La liaison dell’Eliseo: dove finisce il diritto all’informazione e inizia quello alla riservatezza?

IL DELICATO EQUILIBRIO FRA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E RISPETTO DELLA VITA PRIVATA

di avv. Marusca Rossetti

imagesAgli albori di questo anno appena iniziato Parigi è stata scossa, o forse è meglio dire è stata solleticata, da una nuova vicenda prurigginosa. Oramai lontani i tempi che avevano visto gli occhi dei riflettori mediatici puntati sulla coppia Sarkosy-Bruni, non poteva mancare nel Paese emblema dell’amore un nuovo scandalo tutto sentimentale di cui appassionarsi. A fare centro, questa volta, è stata la rivista francese Closer, che per ironia della sorte fa parte del gruppo Mondadori di Marina Berlusconi, uscita il 10 gennaio pubblicando ben sette pagine di dossier speciale interamente dedicate alla presunta love-story fra Francois Hollande e l’attrice Julie Gayet, con tanto di fotografie.

Gli scatti ritraggono il capo di stato mentre raggiunge a bordo di uno scooter la casa parigina della sua amante dove, secondo il settimanale, “ha ormai preso l’abitudine di trascorrere le sue notti”.
La vicenda ha ovviamente sollevato innumerevoli polemiche e critiche nei confronti del Presidente francese per la sua condotta, ma al di là delle disquisizioni prettamente moralistiche, i giornalisti di Closer hanno richiamato l’attenzione, benevoli!, sulla questione della sicurezza perché il capo dello Stato veniva accompagnato nelle “fuitine” da una sola guardia del corpo, così come si vede nelle foto. Invece Holland, lungi dall’essere interessato alle problematiche relative alla sua incolumità, ha minacciato di denunciare la rivista, rivendicando al contempo il suo diritto alla privacy, dichiarando “Critico profondamente l’invasione nella mia vita privata, alla quale ho diritto come qualsiasi altro cittadino“. Inoltre, ha aggiunto di voler andare a fondo della questione e di voler valutare qualsiasi mezzo per difendersi dall’attacco ricevuto, senza escludere il ricorso alle vie legali.

Ma sarà vero che, pur rivestendo le vesti di Presidente della Repubblica francese, Holland sia detentore di una legittima pretesa a che la sua vita privata goda dello stesso grado di tutela previsto per quella di un qualunque altro cittadino? C’è da dubitarne fortemente, quantomeno se fosse personaggio insignito della più alta carica istituzionale in terra italiana…

Il difficile contemperamento tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza è querelle che da anni appassiona gli addetti ai lavori e non perché, vedendo contrapposti due valori entrambi di rango costituzionale, appare impossibile stabilire una regola univoca che cristallizzi il prevalere dell’uno piuttosto che dell’altro.

Il diritto di cronaca è una specificazione della più ampia libertà di manifestazione del pensiero, sancita dall’art. 21 Cost., che tutela il diritto di ciascuno di comunicare il proprio pensiero ad una sfera indeterminata di potenziali destinatari, qualunque sia il mezzo utilizzato. Nonostante la formula particolarmente ampia impiegata al primo comma per definire l’oggetto della libertà di cui si tratta, il costituente, poi, nei commi successivi, ha rivolto la sua attenzione soprattutto alla libertà di stampa, ma ciò semplicemente in ragione del fatto che all’epoca rappresentava la principale forma di libera comunicazione al pubblico.

Dunque il diritto di cronaca è applicabile, in primis, ai giornalisti, tenendo in considerazione che, stando a una oramai più che consolidata elaborazione giurisprudenziale, a detto diritto ne corrisponde un altro, speculare allo stesso, che è quello del “diritto ad essere informati”.

Da quest’ultimo discendono dei cd. limiti interni, idonei a fare da contrappeso ad eventuali abusi, individuati nell’interesse alla conoscibilità di una certa notizia; nella verità obiettiva dei fatti riportati e nella cd. continenza formale, consistente in una esposizione della notizia e delle valutazioni che la involgono, che sia civile e non offensiva o lesiva di quel minimo di dignità di cui ogni persona ha diritto.

Oltre a questi esistono anche dei cd. limiti esterni al diritto di cronaca, finalizzati alla tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti, come l’onore e la reputazione, l’interesse a una efficace amministrazione della giustizia, per cui vige la segretezza per determinati atti o fasi processuali, e l’interesse alla difesa nazionale che implica il segreto di Stato.

Il diritto alla riservatezza, non espressamente previsto da una norma puntuale, grazie alla giurisprudenza costituzionale, che lo ha esplicitamente riconosciuto traendolo, dapprima, dalla tutela accordata dall’art. 2 Cost. ai diritti inviolabili della persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; per poi appellarsi anche alla pari dignità sociale garantita dall’art. 3 Cost., è oramai entrato a far parte del novero di quei diritti inviolabili ed è, pertanto, costituzionalmente garantito.

Nel panorama normativo, a prevedere incisivi obblighi per chi esercitava l’attività giornalistica fu innanzitutto la L. 675/96, contenente norme per la “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. Emanata per dare attuazione, con un ritardo di dieci anni rispetto agli altri Paesi europei, alla Convenzione di Strasburgo n. 108 del 1981, agli Accordi di Schengen del 1985 e ad alcuni atti normativi comunitari tra i quali, in particolare, la direttiva 95/46/CE, venne integrata e modificata nel corso degli anni fino ad essere abrogata in seguito all’entrata in vigore, il 1°gennaio del 2004, del D.Lgs. 196/2003(“Codice in materia di protezione dei dati personali”), noto comunemente anche come “Testo unico sulla privacy”.

Sull’applicazione della normativa vigila l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, istituita sin dalla L. 675/1996, poi confermata anche dal Testo Unico del 2003.

Nel 1998, inoltre, venne approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti anche il Codice deontologico, composto di soli tredici articoli, il quale prevede la tutela di alcuni diritti personali come il diritto alla riservatezza sulle origini etniche, il pensiero politico, le abitudini sessuali, le convinzioni religiose, le condizioni di salute delle persone, il diritto alla dignità degli imputati nei processi e dei malati, garantendo, altresì, l’uguaglianza giuridica anche in merito al diritto di cronaca.

Punto chiave del Codice è la distinzione fra la sfera privata e l’interesse pubblico, nonché il principio, sancito anche dall’art. 137 D.lgs. 196/2003, dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Infatti, l’art. 6 prevede che “La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”.

Tale criterio deve essere rispettato dal giornalista anche quando la notizia che vuole divulgare riguarda un personaggio noto dato che il secondo comma dell’art. 6 prevede espressamente: “La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica” .

Più in generale, l’art. 8 si occupa della tutela della dignità della persona laddove precisa che “Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine”, mentre l’art. 11, occupandosi della sfera sessuale della persona, vieta al giornalista di descrivere abitudini sessuali riferite a una determinata persona, identificata o identificabile, consentendo, invece, la pubblicazione nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e nel rispetto della dignità della persona “se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica”.

Ne discende, pertanto, che rispetto alle persone note o che esercitano funzioni pubbliche, il giornalista dispone di margini più ampi nella diffusione di informazioni personali ove queste assumano rilievo in base al ruolo o al carattere pubblico dell’attività dei soggetti interessati dovendo evitare, tuttavia, “di diffondere informazioni sulla vita privata e familiare, a meno che siano direttamente connesse alla condotta tenuta dal politico o dal rappresentante istituzionale in questione”(Dichiarazione del Consiglio d’Europa sulla libertà del dibattito politico nell’ambito dei mezzi di comunicazione, approvata a Strasburgo il 12 febbraio del 2004).

La tematica di cui si parla rileva, ovviamente, anche a livello europeo perché la CEDU(Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) tutela la libertà di espressione prevedendola all’art. 10 e bilanciandola, al contempo, con il rispetto di altri diritti tra cui il diritto di privacy ex art. 8 e quindi resta ferma l’imposizione di non rivelare particolari della vita privata delle figure pubbliche e dei loro familiari, a meno che le stesse non siano incisive in quanto chiariscano le modalità con cui tali figure pubbliche svolgono le loro funzioni.

Ma la Corte di Strasburgo, chiamata a pronunciarsi più volte su questioni inerenti presunte violazioni del diritto alla riservatezza nel giocoforza con la libertà di espressione, già con la Sentenza Von Hannover v. Germania n. 59320/00 del 24 giugno 2004, riguardante la pubblicazione di foto della vita privata della principessa Carolina di Monaco da parte di alcuni periodici tedeschi, ha stabilito che la libertà di stampa prevale sul diritto al rispetto della vita privata solo nel caso in cui le informazioni riguardano personaggi politici nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali e non anche quando siano relative a un personaggio che, sia pure pubblico, non riveste tali funzioni.

In Italia, invece, “personalità pubbliche”non sono considerate solo quelle politiche, bensì nell’elenco vanno ricompresi anche esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo, dell’arte e dello sport.

A questo punto, allora, non resterebbe che stabilire se la relazione di Holland, neppure extraconiugale visto che il primo cittadino francese non risulta coniugato con l’attuale compagna Valerie Trierweiler, sia in grado di gettare luce sui modi con cui lo stesso svolge la proprie funzioni pubbliche o se, invece, piuttosto, i politici non debbano avere “una più ridotta aspettativa di privacy”, come ha ricordato l’ex Garante della privacy, Stefano Rodotà, in ragione del fatto che “in uno Stato democratico il diritto dei cittadini ad essere informati si amplia con riferimento alle notizie concernenti i soggetti politici, proprio perché i cittadini possano decidere, con cognizione di causa, se votarli o meno, nella prossima competizione elettorale”.

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