Incapace di intendere e volere l’uomo che dimenticò in auto il bimbo

PROSCIOGLIMENTO PER LA MORTE DEL PICCOLO LUCA ALBANESE

di Avv. Tommaso Rossi e Dott.ssa Alessia Rondelli (Studio Legale Associato Rossi-Papa-Copparoni)

imagesAndrea Albanese, quando nel giugno del 2013 dimenticò in auto il figlioletto Luca di soli 2 anni, non era capace di intendere a volere. Luca fu trovato morto dopo 8 ore passate sotto il sole. Il gip Elena Stoppini ha deciso per il proscioglimento. E’ quanto scrive il quotidiano «La Libertà di Piacenza». Decisiva è stata la ricostruzione medica degli psichiatri sia dell’accusa che della difesa, concordi nel concludere nel dire che Andrea Albanese non era capace di intendere e volere perchè in stato di «amnesia dissociativa» quando lasciò il bimbo e andò a lavorare, anziché portarlo all’asilo.

La tragedia era avvenuta un caldo pomeriggio di giugno alla periferia est di Piacenza dove Andrea Albanese, 39 anni, si è dimenticato suo figlio di due anni, Luca Albanese, in auto. Secondo la ricostruzione, come di consueto, il padre sarebbe uscito di casa la mattina per accompagnare il figlio all’asilo per poi proseguire fino all’azienda di ristorazione in cui lavora come cuoco. Il problema è che l’uomo sembra essersi totalmente dimenticato di avere con sé in macchina il figlio ed ha infatti parcheggiato l’auto fuori dal posto di lavoro ed è entrato. Intorno alle 17 però una telefonata del nonno del piccolo, che lo era andato a prendere all’asilo, non trovandolo però, lo ha trascinato nell’incubo. Immediatamente l’uomo si è reso conto dell’accaduto ed è corso fuori in macchina dove ha trovato suo figlio in fin di vita, ha dato subito l’allarme al 118 e ha tentato di rianimarlo, ma senza successo.

In realtà questa è solo l’ultima delle tante tragedie simili avvenute negli ultimi anni in Italia in cui la morte del figlio avviene per la mano inconsapevole di un genitore. Forse queste tragedie trovano la loro spiegazione nella dinamica della vita attuale, che con i suoi ritmi serrati porta a ridurre l’attenzione dimenticandosi anche cose fondamentali come queste. Sono episodi che palesano le contraddizioni dell’attuale modo di vivere, rappresentando le drammatiche ed estreme conseguenze a cui si può arrivare a causa dello stress e della frenesia quotidiana.

L’Analisi giuridica.

Ricordiamo, per maggiore facilità di comprensione della vicenda, che nel nostro ordinamento penale gli artt. 88 e 89 del codice penale richiedono, ai fini della esclusione della imputabilità, l’esistenza di una e vera propria malattia mentale, ossia di uno stato patologico che incida sui processi intellettivi e volitivi della persona oppure di anomalie psichiche che, seppur non classificabili secondo precisi schemi medico-legali, risultino tali per la loro intensità ad escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e volere dell’autore di un reato. Tale può essere, come in questo caso, anche uno stato transitorio di incapacità di intendere e volere, che si traduca appunto in vera e proprio patologia medicalmente qualificabile.

E’ previsto che in caso di riconoscimento della totale incapacità di intendere e volere al momento in cui l’autore del reato ha agito, lo stesso venga dichiarato non imputabile con la conseguenza che non viene applicata la pena ma la misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario- o in altro luogo di cura- laddove il soggetto sia considerato socialmente pericoloso.

Nel caso, invece, di un riconoscimento di parziale incapacità di intendere e volere il soggetto risponde del reato compiuto, ma la pena viene diminuita.

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