Storicamente, la legislazione di settore ha fatto perno sulla dicotomia “lavoro subordinato” – “lavoro autonomo” (disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 2094 e 2222 c.c.), la quale, però, non sempre è riuscita a compensare l’ampia “zona grigia” lasciata dalla due norme. Tale lacuna è stata colmata mediante l’introduzione di forme di lavoro “parasubordinate”, tipizzate nella “collaborazione coordinata e continuativa” ex art. 409 c.p.c. e nella “collaborazione etero-organizzata”, prevista dall’art. 2 del d.lgs.81/2015. La maggior difficoltà riscontrata dagli interpreti è consistita, peraltro, nel ricondurre in via sussuntiva il rider ad una di queste figure, compito non proprio agevole se si considerano le rispettive caratteristiche ontologiche e di disciplina.

Particolare interesse ha suscitato la controversia instauratasi tra i riders e la piattaforma digitale Foodora, risolta dal Tribunale di Torino in funzione di Giudice del lavoro, il quale ha escluso la riconducibilità del relativo rapporto agli schemi tipici tanto della subordinazione quanto della etero-organizzazione (Sentenza n.778/2018). Tuttavia, la Corte di Appello di Torino ha ribaltato la decisione del Tribunale, riconoscendo la natura etero-organizzata delle mansioni svolte dal rider (Sentenza n.26/2019), soluzione poi condivisa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1663/2020. Nello specifico, la Corte di legittimità si è soffermata sull’interpretazione dell’art. 2 del D.lgs.n.81/2015 ed ha finito con il privilegiare la cd. “Teoria rimediale”, a discapito sia della teoria della “norma apparente” sia di quella del “tertium genus”. Nell’ottica del Giudice di legittimità, dunque, il citato art. 2 realizza lo scopo per il quale è stato emanato attraverso l’estensione in toto della disciplina del lavoro subordinato ex art.2094 c.c. alla figura del lavoro etero-organizzato, in quanto, a giudizio della Corte, il legislatore non ha dettato alcun criterio selettivo della disciplina da applicare.

Il convincimento espresso dalla S.C. si è fondato sulle circostanze di fatto emerse nel corso del processo. In particolar modo, la Corte ha analizzato le concrete modalità di tempo e di luogo della prestazione lavorativa fornita dal rider, riscontrando come esse fossero decise unilateralmente dalla piattaforma Foodora e che l’eventuale inadempimento o ritardo del prestatore venisse sanzionato con una penale.

L’attuale assetto normativo

Comunque, la sentenza della Corte di Appello di Torino ha avuto l’indubbio merito di aver anticipato i tempi. Nel frattempo, è stato emesso il D.L. n. 101/2019, convertito nella L. n. 128/2019, che ha introdotto gli artt. 47-bis, 47-ter e 47-quater nel Capo V-bis del d.lgs. n.81/2015, rubricato “Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali”. Tali norme assicurano al rider i livelli minimi di tutela tipici del lavoro subordinato, applicabili proprio in virtù del suo inquadramento nella categoria dei lavoratori autonomi o coordinati e continuativi, fatte salve sempre le specifiche discipline dei CCNL in tema di trattamento economico. Inoltre, la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.17 del 19 novembre 2020 ha specificato che i contratti collettivi legittimati a dettare una disciplina derogatoria in melius rispetto a quella prevista dalla legge sono esclusivamente quelli stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La regola descritta garantisce un rafforzamento della tutela dei riders, in quanto previene il rischio che associazioni sindacali minoritarie stipulino CCNL che prevedano un peggioramento delle condizioni contrattuali, a discapito dei riders. Tuttavia, tale rischio si è concretizzato il 15 settembre 2020, quando le associazioni sindacali Assodelivery, UGL e ANAR hanno sottoscritto il primo CCNL europeo sul lavoro dei ciclo-fattorini, anche se perplessità e critiche sono state rappresentate da CGIL, CISL e UIL, ritenendo tale contratto collettivo peggiorativo dei risultati conquistati fino a quel momento. Infatti, il CCNL citato condurrebbe, da una parte, alla legittimazione del cottimo quale metodo per la determinazione della retribuzione dei riders; dall’altra, al ritorno ad una concezione autonomistica dei relativi rapporti di lavoro. Recentemente, peraltro, il Tribunale di Firenze ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata da CGIL di annullare il CCNL “Rider”, così sancendo la natura autonoma della figura del rider.

I recenti orientamenti della giurisprudenza in Italia e all’estero

In senso contrario si pongono, tuttavia, le decisioni assunte da altri tribunali, i quali, partendo dai principi elaborati dalla citata sentenza della Corte di Cassazione, hanno finito per superarli, attestandosi su una lettura evolutiva degli schemi tipici della subordinazione. Infatti, il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 3570/2020, decidendo sul ricorso proposto da un lavoratore nei confronti della piattaforma Glovo per far riconoscere, in via principale, la natura subordinata della prestazione di lavoro fornita, ha constatato preliminarmente la natura giuridica di impresa e l’attività di distribuzione di prodotti alimentari da essa volta, ravvisandovi in ciò un primo segno dell’esistenza di un rapporto eterodiretto. Inoltre, lo stesso Tribunale ha soffermato la sua attenzione sulla fase esecutiva del rapporto, dichiarando che esso ha “natura continuativa, non invece occasionale, né costituita dall’insieme di singoli innumerevoli contratti”. Inoltre, il giudice ha rilevato che: l’attività del rider è interamente gestita e organizzata dalla piattaforma; al rider è preclusa la possibilità di selezionare i turni per lui più convenienti; il datore di lavoro esercita un potere di direzione e di controllo nei suoi confronti. La correlazione tra gli elementi costitutivi del rapporto così individuati si traduce, oltre che nell’integrazione del presupposto della etero-organizzazione, nella qualificazione del rapporto in termini di subordinazione ab origine ex art.2094 c.c.

E’ interessante notare come il giudice palermitano, nella formulazione del giudizio, abbia fatto continuo riferimento a pronunce gius-lavoristiche europee ed estere. In particolare, a sostegno della natura di impresa di distribuzione e trasporto della piattaforma digitale e del conseguente carattere subordinato della prestazione fornita dal rider, ha richiamato, da un lato, la recente pronuncia della Cour d’Appel de Paris, nonchè le decisioni del Juizado Especial Civel brasiliano e della Corte Suprema spagnola; dall’altro, una sentenza del 2017 della Corte di Giustizia UE, relativa al caso Uber. Preme ricordare, per completezza, che la Corte UE, in un’ordinanza del 2020, ha sostenuto che il rider, beneficiario di un’autonomia decisionale circa l’an e il quando della prestazione dell’attività lavorativa, non possa essere considerato lavoratore subordinato, salvo che tale discrezionalità, in concreto, risulti fittizia. Una posizione differente è stata invece assunta dalla High Court britannica, la quale ha stabilito che i rider di Deliveroo sono lavoratori autonomi. Favorevole alle piattaforme si è rivelato il referendum popolare indetto in California il 3 novembre 2020, che ha condotto all’approvazione della “Preposition 22”, la quale qualifica definitivamente gli app-baser driverscome lavoratori autonomi, concedendo loro limitatissime tutele previdenziali.

Tornando in Italia, un’ulteriore scacco nei confronti delle più note piattaforme digitali è stato dato dalla recentissima maxi-inchiesta della Procura di Milano. In due anni di indagini, i PM milanesi hanno esaminato le posizioni di oltre 60mila riders, optando, in conclusione, per una riqualificazione del loro rapporto di lavoro da autonomo ad etero-organizzato. Infatti, l’asserita autonomia dei riders è risultata meramente fittizia, in quanto la scelta delle fasce orarie era condizionata dal cd. ranking reputazionale, a sua volta indissolubilmente legato alle performance da essi svolte. Quindi, per evitare un declassamento o un’espulsione, essi dovevano accettare ed eseguire rapidamente tutti gli ordini che ricevevano. Sulla base di questi elementi, la Procura ha notificato ai datori di lavoro sia la riqualificazione della posizione dei rider ai sensi dell’art 2 d.lgs. 81/2015 sia l’applicazione a questi della disciplina integrale di cui al d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro.

Dal quadro delineato, è manifesto il contrasto tuttora esistente in ordine alla problematica concernente l’inquadramento giuridico del rapporto lavorativo dei riders, come ha sottolineato il primo sindacalista dei riders Yftalem Parigi: “è una questione di tempo e, prima o poi, riusciremo a superare questa falsa definizione di lavoro autonomo e ci saranno riconosciuti i diritti e le tutele che hanno tutti gli altri.” Invero, è auspicabile che la giurisprudenza di merito si uniformi all’orientamento del Tribunale di Palermo e si avvii verso una prospettiva culturale comune, volta a ribadire la centralità del lavoro subordinato ed a fornire ai riders le misure ed i dispositivi di protezione più idonei a garantire la sicurezza delle loro condizioni di lavoro. Infatti, i dati riguardanti gli infortuni occorsi ai riders sono allarmanti: si pensi che ogni anno, nella solo città di Milano, si verificano decine di incidenti stradali mortali. A rappresentare questa realtà inconfutabile, è lo slogan coniato nel corso di uno sciopero del 2019 a Milano: “Non si muore per un panino”.

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Bibliografia/Sitografia

  • “Rider lavoratore dipendente, operaio 2.0 del nuovo millennio. Primo commento alla nuova sentenza de tribunale di Palermo su una questione annosa”, Giustizia Insieme.
  • “Il nuovo contratto dei Rider non sconfigge lo sfruttamento. Anzi, lo legittima”, Kritica Economica.
  • “La qualificazione del lavoro dei riders alla prova della giurisprudenza: Prime note di commento alla sentenza della Corte di Cassazione Sez. Lav. del 24 Gennaio 2020 n. 1663”, Giustizia Insieme.
  • Comunicato Stampa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in data 24/02/2021.
  • “In California i diritti dei Rider sono sotto attacco”, Kritica Economica.
  • “Il lavoro del Rider tra etero-organizzazione e subordinazione”, Rivista Cammino Diritto.
  • “Le tutele necessarie: la Corte di Cassazione sul rapporto di lavoro dei riders anticipa la legge e fornisce risposte utili in tempo di epidemia”, Questione Giustizia.
  • Circolare n.17 del 19 Novembre 2020, sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

**ARTICOLO SELEZIONATO COME VINCITORE  DELLA CATEGORIA “DIRITTO DEL LAVORO ” del progetto di Law Review realizzato in collaborazione tra Associazione Culturale Fatto&Diritto e ELSA Macerata

 

 

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