Il tragicomico balletto delle Società a Responsabilità Limitata

I CHIARIMENTI DEL NOTAIO SULLE NUOVE FORME DI SRL

di Dr. Stefano Sabatini (Notaio)

coffee lexSiamo ormai rassegnati a dover sopportare miriadi di variazioni ad ogni Legge che viene emanata (un fulgido esempio è rappresentato dalle normative relative all’IVA od al risparmio energetico, ma non solo) : nessuna norma tuttavia fu oggetto di così mirabolanti stravolgimenti come quella che regola la società a responsabilità limitata…. ed in tempo così ristretto!

Dopo la riforma portata dal decreto legislativo n. 6 del 2003 la società a responsabilità limitata ha acquisito dignità, perdendo la precedente configurazione di ‘sorella minore della s.p.a.”, aumentando la propria autonomia statutaria e mantenendo la caratteristica di società di capitali con la conseguente limitazione della responsabilità al patrimonio sociale, che resta peculiarità assoluta di dette società di capitale.

La società a responsabilità limitata ‘ordinaria’ è regolamentata dagli artt. 2462 e seguenti del Codice Civile – Capo VII e sarà oggetto di nostro successivo studio. Qui ci interessa esaminare l’evoluzione dei due sotto-tipi di società ‘inventatisi’ dal legislatore con il demagogico scopo di agevolare i giovani : mi riferisco alla società a responsabilità limitata semplificata (srls) e alla società a responsabilità limitata con capitale ridotto (srlcr).

Grande incertezza è sia in ordine ai requisiti soggettivi ed in particolare all’età degli aventi diritto a costituire la prima (35 anni) e la seconda (oltre 35 anni) che ai requisiti oggettivi (capitale da 1 Euro a 9.999,99 Euro) : se il legislatore avesse soppresso il limite oggettivo del capitale sociale per la srl ordinaria (e sarebbe stata sufficiente una ‘leggina’ di tre righe), avrebbe ottenuto uno scopo sicuramente più aderente alla realtà, senza andare ad intaccare la normativa da poco riveduta. Invece si è ‘incartato’ in uno schema predisposto per la srls che fa acqua da tutte le parti lasciando invece ai soci della srlcr la possibilità di regolamentare la vita sociale con uno statuto di fatto identico a quello adottato dalla srl ordinaria. Accortosi di tanta confusione, resosi conto del venir meno delle differenze tra questi due sotto-tipi ha provveduto ad espungere completamente dal nostro ordinamento la srlcr mediante l’abrogazione dei primi quattro commi dell’art. 44 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134), istitutivo delle stesse che, conseguentemente non potranno più essere costituite, mentre per quelle eventualmente già costituite presso il registro delle imprese è disposta la loro ridenominazione ex lege come «società a responsabilità limitata».

Rimasta in vigore la previsione della tipizzazione dello statuto standard delle srls, sono tacitamente abrogate per incompatibilità con la sopravvenuta normativa le previsioni che fanno riferimento ai soci, come tuttora vigenti sono i commi 3 e 4 dell’art. 3 del DL 1/2012 relativi alla esenzione da imposte di bollo e da onorari notarili. Il Ministero dello Sviluppo Economico pertanto in data 28 giugno 2013 – data di emanazione del Decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76 e data di contestuale entrata in vigore (!!!), pubblica questo

COMUNICATO STAMPA

DL lavoro: Srl a 1 euro anche per over 35, startup semplificate

Roma, 28 Giugno 2013 – Con il DL lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri, è stato eliminato il limite di 35 anni di età per la creazione di SRL semplificate. Caratteristica di questo tipo di società è un regime particolarmente agevolato, sia per l’ammontare del capitale sociale necessario per la sua costituzione (basta un euro), sia per i minori costi da sostenere in fase d’avvio.

Lo stesso provvedimento contiene inoltre una serie di interventi significativi anche sul fronte delle imprese innovative startup,  di cui vengono semplificati e ampliati i requisiti per l’accesso alla normativa. In particolare, è stato abrogato l’obbligo della prevalenza delle persone fisiche nelle compagini societarie. Inoltre, si è intervenuto sui tre criteri opzionali per l’identificazione del carattere innovativo della startup, riducendo la quota minima di spesa in ricerca e sviluppo dal 20% al 15% ed estendendo l’accesso alle imprese con almeno 2/3 della forza lavoro costituita da persone in possesso di una laurea magistrale e alle società titolari di un software originario registrato presso la SIAE. Quest’ultima misura può favorire un incremento importante di startup innovative nel campo dell’economia digitale.

Entrambi questi interventi rafforzano notevolmente il ruolo dell’imprenditorialità nella creazione di occupazione- ha dichiarato il Ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato – Da oggi chiunque in Italia, a prescindere dall’età, può aprire una società a costi pressoché nulli. Questa misura consente al Paese di compiere un balzo in avanti nelle classifiche internazionali sulla competitività e diventare più attrattivo per gli investitori esteri”.

Negli anni a venire – ha concluso il Ministro – larga parte della nuova occupazione dipenderà dalla capacità di avviare nuove imprese innovative. Gli ultimi dati ci dicono che in pochi mesi sono nate nel nostro Paese quasi mille startup e contiamo che, con l’allargamento dei requisiti, il numero possa raddoppiare entro la fine dell’anno”.

Quindi ad oggi abbiamo due tipi di società a responsabilità limitata : quella ‘ordinaria’ con capitale minimo di Euro 10.000,00 e quella ‘semplificata’ con capitale inferiore ad Euro 10.000,00 e quindi da 1 Euro a 9.999,99 Euro, senza alcun requisito specifico di età dei soci, fermo restando che la prima dovrà essere costituita per atto pubblico notarile con statuto adeguato dalle parti alle loro esigenze e la seconda secondo il modello standard tipizzato approvato con Decreto del Ministro della Giustizia in data 23 giugno 2012 n. 138 che qui di seguito riporto per una maggior chiarezza:

Repertorio n. Fascicolo n.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemila…, il giorno

Innanzi a me Dott. ……. – Notaio in …. – iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di …, è/sono presente/i il/i signore/i ……….  (cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale (ed età anagrafica ORA NON PIU’ NECESSARIA) io Notaio sono certo.

 1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell’articolo 2463-bis  del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione “………. società a responsabilità limitata semplificata”, con sede in ………. (indicazione di eventuali sedi secondarie).

2. La società ha per oggetto le seguenti attività: ………. 

3. Il capitale sociale ammonta ad Euro ………. e viene sottoscritto nel modo seguente:

il Signor/la Signora ………. sottoscrive una quota del valore nominale di Euro ………. pari al ……… percento del capitale. 

(4. E’ vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l’eventuale atto è conseguentemente nullo. ORA NON PIU’ NECESSARIA)

4. L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.

5. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: ………. (eventuale specificazione del ruolo svolto nell’ambito del consiglio d’amministrazione  ), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.

6. All’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.

7. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

8. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:

il signor/la signora ……… ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € ………. a mezzo di ………. .  

il signor/la signora ……… ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di Euro ………. a mezzo di ………. .  

L’organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.

9. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

* * *

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettronici in <STOP> e ne ho data lettura a<STOP>comparent<STOP> che, da me all’uopo interpellat<stop> lo dichiara<STOP> pienamente conforme alla <STOP> volontà e con me Notaio lo sottoscriv<stop>, qui in fine e nel margine de<stop>altr<stop> fogli<stop> alle ore

 

Come precisato, l’atto è esente da imposta di bollo e da non meglio identificati diritti di segreteria e da onorari notarili; restano però da pagare :

Euro 168 (centosessantotto) per il pagamento dell’imposta di registro dovuta;

Euro 200 (duecento) per diritto annuale di iscrizione – laddove si voglia pagarlo contestualmente all’iscrizione nel Registro delle Imprese (salvi diversi o maggiori importi stabiliti dalle Camere di Commercio locali)

somme che devono essere versate contestualmente alla sottoscrizione dell’atto.

Quindi l’unica gratuità è quella relativa alla prestazione del Notaio!!, il quale comunque è responsabile del controllo dell’atto stesso e quindi della sua redazione in conformità al modello standardizzato, (prima dell’ultima modifica dell’accertamento dell’età dei soci), della registrazione dell’atto e di tutti gli adempimenti conseguenti, della procedura di iscrizione al Registro delle Imprese con invio telematico, della richiesta di indirizzo di posta elettronica certificata, del rilascio di copia autentiche per gli adempimenti e per il cliente.

Un commento, pur sereno, in merito al detto statuto cd tipizzato non può che essere negativo: ritengo che il compilatore ha una cognizione approssimativa della materia viste le lacune che ha manifestato, ma quel che più irrita è l’imposizione di tale modello standard che non ammette modifiche, non solo restringendo ma annullando qualsiasi forma di autonomia dei soci. Ma non è una palese contraddizione con le norme dettate precedentemente dal Codice Civile? Non è difficile prevedere una casistica molto corpulenta di azioni giudiziarie che andranno ad appesantire il nostro già compromesso sistema : probabilmente, volendo in qualche modo prevedere una incentivazione ai giovani di ‘mettersi in proprio’ il legislatore avrebbe dovuto pensare a qualche cosa di diverso rispetto ad una ‘semplificazione’ puramente formale della srl che non offre garanzie, non rappresenta nemmeno quel risparmio tanto decantato (che poi si restringe alla prestazione notarile), non consente un minimo di adeguamento alla volontà delle parti. Ma non sarà il Notariato che si frappone all’utilizzo della srls? si chiede CONFINDUSTRIA : ASSOLUTAMENTE no, risponde il Notariato, già in altre circostanze chiamato a sacrificare il suo onorario (vedi ad esempio l’acquisto da parte di coltivatore diretto). Il Notariato ravvisa nella srls problemi di carattere giuridico, ma anche di carattere gestionale e la scarsa adesione dei giovani alla srls non è causata da consigli negativi dei Notai o dalla scarsa conoscenza della sua esistenza, ma dalle conseguenze che i giovani intuiscono e temono : si pensi soltanto all’approccio con un Istituto Bancario presentando l’atto costitutivo così come formulato in conformità al modello tipizzato e con capitale sociale 1 Euro. Si può immaginare un’apertura di linea di credito o un qualsiasi affidamento? Ed allora è forse questo il modo di aiutare i giovani? E il Decreto del 28 giugno 2013 che elimina il requisito soggettivo relativo all’età è in linea con questa politica del dire e non del fare, come ci viene sbandierato quotidianamente.Il

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