Il reato di Omicidio Stradale, new entry del 2014?

DOPO TANTI ANNUNCI E SMENTITE IL PARLAMENTO PRONTO AD INTRODURRE IL NUOVO REATO

di Avv. Marusca Rossetti

imagesNon si sono fatte attendere le reazioni all’annuncio del Ministro Cancellieri in ordine alla prospettata introduzione, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico, della nuova figura di reato di omicidio stradale. Il 2014 è stato inaugurato così: con la promessa che entro fine gennaio un disegno di legge, o addirittura un decreto, contemplerà una fattispecie criminosa cucita ad hoc per chi provoca incidenti mortali guidando in condizioni che non garantiscono la sicurezza. In tale direzione stanno lavorando congiuntamente due dicasteri, quello della Giustizia e quello degli Interni che hanno ripreso in mano una bozza preparata già lo scorso anno.
Per quanto riguarda l’aspetto amministrativo dovrebbe essere introdotta la misura della revoca definitiva della patente con assoluta impossibilità di ottenere nuovamente la licenza. E ciò, secondo gli esperti, dovrebbe costituire il deterrente più forte da poter utilizzare.
Dal punto di vista del diritto penale sostanziale, la nuova ipotesi di reato dovrebbe erigersi con a fondamenta le basi dell’omicidio colposo contemplando, nei casi più gravi, ad esempio per lo stato di ubriachezza oppure per l’assunzione di sostanze stupefacenti, la possibilità di arrivare ad una pena di dieci anni. Quindi la condanna sarà graduata tenuto conto delle condizioni psicofisiche del guidatore e del comportamento tenuto dallo stesso dopo l’incidente. Ne consegue, pertanto, che chi non si fermerà per prestare soccorso o chi cercherà di sottrarsi alle proprie responsabilità dopo un investimento rischierà pene più gravi.

Potrebbe anche essere prevista la possibilità dell’arresto obbligatorio nei casi più gravi.

Per quanto riguarda, invece, lo svolgimento del processo, si vocifera di rito direttissimo quando la dinamica dei fatti sia stata accertata con ragionevole precisione e nei casi più complicati il ricorso al giudizio immediato, così saltando alcuni passaggi che certamente allungano i tempi di durata del dibattimento.

Da tempo le associazioni che si occupano di sicurezza stradale e quelle dalla parte dei familiari di vittime di incidenti auspicavano la previsione di una quarta forma di omicidio oltre a quelle già esistenti. Accanto all’omicidio volontario, a quello preterintenzionale e a quello colposo, doveva appunto affiancarsi l’omicidio stradale.

Ma in cosa, quest’ultimo, si diversificherà rispetto all’omicidio colposo previsto dall’art. 589 c.p.? E, soprattutto, quali sono i rischi che si corrono nel dare spazio a questa ulteriore categoria di reato?

Se, infatti, si va ad analizzare con attenzione la norma penale esistente, si può notare che il terzo comma della stessa prevede che “si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto che in stato di ebrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera c), del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope”. Quindi l’art. 589 c.p. contempla delle ipotesi aggravate in presenza delle quali può essere inflitta già ora una condanna fino a dieci anni per chi abbia cagionato la morte altrui guidando sotto l’effetto di alcol o droghe.

Allora pare lecito chiedersi se l’omicidio stradale non serva solo affinchè in esso possano essere ricomprese quelle situazioni contemplate sempre dal co. 2 dell’art. 186 C.d.S. di cui alle lettere a) e b), quando cioè venga rilevato un tasso alcolemico ricompreso tra 0,5 e 0,8 grammi al litro(g/l) nel primo caso o ricompreso tra 0,8 e 1,5 (g/l) nel secondo, che ad oggi non sono previste dall’attuale formulazione della disposizione, posto che dal punto di vista dell’entità della pena quella che si prospetta dovrà raggiungersi per i casi più gravi di fatto è raggiungibile sin d’ora con l’attuale assetto normativo.

Oppure la verità è che si andrà ben oltre i dieci anni di reclusione visto che ad influire sulla determinazione della pena concorrerà anche il comportamento tenuto successivamente all’incidente dal guidatore. E allora si dipana un’altra problematica: quello del rapporto con il reato di omissione di soccorso in caso di sinistro stradale di cui all’art. 189 C.d.S. Questa norma prevede che l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. Se in caso di incidente con danno alle persone non ottempera a tale obbligo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, nonché saranno applicabili le misure cautelari previste dal codice di procedura penale, esclusa la custodia cautelare in carcere, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale.
Chiunque invece, pur fermandosi, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.

Da ultimo, il co. 8 del medesimo articolo secondo cui il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, salvo che ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, di cui all’articolo 186, o della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’articolo 187.

Dunque anche in questo caso valgono più o meno le considerazioni fatte sopra: c’è già una disposizione legislativa che si occupa dell’omissione di soccorso e della fuga del soggetto coinvolto nel sinistro. E sono già previste apposite pene al ricorrere di determinate circostanze.

Manca però un accorpamento, alle fattispecie di cui si parla, dello stato di ebrezza o di alterazione dovuta a droghe.

C’è dunque da aspettarsi che la nuova ipotesi di reato si focalizzerà maggiormente sulla questione dell’omissione di soccorso e sul tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità posto in essere dal soggetto ubriaco o “fatto”, così prevalendo sulla previsione più generale di cui all’art. 189 C.d.S. (poichè lex specialis derogat legi generali) e se ciò verrà fatto va da sé che il fine ultimo sarà quello di poter infliggere pene ancora più elevate.

Fino ad arrivare a quale limite però? E ci sarà un limite invalicabile?

Il presidente dell’Unione delle Camere Penali, Vittorio Spigarelli, intervistato dal Sole24ore ha esternato a chiare lettere il suo disappunto riguardo all’annuncio fatto dalla Cancellieri. Ha aspramente criticato l’idea di introdurre nel nostro codice l’omicidio stradale perchè “la tecnica di fare leggi ad ogni apertura di giornale sta portando al fallimento del sistema penale”. Secondo Spigarelli, se si guarda ai numeri, si scoprirà che gli omicidi colposi sulle strade italiane sono in calo da anni e quindi “non ci sarebbe bisogno di legiferare se non per assecondare il riflesso, se pur ovvio e comprensibile, dell’indignazione pubblica ogni volta che si registra un episodio grave”.

Ma se da un lato sono calati gli omicidi colposi verificatisi su strada, dall’altro non si può dire altrettanto per l’omissione di soccorso. E il rischio è che si addiverrà ad un ulteriore incomprensibile innalzamento delle pene quando nel nostro ordinamento un evento colposo può, come detto, essere punito arrivando fino a dieci anni di carcere. Di fronte a un quadro del genere non sembra azzardato fare propria la riflessione del Presidente dell’Ucpi che si chiede come mai nessuno si sia soffermato a riflettere che potrebbe esserci una correlazione tra l’inasprimento delle pene, per cui lo spauracchio della galera viene brandito sempre più spesso anche per tacitare l’opinione pubblica; e il fatto che mentre vent’anni fa dopo aver provocato un incidente si fermavano tutti oggi questo non accade più.

In tutta questa faccenda c’è un ulteriore rischio da non sottovalutare: l’omicidio stradale dovrebbe nascere come fattispecie anch’essa colposa, sulla falsa riga dell’omicidio colposo. Tuttavia diversi pm e giudici hanno cominciato a riconoscere sempre più di frequente il dolo eventuale in luogo della colpa cosciente soprattutto in quelle situazioni in cui, ad esempio, l’investitore abbia guidato ubriaco ad altissima velocità.

E ciò non è di poco conto perché ricondurre l’atteggiamento tenuto dal soggetto agente nell’ambito dell’una o l’altra categoria psicologica comporta l’imputazione per omicidio volontario piuttosto che per quello colposo, con tutto quel che ne discende in termini di pena.

Come già specificato dalla mia Collega, l’Avv. Valentina Copparoni, nel suo articolo pubblicato su FATTO&DIRITTO del 14 luglio 2013, il “dolo eventuale” implica l’aver agito rappresentandosi la concreta possibilità di realizzazione del fatto di reato e aver accettato il rischio del verificarsi dello stesso. Distinguerlo dalla “colpa cosciente” non è affatto semplice in quanto la differenza è molto sottile posto che qua il soggetto ha agito rappresentandosi la mera possibilità del fatto di reato senza però aver accettato il rischio del suo verificarsi, anzi con la convinzione che lo stesso non si sarebbe verificato. Dunque i confini sono molto labili perchè se anche la definizione può essere più o meno soddisfacente su di un piano teorico e astratto, provare poi che un atteggiamento psicologico, interiore, sia stato di un tipo invece che di un altro è ben altra cosa.

Sarebbe dunque una vera tragedia per il diritto, così come l’ha definita Spigarelli, se le grandi categorie dello stesso finissero con l’essere piegate a esigenze contingenti e magari, piuttosto che “procedere a colpi di nuovi reati” forse sarebbe più opportuno ricominciare a fare educazione stradale nelle scuole coinvolgendo i ragazzi in un cammino dentro e verso la legalità. Altrimenti la tentazione, ogni volta che sfoglieremo le pagine dei giornali, sarà di cedere il passo a un giustizionalismo indiscriminato senza mai soffermarci a chiederci: e se succedesse a me?

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